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esperienza
nel
settore
tributario
e fiscale
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Laocato
Buongiorno
Avvocato, volevo porle una questione relativa ai condomini. Le
richieste inviate all’amministratore devono essere obbligatoriamente
poste all’ordine del giorno? È possibile che le cestini e non le
menzioni in assemblea?
L’amministratore
ha il mandato, conferitogli dall’assemblea dei condomini, di curare il
corretto
andamento della gestione comune. Egli non è tenuto a porre all’ordine
del
giorno le singole istanze dei condomini anche se sarebbe auspicabile lo
facesse. L’importante è che tutti i condomini siano stati regolarmente
convocati e che l’ordine del giorno pervenga agli stessi in tempi
congrui per
poter esaminare la documentazione pena la nullità della seduta e le
relative
deliberazioni (Cassazione civile sezione III, 11 settembre 2003 n.
13350).
Egregio Avvocato,
volevo porle una questione di carattere condominiale: avremmo pensato
con altri condomini di far affiggere sulla bacheca del condominio il
nome dei condomini morosi, è possibile?
Buongiorno,
purtroppo devo risponderle negativamente in quanto l’affissione nella
bacheca
condominiale dei debiti dei condomini è un atto illecito in palese
contrasto
con il D. Lgs. 196/03 secondo quanto riportato dalla Cassazione con
ordinanza
186/2011 ciò non toglie che i condomini possano visionare la posizione
debitoria degli altri condomini rivolgendosi all’amministratore pro
tempore.
Sono proprietaria di un appartamento in un
condominio, posso dare la delega a mio marito per partecipare
all’assemblea?
Bisognerebbe
visionare il regolamento condominiale. Se questo non pone limiti sulla
rappresentanza in assemblea, il coniuge munito di delega può
partecipare e
votare in assemblea in nome e per conto dell’intestatario
dell’appartamento.
Egregio Avvocato, sono un amministratore di
condominio. In accordo con i condomini per risparmiare sulle spese
condominiali abbiamo deciso di convocare le assemblee via mail, le
convocazioni inviate tramite mail sono valide? Qual è il termine entro
il quale inviare le convocazioni?
Buongiorno,
è stato stabilito che la mancata comunicazione ad un condomino di
convocazione
di assemblea comporta l’annullabilità e non la nullità delle delibere
approvate. Può certamente inviare convocazioni via mail ma si assicuri
di
mandarle con l’avviso di ricezione e/o di lettura. Il condomino, che
volesse
impegnare le delibere, dovrà poi provare di non aver ricevuto la mail
per
chiedere la nullità delle stesse. Le convocazioni, a meno che non si
tratti di
assemblea straordinaria, vanno inviate almeno cinque giorni prima della
data
fissata.
Egr. Avv., vivo in
un condominio costituito, fino a qualche tempo fa, da dieci
appartamenti. Nel cortile condominale sono stati ricavati dieci posti
auto e quindi ciascun nucleo familiare parcheggia una sola vettura nel
cortile. Uno dei proprietari ha recentemente diviso il proprio
appartamento ricavandone due distinti e vendendoli a due persone
diverse. Mancando un posto auto per uno degli appartamenti, sarà
necessario stabilire turni per l’uso dei posti auto nel cortile del
condominio? È possibile decidere di ricavare un altro posto auto
evitando così la turnazione?
Un uso dei posti auto a
turnazione è la soluzione più equa nel caso in cui i posti auto
rimangano
dieci. Se invece viene proposta in assemblea la creazione di un nuovo
posto
auto tale delibera deve essere adottata con la maggioranza qualificata
dei
condomini se il regolamento non prevede nulla sulla destinazione d’uso
del
cortile, all’unanimità in caso contrario.
Egr. Avv., vorrei
sapere se è possibile usucapire un’area del cortile condominiale.
Secondo
l’art. 1158 c.c. la
proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui
beni
medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per 20anni. Da
tale
regola non si sottrae il bene in condominio. Pertanto, anche il singolo
condomino può usucapire una parte del bene comune facente parte del
condominio
purché sussistano tutti i requisiti di legge, ossia che il condomino
abbia
tenuto per almeno 20anni un comportamento continuo e non interrotto che
dimostri inequivocabilmente la volontà di esercitare un potere
corrispondente a
quello del titolare del diritto reale interessato all’usucapione.
Inoltre,
occorre dimostrare l’inesistenza di una mera tolleranza da parte degli
altri
condomini, ossia che la possibilità di godimento esclusivo dipenda
dalla sola
condiscendenza.
Egr. Avv., il tetto dell’edificio
condominiale in cui vivo necessita di un intervento tempestivo per la
sua riparazione. Poiché uno dei proprietari ha già dichiarato che non
intende partecipare alle spese, l’amministratore posticipa
continuamente l’intervento. Cosa posso fare come condomino visto che il
mio appartamento, essendo all’ultimo piano, è il primo che subirebbe
dei danni?
L’art. 1134 del Codice Civile stabilisce che le
spese sostenute dal singolo condomino per le cose comuni, senza
autorizzazione
dell’amministratore o dell’assemblea condominiale, non sono
rimborsabili, a
meno che non siano spese urgenti. Nel caso come il suo in cui il tetto
sta per
cedere, e quindi l’intervento ha evidente natura urgente, può fare la
messa in
sicurezza anticipando le spese. Il problema successivo, potrebbe essere
poi la
difficoltà di recuperare le spese di quota spettanti agli altri
condomini per
l’intervento urgente operato, dovendo altresì valutare di intraprendere
azioni
legali contro i proprietari più reticenti.
Egr. Avv.,
l’amministratore del condominio in cui abito si rifiuta di redigere un
rendiconto relativo ad un fondo cassa aperto un paio di anni fa. La
normativa sulla privacy impedisce realmente di avere un rendiconto su
quanto incassato sinora?
L’amministratore, nella sua
qualità di mandatario della collettività condominiale, è tenuto ad
usare la
diligenza del buon padre di famiglia nell’espletamento del suo incarico
e a
rendere al mandante il conto del suo operato. I condomini, in quanto
mandanti,
possono chiedere in qualsiasi momento conto dell’operato.
L’amministratore non
può esercitare il diritto alla privacy.
Egr. Avv., sono una
condomina proprietaria di un appartamento in un edificio condominiale
costituito da 15 proprietà condominiali. Vorrei sapere se l’assemblea
di condominio ha facoltà di revocare una delibera precedentemente
adottata nel momento in cui, a distanza di tempo e con maggiore
riflessione, la decisione presa non sembri la migliore.
Tra le prerogative dell’assemblea condominiale
sussiste anche quella della revoca o modifica di deliberazioni
correttamente
adottate in precedenza. L’unico limite è costituito dal fatto che la
delibera
abbia avuto ad oggetto un comportamento che sia stato già adottato o
sia in
corso di esecuzione.
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