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Separazioni e divorziEcco alcune risposte alle domande degli utenti in merito a separazioni, divorzi, assegni di mantenimento, paternità ecc. Per
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studio legale telefonando al numero verde che trovate qui. Come ed in che misura sono dovuti gli assegni di mantenimento ed addebito? Domanda Egr. Avv., ho
scoperto che mia moglie durante il matrimonio, ha iniziato una
relazione con un altro uomo che dura tutt’oggi. In caso di giudizio di
separazione lei mi ha anche chiesto gli alimenti. Sono obbligato a
corrisponderli?
Risposta
In merito la Corte di
Cassazione
ha ritenuto che il diritto agli alimenti non si perde semplicemente per
il
fatto che l’ex coniuge ha intrapreso una nuova relazione, neppure se
questa ha
il carattere della continuità. Secondo l’orientamento giurisprudenziale
costante, nei casi come quello in esame, una nuova relazione incide
sull’assegno di mantenimento soltanto se si trasforma in una fonte di
reddito per
l’ex coniuge fedifrago. Nel caso in questione, dunque, occorre
verificare se
risulta un miglioramento della situazione economica della Sua ex
moglie, sempre
che quest’ultima sia andata a convivere con il nuovo partner e,
comunque,
avrebbe dovuto chiedere l’addebito della separazione a carico di Sua
moglie. Domanda Egr. Avv., la
mia
ex moglie da cui sono separato da un anno mi continua a minacciare che
se non le verso puntualmente l’assegno mensile chiederà che la somma
venga trattenuta dal mio stipendio. Può farlo? Da tre mesi non le verso
nulla in quanto consumo tutto il mio stipendio per esigenze personali
avendo iniziato ad andare in palestra.
Risposta Sua moglie dice il vero: può rivalersi sul suo stipendio per ottenere le somme dovute. pertanto se all’atto delle cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia che sia stato omologato perché proveniente da richiesta consensuale, sia che sia stato riversato in sentenza perché proveniente da separazione giudiziale è opportuno che lei provveda al versamento dell’assegno di mantenimento in quanto, in caso contrario, è facoltà della sua ex moglie non solo attivare la procedura civile per il versamento coatto di quanto le spetta ma anche denunciarla penalmente per violazione degli obblighi. Domanda Risposta Secondo la sentenza della Corte Costituzionale n.° 329 del 2001, il Concordato del 1929 tra lo Stato Italiano e la Chiesa prevede che, qualora sia intervenuto l’annullamento del matrimonio per opera del Giudice Ecclesiastico, siano applicabili le norme del matrimonio putativo, cioè dell’art. 129 del codice civile, e non quelle della legge sul divorzio del 1970, e ciò anche se vi sia stata una consolidata comunione di vita tra i coniugi. La differenza non è priva di conseguenze perché, in caso di matrimonio putativo, il Tribunale ordinario non è tenuto ad assicurare al coniuge più debole la permanenza del tenore di vita pregresso. Le ragioni della suddetta pronuncia risiedono nel fatto che la nullità del matrimonio canonico e civile si basano sulla presenza di un difetto originario dell’atto mentre la disciplina del divorzio presuppone e richiede la validità dell’atto ed una crisi matrimoniale sopravvenuta, dalla quale origina il fallimento dell’unione. Domanda Egr. Avv., io e
mio
marito abbiamo divorziato. Negli accordi di divorzio egli si è
impegnato a mantenere nostra figlia con una somma mensile e a
partecipare alla metà delle spese straordinarie che affrontavo per lei.
Mia figlia oggi ha 27anni e, pur essendosi laureata da un anno, non è
riuscita a trovare un lavoro che le piaccia. Da qualche mese il padre
la minaccia di non farle più avere l’assegno di mantenimento. Può
davvero smettere di farle avere detto assegno?
Risposta Il
mantenimento è una prestazione
economica erogata al fine di far vivere nello stesso tenore di vita a
quello
del nucleo familiare d’origine. Dottrina e giurisprudenza hanno
stabilito che i
figli devono essere mantenuti fino a quando divengano economicamente
autosufficienti. L’età dell’indipendenza economica varia a seconda del
piano di
preparazione scolastica. Terminato il periodo di studi, i figli devono
cercare
un posto di lavoro perdendo, al momento del conseguimento, il diritto
al
mantenimento. Recentissima giurisprudenza ha avuto modo di statuire su
vicende
relative all’odierna difficoltà di trovare lavoro che i figli, una
volta
terminati gli studi, hanno diritto ad un periodo di tempo per cercare
lavoro
durante il quale devono essere mantenuti dai genitori. Se al termine
del tempo
stabilito per la ricerca, i figli non ne reperissero uno, cessa
l’obbligo di
mantenimento ma scatta il diritto agli alimenti che permane per tutta
la vita. Domanda Egr. Avv., sono
divorziata ormai da 15anni, dopo ben 20anni di matrimonio. Da qualche
mese il mio ex marito è mancato lasciando vedova la seconda moglie con
cui è stato sposato 10anni. Le mie amiche mi dicono che ho diritto
anch’io ad una parte della pensione che percepiva il mio ex marito,
quale prima moglie. Vorrei sapere se è vero e come fare per ottenerla.
Risposta
In base alla legge 898/1970
che
regola i casi di scioglimento del matrimonio e ciò che ne consegue, nel
caso in
cui il coniuge, rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia
titolare di
assegno ex art. 5 della predetta legge (ossia assegno di mantenimento)
e non
abbia contratto un nuovo matrimonio, alla morte dell’ex coniuge,
qualora esista
un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di
reversibilità, una
quota della pensione è attribuita dal Tribunale al coniuge divorziato.
La quota
terrà conto della durata del rapporto matrimoniale. Nel caso in cui lei
avesse
i predetti requisiti, in primo luogo si rivolga all’INPS e in caso di
diniego
di assegnazione pro quota della pensione di reversibilità proponga
ricorso al
Tribunale. |