CODICE
DELLA STRADA
Testo
aggiornato con importi 2007
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Principi generali
1.
La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le
finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo
Stato.
2.
La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è
regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in
applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e
comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si
ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli
obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali
derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità
della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione
del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.
3.
Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed
in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione
europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il
Piano nazionale per la sicurezza stradale.
4.
Il Governo comunica annualmente al Parlamento l’esito delle indagini
periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della
circolazione stradale.
5.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all’opinione
pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di
comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di
cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed
educativo".
Articolo 2
Definizione e classificazione delle strade.
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice
si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla
circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2.Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche
costruttive,
tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A) AUTOSTRADE;
B) STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI;
C) STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE;
D) STRADE URBANE DI SCORRIMENTO;
E) STRADE URBANE DI QUARTIERE;
F) STRADE LOCALI
F-bis) ITINERARI CICLOPEDONALI.
3.
Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche
minime: A) AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con
almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra
e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di
sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata
alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e
contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere
attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio,
entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.B) STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con
almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati,
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla
circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali
altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve
essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi
per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione. C) STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica
carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. D)
STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia,
ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici,banchina
pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a
raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce
laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite
concentrate. E) STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata
con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta
sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna
alla carreggiata. F) STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana
opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte
degli altri tipi di strade. F-bis) ITINERARIO CICLOPEDONALE: strada
locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla
percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza
intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada.
4.
È denominata «strada di servizio» la strada affiancata ad una strada
principale(autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di
scorrimento)avente la funzione di consentire la sosta ed il
raggruppamento
degli accessi dalle proprietà laterali alla strada
principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli
non ammessi sulla strada principale stessa.
5.
Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e
alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade,come classificate ai
sensi del comma 2, si distinguono in strade «statali», «regionali»,
«provinciali», «comunali», secondo le indicazioni che seguono. Enti
proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la
regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate
esclusivamente al traffico militare e denominate«strade militari», ente
proprietario è considerato il comando della regione militare
territoriale.
6.
Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si
distinguono in: A) Statali, quando: a) costituiscono le grandi
direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile
principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono
tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia
situati in regioni diverse,ovvero costituiscono diretti ed importanti
collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade
statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare
importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici
interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di
vaste zone del territorio nazionale. B) Regionali, quando allacciano i
capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il
capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia
o i comuni con la rete statale se ciò sia
particolarmente rilevante per ragioni di
carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C) Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi
dei
singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni
tra loro
ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di
comune,
se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere
industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D) Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue
frazioni
o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione
ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto
marittimo,
lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio internodale o con
le località
che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività
comunale. Ai fini
del presente codice, le strade «vicinali» sono assimilate alle strade
comunali.
7.
Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre
comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati,
eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali
che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a
diecimila abitanti.
8.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato
dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade
statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e
7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di
amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade
statali,le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal
regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati,
procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle
rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono
iscritte nell'archivio nazionale delle strade previsto dall'art.226.
9.
Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di
collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive
competenze, acquisiti i pareri indicati nel
comma 8. I casi e la procedura per tale
declassificazione sono indicati dal regolamento.
10.
Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli
effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349,
in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di
valutazione d'impatto ambientale.
Articolo 3
Definizioni stradali e di traffico.
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e
di traffico hanno i seguenti significati: 1) AREA DI INTERSEZIONE:
parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più
correnti di traffico. 2) AREA PEDONALE: zona interdetta alla
circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i
velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite
capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni
zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai
velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre,
attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla
circolazione su aree pedonali. 3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della
carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i
pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della
precedenza rispetto ai veicoli. 4) BANCHINA: parte della strada
compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i
seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico,
arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della
scarpata nei rilevati. 5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr. Ramo di
intersezione. 6) CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a
selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate
direzioni. 7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo
scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia
ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine. 8)
CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso
dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si
intende un raggruppamento continuo,ancorché intervallato da strade,
piazze, giardini o simili,costituito da non meno di venticinque
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali
sulla strada. 9) CIRCOLAZIONE: è il movimento, la fermata e la sosta
dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada. 10) CONFINE
STRADALE: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di
acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in
mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di
guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se
la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la
strada è in trincea. 11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di
veicoli(corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si
muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file
parallele,seguendo una determinata traiettoria. 12) CORSIA: parte
longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito
di una sola fila di veicoli. 13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia
specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla
carreggiata.
14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire
l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare
rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra. 15) CORSIA DI
EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di
emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al
movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli
stessi. 16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata,
normalmente delimitata da segnaletica orizzontale. 17) Corsia
riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di
una o solo di alcune categorie di veicoli. 18) CORSIA SPECIALIZZATA:
corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate
manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione,
accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o
altro. 19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle acque
meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche
trasversalmente all'andamento della strada. 20) CURVA: raccordo
longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi
intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.
21) FASCIA di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la
carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e
può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della
strada. 22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine
stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei
proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni,
depositi e simili. 23) FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada
adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di
margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la
relativa corsia di manovra. 24) GOLFO DI FERMATA: parte della strada,
esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi
di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i
pedoni. 25) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture
(sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle
correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli. 26)
INTERSEZIONE A RASO (O A LIVELLO): area comune a più strade,
organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di
traffico dall'una all'altra di esse. 27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte
della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a
incanalare le correnti di traffico. 28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr. Isola
di canalizzazione. 29) ISOLA SALVAGENTE: cfr. Salvagente. 30) ISOLA
SPARTITRAFFICO: cfr. Spartitraffico. 31) ITINERARIO INTERNAZIONALE:
strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti
dagli accordi internazionali. 32) LIVELLETTA: tratto di strada a
pendenza longitudinale costante. 33) MARCIAPIEDE: parte della strada,
esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta,
destinata ai pedoni. 34) PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori
della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei
veicoli. 34-bis) PARCHEGGIO SCAMBIATORE: parcheggio situato in
prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del
trasporto ferroviario, per agevolare l’intermodalità 35) PASSAGGIO A
LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai
fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o
tranviaria in sede propria.
36) PASSAGGIO PEDONALE (cfr. anche Marciapiede): parte della strada
separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una
apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei
pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in
mancanza di esso. 37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale
idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. 38) PIAZZOLA DI SOSTA:
parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla
banchina, destinata alla sosta dei veicoli. 39) PISTA CICLABILE: parte
longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla
circolazione dei velocipedi. 40) RACCORDO CONCAVO (CUNETTA): raccordo
tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al
di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento
longitudinale concavo. 41) RACCORDO CONVESSO (DOSSO): raccordo tra due
livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra
della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale
convesso. 42) RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una
intersezione. 43) RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare
due rami di un'intersezione. 44) RIPA: zona di terreno immediatamente
sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale
rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla
strada. 45) SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente
delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in
corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti
collettivi. 46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini
stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza. 47) SEDE
TRANVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente
delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli
assimilabili. 48) SENTIERO (O MULATTIERA O TRATTURO): strada a fondo
naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada
destinata alla separazione di correnti veicolari. 50) STRADA
EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati. 51) STRADA URBANA:
strada interna ad un centro abitato. 52) STRADA VICINALE (o Poderale o
di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti
veicolari non si intersecano tra loro. 53-bis) UTENTE DEBOLE DELLA
STRADA: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i
quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla
circolazione sulle strade 54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area
in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore
prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli. 55) ZONA
DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della
linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via
libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da
strisce longitudinali continue. 56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di
carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di
corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie
specializzate. 57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso
unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico
parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la
reciproca posizione senza doversi arrestare.
58) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di
circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo
le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali
e di traffico di specifico rilievo tecnico.
Articolo 4
Delimitazione del centro abitato.
1.
Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale,
il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla
delimitazione del centro abitato.
2.
La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito
dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni
consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono
evidenziati i confini sulle strade di accesso.
Articolo 5
Regolamentazione della circolazione in generale.
1.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire ai
commissari del governo e agli enti proprietari delle strade le
direttive per l'applicazione delle norme concernenti la
regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2.
2.
In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti può diffidare gli enti proprietari ad
emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari
non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la
sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa
nei confronti degli enti medesimi.
3.
I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi
dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli
articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante
i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando
militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al
Ministro della difesa.
Articolo 6
Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.
1.
Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza
della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di
carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su
tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in
particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può
vietare la circolazione di
veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento
sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.
2.
Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il
transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra,
gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
3.
Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati
dal comandante della regione militare territoriale.
4.
L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art.
5, comma 3: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la
sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti
per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili
motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di
carattere tecnico; b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di
carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa,
o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della
circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; c)
riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli,
anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati
usi; d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una
somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; e) prescrivere che i
veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali
pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio; f) vietare temporaneamente
la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico
o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non
meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi
appropriati.
5.
Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate: a) per le strade e le
autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S.
competente per territorio; b) per le strade regionali, dal presidente
della giunta; c) per le strade provinciali, dal presidente della
provincia; d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) per le strade militari, dal comandante della regione militare
territoriale.
6.
Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente
proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa
comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi
provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva
comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.
7.
Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle
aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle
strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al
direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e
al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a
mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice.
Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in
gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal
direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio,
sentiti gli enti e le società interessati.
8.
Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui
ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi
e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi,
subordinati a speciali condizioni e cautele.
9.
Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità
competente disponga diversamente in particolari intersezioni in
relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre
strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti
proprietari sulla base della classificazione di cui all'articolo 2,
comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La precedenza deve
essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese
dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.
10.
L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la
sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere
ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a
precedenza.
11.
Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo
stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza
ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti
di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi
suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora
l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
12.
Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della
circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 148,00 a €594,00. Se la
violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto
di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da €
370,00 a € 1.485,00. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione
della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
13.
Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €22,00 a €88,00.
14.
Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da €74,00 a €296,00. Nei casi di sosta vietata la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da €36,00 a € 148,00;
qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la
sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di
ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
15.
Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al
conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del
divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è
stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione,
provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui
effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di
contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del
relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra
impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente è da due a sei mesi.
Articolo 7
Regolamentazione della circolazione nei centri
abitati.
1.
Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a)
adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; b)
limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per
accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di
tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente
alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro
dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il
Ministro per i beni culturali e ambientali; c) stabilire la precedenza
su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata
intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e,
quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano,
prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata
strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la
precedenza a chi circola su quest'ultima; d) riservare limitati spazi
alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art.
12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli
adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità
motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea
per lo stazionamento ai capilinea; e) stabilire aree nelle quali è
autorizzato il parcheggio dei veicoli; f) stabilire, previa
deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la
sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza
custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in
conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le aree urbane; g) prescrivere orari e riservare spazi
per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose; h)
istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle
autocaravan di cui all'art. 185; i) riservare strade alla circolazione
dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di
favorire la mobilità urbana.
2.
I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo
che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3.
Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i
provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del
prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a),
sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti
indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di
competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente
proprietario della strada.
4.
Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza
pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere
militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o
limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere
accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali
condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la
sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali
condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a
quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria,
nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con
limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
5.
Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di
omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro per i problemi delle aree urbane.
6.
Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della
carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non
ostacolino lo scorrimento del traffico.
7.
I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti
proprietari della strada, sono destinati alla installazione,
costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o
sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti
ad interventi per migliorare la mobilità urbana.
8.
Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con
custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1,
lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate
vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio
rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di
durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a
norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché
per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di
particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e
delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni
particolari di traffico.
9.
I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le
aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti
del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute,
sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul
territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato
con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della
deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a
delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono
esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma
8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei
veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al
pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata
in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni
che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di
riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
10.
Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
11.
Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di
particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed
esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno
facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di
sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo
gratuito od oneroso.
12.
Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco
previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla
giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.
13.
Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della
circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da €74,00 a €296,00.
14.
Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel
presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
€36,00 a €148,00. La violazione del divieto di
circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto,
nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro
285,00
15.
Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per
ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la
violazione. Se si tratta di sosta limitata
o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da €22,00 a €88,00 e la sanzione stessa è applicata per ogni
periodo per il quale si protrae la violazione.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che
esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero
determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di
parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €675,00 a €2.714. Se
nell’attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica,
in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme
percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI
Articolo 8
Circolazione nelle piccole isole.
1.
Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o
di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km e le
difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano
particolarmente intensi, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio
decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i
veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo
provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di
determinate categorie di veicoli e di utenti.
2.
Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal
presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da €370,00 a € 1.485.
Articolo 9
Competizioni sportive su strada.
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le
competizioni sportive con veicoli
o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è
rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e
ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa
è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o
con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare
con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le
federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva
informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che
costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le
strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni
per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le
prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
2.
Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai
promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle
di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e
possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della
strada.
3.
Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i
promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo
parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle
competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga
riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi
limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico
ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il
trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del
C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui
partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità
imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la
manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico
sportive della federazione di competenza.
4.
L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal
programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni
prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al
rispetto delle norme tecnicosportive e di sicurezza vigenti e
all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle
attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario
della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno,
delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti
degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può
essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di
regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50
km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80
km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il
collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano
consentite velocità superiori ai detti limiti.
5.
Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una
competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere
l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3
almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente
può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione
indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo
richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
6.
Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è
altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un
contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art.
3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e
integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità
dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati
alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono
previsti dalla normativa vigente.
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda
necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni
ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno
degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in
loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di
apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia,
l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua
vece o in suo ausilio, della
scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le
modalità ed imponendo le relative prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le
modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la
scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le
caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le
relative
modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero
dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche,
ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono
all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali
vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla
polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con
personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica
tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai
fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le
risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze
rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti
o incidenti.
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse
all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei
partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità
dell'autorizzazione è subor-dinata, ove necessario, all'esistenza di un
provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione
del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma
1.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque
organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo
senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno ad euro
cinquecentoventiquattro, se si tratta di competizione sportiva
atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro
seicentocinquantacinque ad euro duemilaseicentoventitre, se si tratta
di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità
amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la
competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
8-bis abrogato
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o
limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una
competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€74,00 a €296,00, se si tratta di competizione sportiva atletica,
ciclistica o con animali, ovvero di una somma da €148.00 a €594.00, se
si tratta di competizione sportiva con veicoli a
motore.
Articolo 9 bis
Organizzazione di competizioni non autorizzate in
velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare.
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza,
promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in
velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi
dell’articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la
multa da euro 25.000 a euro 100.000. La
stessa pena si applica a chiunque prende parte alla
competizione non autorizzata.
2.
Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di
una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici
anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da
tre a sei anni.
3.
Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le
manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare
o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione
partecipano minori di anni diciotto
4.
Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con
la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a
euro 25.000.
5.
Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione,
all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se
dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali
gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di
condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti,
salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li
abbia affidati a questo scopo
6.
In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di
effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.
Articolo 9 ter
Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore.
1.
Fuori dei casi previsti dall’articolo 9-bis, chiunque gareggia in
velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad
un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.
2.
Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di
una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci
anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da
due a cinque anni.
3.
All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se
dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali
gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di
condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti,
salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li
abbia affidati a questo scopo
Articolo 10
Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalità.
1.
È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marca
superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa
stabiliti negli articoli 61 e 62.
2.
È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro
dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma
stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa
stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere
trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti
dell'art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa
stabiliti dall'art. 62; b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i
limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale,
di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali
complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati
grezzi, seguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato
integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e
comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento
della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal
complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui
all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere
completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare
l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del
complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa
eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi
prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per
l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In
entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere
superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48
tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se
complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di
veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere
superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo
indivisibile.
2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per
l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi
ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla
circolazione è concessa dall'ente proprietario previo pagamento di un
indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi
rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro
assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere
contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata.
L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo «A» è comunque
subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società
autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in
analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati
mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì
applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34, aumentate
di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo.
3.
È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello
effettuato con veicoli: a) il cui carico indivisibile sporge
posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della
lunghezza del veicolo stesso; b) che, pur avendo un carico
indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza,
compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria
di ciascuna categoria di veicoli; c) il cui carico indivisibile sporge
anteriormente oltre la sagoma del veicolo; d) isolati o costituenti
autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga
anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da
particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di
circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che
eccedono i limiti previsti dall'articolo 61; e) isolati o costituenti
autotreni, ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo
normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse
mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le
dimensioni o le masse
stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62;
f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando
eccedono i
limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di
animali vivi;
g-bis)che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine
operatrici e
di macchine agricole.
4.
Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme,
quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro
i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la
funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
5.
I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che
esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale
ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale;
l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e
nella disponibilità delle predette aziende.
6.
I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica
autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o
concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle
regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma
2, lettera b). Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli: a) di cui
al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del carico, non
eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%,
con i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere
anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli
isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli
autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che
nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada
aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4); b) di
cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter), quando non
eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni
stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a
condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano
comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4; bbis) di cui al
comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non
eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il
12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che
siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e
che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi
esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche
indicate nell'articolo 167, comma 4.
7.
I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi
d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62,
non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i
limiti dimensionali dell'art. 61; b) circolino nelle strade o in tratti
di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili
per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello
stesso art. 226; c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato
che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno
carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli; d) per essi sia
stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.Qualora non
siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i
suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per
tutti gli altri trasporti eccezionali
8.
La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché
l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere: a) veicoli a
motore isolati: 1. due assi: 20t; 2. tre assi: 33 t; 3. quattro o più
assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t; b) complessi di
veicoli: 1. quattro assi: 44 t; 2. cinque o più assi: 56 t; 3. cinque
o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.
9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più
transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa
massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione
possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta
della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi
stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia
stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale
lo consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece,
della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
10.
L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei
manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate
le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale.Se il trasporto
eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo
di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di
tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta
l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare
dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le
modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata
al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici
preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria
per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento
necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non
concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio
ed ancoraggio del carico.
11.
L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli
eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno
dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il
rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal
regolamento.
12.
Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla
relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i
limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando
tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche
costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al
solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.
13.
Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui
semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente
anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le
dimensioni stabilite dall'art. 61.
14.
I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e
giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse
stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al
comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di
propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo
autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto
all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di
riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego
potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese
autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.
15.
L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è
comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio
indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.
16.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto
eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.
17.
Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle
autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese
le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di
trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della
scorta tecnica o della scorta della polizia della strada. Nelle
autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto
di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta.
18.
Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche
una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente
ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non
prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi
già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta della
Polizia stradale o tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti
massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima,
esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero
circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €681,00 a
€2.749,00.
19.
Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità,
ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le
prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €137,00 a €549,00. Alla
stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in
condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale,
senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate
al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle
tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico
autorizzato.
20.
Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé
l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da €36,00 a €148,00. Il viaggio potrà proseguire solo dopo
l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di
corrispondere la somma dovuta.
21.
Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle
previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia
espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo
62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€370,00 a €1.485,00, e alla sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di
circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e
trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale del D.T.T. che
adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione,
accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla
carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.
22.
Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili
ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €370,00 a €1.485,00.
23.
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e
22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente,
quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad
esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V
che restano a carico del solo conducente del veicolo.
24.
Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta
giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo
da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del
Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel
superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei
limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale,
non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a
pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti
previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la
violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti
dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al
trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se
le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 per
cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti
la prescrizione dell'obbligo della scorta.
25.
Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22,l'agente accertatore
intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si
sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme
ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere
condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di
ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità
del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del
proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di
contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono
osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi.
25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo
non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a
sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle
prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato
della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il
veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico;
del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del
relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti
all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati
sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.
25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta
tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento
previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €292,00 a €1.169,00. Ove in un periodo di due
anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle
violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione
da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo
VI.
25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti
non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere
amministrativo da parte degli enti di cui al comma
6.
26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici
eccezionali.
Articolo 11
Servizi di polizia stradale.
1.
Costituiscono servizi di polizia stradale: a) la prevenzione e
l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; b)
la rilevazione degli incidenti stradali; c) la predisposizione e
l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; d) la scorta
per la sicurezza della circolazione; e) la tutela e il controllo
sull'uso della strada.
2.
Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di
soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre,
collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
3.
Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno,
salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati.
Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei
servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
4.
Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art.
12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità
dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla
copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di
questi ultimi.
Articolo 12
Espletamento dei servizi di polizia stradale.
1.
L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente
codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale
della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei
carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai
servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di
competenza e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito
del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero
dell'interno addetti al servizio di polizia stradale. g) alla Polizia
Penitenziaria e al Corpo Forestale dello stato, nell’ambito delle
rispettive competenze istituzionali.
2.
L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e
b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3.
La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade
possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di
qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Dal
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale
dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle
regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni
commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui
dipendono; c) dai dipendenti dello Stato, delle province e
dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di
strade affidate alla loro sorveglianza; d) dal personale
delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione,
che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle
proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito
dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza; e) dal
personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui
all'art. 6, comma 7; f) dai militari del Corpo delle capitanerie di
porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito
delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della
circolazione, nonchè i conseguenti servizi diretti a regolare il
traffico, di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono
inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte
tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di
eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto
delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei
provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri
organi di polizia stradale di cui al comma 1
4.
La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia
delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e
militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con
specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.
5.
I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al
comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri
compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale
distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.
TITOLO II :DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I: COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE
Articolo 13
Norme per la costruzione e la gestione delle strade.
1.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Consiglio
superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche,
emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla
base della classificazione di cui all'art. 2,le norme funzionali e
geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle
strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle di
esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate alla
sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla
riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia
degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto
dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o
storico. Le norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento
acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e
degli atti di
indirizzo del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, che viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti
dalla legge.
2.
La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per specifiche
situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali,
paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il
rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano
comunque evitati inquinamenti.
3.
Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due anni dalla
entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le
modalità di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle
strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e
funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
4-bis. Le strade di nuova costruzione
classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2
dell'articolo 2 devono avere, per l'intero sviluppo, una pista
ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi
pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.
5.
Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete
entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli
stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade
di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo
2, comma 2.
6.
Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere
aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze
secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti emana sentiti il Consiglio
superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche.
Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi
permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.
7.
Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni
del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validità temporale
riferita all'anno nonché per adempiere agli obblighi assunti
dall'Italia in sede internazionale.
8.
Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo,
l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di
cui all'art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero
territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché
comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresì
che i vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel
presente articolo e nei relativi decreti.
Articolo 14
Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.
1.
Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza
e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione,
gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché
delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico
dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione
e manutenzione della segnaletica prescritta.
2.
Gli enti proprietari provvedono, inoltre: a) al rilascio delle
autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle
disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso
attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e
nelle concessioni.
2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì,
in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare
percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai
programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di
sicurezza.
3.
Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente
proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati
dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4.
Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente
proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.
Articolo 15
Atti vietati.
1.
Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato: a) danneggiare in
qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse
appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma
e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la
circolazione; b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la
segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa
attinente; c) impedire il libero deflusso delle acque nei
fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico; d)
impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni
sottostanti; e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle
locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli
animali; f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie,
insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze; g)
apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei
veicoli provenienti da accessi e diramazioni; h) scaricare,
senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose
di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura; i)
gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2.
Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g),
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€36,00 a € 148,00.
3.
Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e),
f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da €22,00 a €88,00.
4.
Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI .
Articolo 16
Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle
intersezioni fuori dei centri abitati.
1.
Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà
stradali fuori dei centri abitati è vietato: a) aprire canali, fossi ed
eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade; b)
costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade,
edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; c) impiantare alberi
lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.
Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla
classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade
vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali
vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare
disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone
previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici.
Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893
del codice civile.
2.
In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere
l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli
allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza
misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi
sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo
lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3.
In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione
di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da
associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla
categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€148,00 a €594,00.
5.
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 17
Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati.
1.
Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare,
fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a
qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di
deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione
all'ampiezza della curvatura.
2.
All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per
le strade in rettilineo.
3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€370,00 a € 1.485,00.
4.
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 18
Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.
1.
Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed
ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal
confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle
indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
2.
In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità
determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti
delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire
dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio
delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada,
e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3.
In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata
la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno
dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente
proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di
rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative
alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si
intersecano.
4.
Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità
ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o
ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo
visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
5.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€148,00 a €594,00.
6.
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 19
Distanze di sicurezza dalle strade.
1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di
tiri a segno, di opifici
o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave
coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che
interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità
della circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di
legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli
enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco.
2.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €742,00 a
€2970,00.
3.
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 20
Occupazione della sede stradale.
1.
Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione
della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli,
baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione
della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga
predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle
zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non
determini intralcio alla circolazione.
2.
L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a
carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati,
sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3.
Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui
agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da
parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita
fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza
ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione
dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque
ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di
cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storicoambientale,
ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della
strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia
garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle
persone con limitata o impedita capacità motoria.
4.
Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto
la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €148,00 a
€594,00.
5.
La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 21
Opere, depositi e cantieri stradali.
1.
Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità
di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire
cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze,
nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2.
Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla
circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli
accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della
circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di
notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte,
il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
3.
Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi
per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla
realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del
personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la
regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori
nei cantieri stradali.
4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del
regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€742,00 a €2.970,00.
5.
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere
realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 22
Accessi e diramazioni.
1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario
della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove
diramazioni dalla strada ai fondi
o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso
pubblico o privato.
2.
Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di
autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle
prescrizioni di cui al presente titolo.
3.
I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale,
previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4.
Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e
variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione
dell'ente proprietario della strada.
5.
Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare
l'autorizzazione di cui al comma 1.
6.
Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove
occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei
medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7.
Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione
degli accessi e delle diramazioni.
8.
Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti
di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel
rispetto delle normative vigenti in materia.
9.
Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito
di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di
impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti,
nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta
le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato
dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e
fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia
l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla
realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati,
intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse,
interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi
obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.
10.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio
decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in
funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le
caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi
e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che
dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale
rilascio dell'autorizzazione. È comunque vietata l'apertura di accessi
lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati,
nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.
11.
Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o
ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure
mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€148,00 a €594,00. La violazione importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore
della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le
opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione
successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria.
12.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da €36,00 a € 148,00.
Articolo 23
Pubblicità sulle strade e sui veicoli.
1.
Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne,
cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni
orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli
transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e
ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale,
ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la
visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti
della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la
sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono
costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle
persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi
pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose
che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle
intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione
diversa dalla prescritta segnaletica.
2.
È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui
veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie
rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento,
purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione
dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3.
Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a
vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o
di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare
cartelli e altri mezzi pubblicitari.
4.
La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le
strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da
parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti
norme. Nell'interno dei centri abitati la
competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta
tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o
provinciale.
5.
Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una
strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso,
l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di
quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le
sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti
alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene
autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente
proprietario della strada.
6.
Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le
caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade,
le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento
di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle
strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine
tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme
relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e
degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di
sicurezza della circolazione stradale.
7.
È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli
itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane
principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la
pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata
dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono
consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti
purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì
consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle
insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate
dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
8.
È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi
forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le
norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità
fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme
stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico
interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a
particolari periodi dell'anno.
9.
Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate
all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il
regolamento di esecuzione.
10.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli
enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle
disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del
regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo
dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da €370,00 a €1.485,00.
12.
Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni
previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €148,00 a €594,00.
13.
Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza,
assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il
raggiungimento di tale fine l'ufficio
o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il
verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12,
trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della
strada.
13-bis In caso di collocazione di cartelli, insegne di
esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque
in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della
strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il
possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo
pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di
comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente
proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo
pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico
dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del
proprietario o possessore del suolo. Chiunque viola le prescrizioni
indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.144 a euro 16.576;
nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della
violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza
gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione
13-ter. Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di
esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle leggi
1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di
inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli
altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le
regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed
ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri
mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi
dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse
panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi
del comma 13-bis.
13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli,
delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata
su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti
proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le
strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la
circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel
regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del
mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario
trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette
ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo
esecutivo ai sensi di legge.
13-quinquies (Abrogato)
Articolo 24
Pertinenze delle strade.
1.
Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo
permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2.
Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle
del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e
pertinenze di servizio.
3.
Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante
della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.
4.
Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi
manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di
parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o
comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo
permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le
pertinenze di servizio sono determinate, secondo le
modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario
della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la
visibilità.
5.
Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e
da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti
diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente
proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal
regolamento.
6.
Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo
ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità
pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato
nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale
provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da €742,00 a €2.970,00.
7.
Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€370,00 a €1.485,00.
8.
La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa
accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate
abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione
di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione delle
prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma
indicata nel comma 7.
Articolo 25
Attraversamenti ed uso della sede stradale.
1.
Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente
proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative
pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di
telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e
sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di
combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono
comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra
devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il
loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei
veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di
pertinenza della strada.
2.
Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità,
previo accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all'art.
26.
3.
I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi
tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo
od intralcio alla circolazione.
4.
Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della
sede stradale.
5.
Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1
o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €742,00 a
€2.970,00.
6.
Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle
norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €370,00 a €1.485,00.
7.
La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue
spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione prevista dal
comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni
violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 26
Competenza per le autorizzazioni e le concessioni.
1.
Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente
proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o
dall'ente concessionario della strada in conformità alle
relative convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti o al prefetto se trattasi di ente
locale.
2.
Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di
competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in
concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.
3.
Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti
nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila
abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di
competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della
strada.
4.
L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie,
tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a
servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative
pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono
autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili
altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario
della strada e, se trattasi di strade militari, di concerto con il
Ministro della difesa.
Articolo 27
Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.
1.
Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di
cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali,
sono presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di
strade in concessione, all'ente concessionario che provvede a
trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S.,
ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di
adottare il relativo provvedimento.
2.
Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1
interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario
della strada.
3.
Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e
dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo
e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
4.
I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente
titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei
terzi e con l'obbligo
del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle
opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
5.
I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente
titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni
e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse
sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso
concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni
ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in
qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di
tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere
alcun indennizzo.
6.
La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici
servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine
per l'ultimazione dei relativi lavori.
7.
La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro
pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in
annualità ovvero in unica soluzione.
8.
Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni
che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione
costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico
risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al
vantaggio che l'utente ne ricava.
9.
L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di
cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.
10.
Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi
interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le
quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel
luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto
autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni
richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12.
11.
Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il
responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da €74,00 a €296,00.
12.
La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo
VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata
mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è
definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a
sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
Articolo 28
Obblighi dei concessionari di determinati servizi.
1.
I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di
teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che
sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di
distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di
fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade,
hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte
dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la
sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a
servizi di trasporto, i relativi
provvedimenti sono comunicati al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti o alla regione competente. Nel
regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed
autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga.
2.
Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario
modificare
o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente
proprietario della strada, le opere e gli impianti esercìti dai
soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento
dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e
le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra
le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In
caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è
tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali
fissate nelle specifiche convenzioni.
Articolo 29
Piantagioni e siepi.
1.
I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo
da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare
i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che
nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2.
Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a
cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o
ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è
tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €148,00 a
€594,00.
4.
Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del
ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 30
Fabbricati, muri e opere di sostegno.
1.
I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade
devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità
pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative
pertinenze.
2.
Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono
essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il
prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la
demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei
fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario,
nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere
necessarie.
3.
In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai
sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al
consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
4.
La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade
ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a
sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi
stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade
od autostrade, la costruzione
o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
5.
La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo
promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ufficio
periferico dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli
altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del
competente ufficio tecnico.
6.
La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere
e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di
nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo
restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di
manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
7.
In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei
fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai
commi 2 e 3.
8.
Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €370,00 a
€1.485,00.
Articolo 31
Manutenzione delle ripe.
1.
I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade,
sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire
franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di
sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro
delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta
di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare,
ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di
eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
2.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €148,00 a
€594,00.
3.
La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la
sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese,
dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
Articolo 32
Condotta delle acque.
1.
Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono
tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a
corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie
per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali
danni non causati da terzi.
2.
Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto di
attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di
costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio
e per la condotta delle acque;
devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere
d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano
necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che
dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono
essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel
disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente
proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3.
L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le
acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e
le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale
o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli
aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua
l'irrigazione.
4.
L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai
commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi
l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle
finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi
provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative
spese.
5.
Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel
comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.
6.
Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €148,00 a €594,00.
Articolo 33
Canali artificiali e manufatti sui medesimi.
1.
I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del
confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di
carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede
stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di
pertinenza.
2.
Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti
sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti
di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano
titolo o possesso in contrario.
3.
I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali
artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di
ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento
armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni
tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione ai carichi
ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in questa
disposizione le opere ricadenti in località soggette a servitù militari
per le quali si ravvisa l'opportunità di provvedere diversamente.
4.
La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le
prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte dei proprietari o
utenti delle acque ed è a loro spese: a) quando occorre spostare o
allargare le strade attraversate da canali artificiali; b)
quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano
condizioni di insufficiente sicurezza.
5.
È, altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti
ricostruiti.
6.
In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo
all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è a carico
dell'ente
proprietario della strada, fermo restando a carico dei
proprietari, possessori o utenti delle acque l'onere di manutenzione
dell'intero manufatto.
7.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €148,00 a €594,00.
Articolo 34
Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle
infrastrutture stradali.
1.
I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono essere
muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno
comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un
importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente
alla stessa e per la stessa durata.
2.
Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere
corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione
dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa
autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del
50%, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte
controllate manualmente.
3.
I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in
un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato.
4.
Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi delle
somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva
copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo,
all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.
5.
Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il
conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da €74,00 a €296,00. Se non è stato corrisposto l'indennizzo
d'usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni
previste dall'art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27,
e successive modificazioni, a carico del proprietario.
Capo II:ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE
Articolo 35
Competenze.
1.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente ad
impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della
relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e della tutela del territorio e della
tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza, su tutte le
strade, eccetto quelle di esclusivo uso militare, in ordine alle quali
è competente il comando militare territoriale. Stabilisce, inoltre, i
criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli
enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei
modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.
2.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad
adeguare con propri decreti le norme del regolamento per l'esecuzione
del presente codice alle direttive comunitarie ed agli accordi
internazionali in materia. Analogamente il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri
decreti le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui
all'art. 44.
3.
L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti assume la denominazione di Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle
dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2,
nonché le altre attribuzioni di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al presente codice, le quali sono
svolte con autonomia funzionale ed operativa .
Articolo 36
Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità
extraurbana.
1.
Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è
fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico.
2.
All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con
popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali
registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza
turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o
siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione
di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione
stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla
regione e pubblicato, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3.
Le province provvedono all'adozione di piani del traffico per la
viabilità extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle
strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai sensi
dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico
delle aree, indicate all'art.17 della stessa, provvedano gli organi
della città metropolitana.
4.
I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle
condizioni di circolazione e della sicurezza stradale,la riduzione
degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico,
in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di
trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità
e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico
prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica
di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del
rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine
anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che
si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.
5.
Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco
o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma
3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per l'inserimento nel sistema informativo previsto
dall'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente
della provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al
comma 3.
6.
La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto
delle direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e il Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base delle
indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico
veicolare viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione
economico-sociale e territoriale, fissato dalla regione ai sensi
dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n.142.
7.
Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per
consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le
autorità indicate dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.
142, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle
amministrazioni, anche statali, interessate.
8.
È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
l'albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante
concorso biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
9.
A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui al
comma 8 è fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione dei
piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al
proprio Ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati
inclusi nell'albo stesso.
10.
I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del
prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a
provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero
provvede alla esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione.
Articolo 37
Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale.
1.
L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei
casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico: a)
agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati; b) ai
comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del
centro abitato, anche se collocati su strade non comunali; c) al
comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade
locali; d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno
dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti,
agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali
concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada.
La rimanente segnaletica è di competenza del comune.
2.
Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che
indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai
posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi.
L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli
esercenti.
2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono
utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del
comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di
riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana
3.
Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la
collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni
e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito.
Articolo 38
Segnaletica stradale.
1.
La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi: a) segnali
verticali; b) segnali orizzontali; c) segnali luminosi; d) segnali ed
attrezzature complementari.
2.
Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a
mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre
regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa
quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41, prevalgono
su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano
la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su
quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni
degli agenti di cui all'art. 43.
3.
È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre
prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto
dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le
prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in
contrasto con altre regole della circolazione.
4.
Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la
segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei
centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di
velocità pari o superiore a 70 km/h.
5.
Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali,
i dispositivi
o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato, i
tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori,
materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalità di tracciamento,
apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di
impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di
ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono
esplicazione del significato anche ai fini del comportamento
dell'utente della strada. I segnali sono, comunque, collocati in modo
da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle
persone invalide.
6.
La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di
uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti nel rispetto della normativa
comunitaria e internazionale vigente.
7.
La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta
efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in
opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche
parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il
quale è stata collocata.
8.
È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro
dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal
regolamento.
9.
Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei
complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità
delle intersezioni stradali.
10.
Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale
comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà
privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso
pubblico l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata,
devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.
11.
Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso
pubblico è ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare,
con modalità particolari
di apposizione, le cui norme sono fissate dal
regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire
l'installazione provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari
dall'autorità militare per la circolazione dei propri veicoli.
12.
I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua
sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia
diversamente disposto dalle presenti norme.
13.
I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni
di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €74,00 a €296,00.
14.
Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono
agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che
facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ingiunge di adempiere a quanto dovuto.
In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni
dall'ingiunzione, provvede il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ponendo a carico dell'ente proprietario della strada le spese
relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
15.
Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del
presente articolo sono regolate dall'art. 146.
Articolo 39
Segnali verticali.
1.
I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: A) segnali di
pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e
impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente; B) segnali
di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli
utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in: a) segnali
di precedenza; b) segnali di divieto; c) segnali di obbligo; d) segnali
di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada
informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di
località, itinerari, servizi ed impianti;si suddividono in: a) segnali
di preavviso; b) segnali di direzione; c) segnali di conferma; d)
segnali di identificazione strade; e) segnali di itinerario; f) segnali
di località e centro abitato; g) segnali di nome strada; h) segnali
turistici e di territorio; i) altri segnali che danno informazioni
necessarie per la guida dei veicoli; l) altri segnali che indicano
installazioni o servizi.
2.
Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei
segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di
apposizione.
3.
Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non
rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si
applica il comma 13 dell'art. 38.
Articolo 40
Segnali orizzontali.
1.
I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la
circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od
utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.
2.
I segnali orizzontali si dividono in: a) strisce longitudinali; b)
strisce trasversali; c) attraversamenti pedonali o ciclabili; d) frecce
direzionali; e) iscrizioni e simboli; f) strisce di delimitazione degli
stalli di sosta o per la sosta riservata; g) isole di traffico o di
presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata; h) strisce di
delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto
pubblico di linea; i) altri segnali stabiliti dal regolamento.
3.
Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le
continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza,
indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della
carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di marcia o la
carreggiata.
4.
Una striscia longitudinale continua può affiancarne un'altra
discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla
destra di quella discontinua, la possibilità di oltrepassarle.
5.
Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il
conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le
prescrizioni semaforiche o il segnale di «fermarsi e dare precedenza» o
il segnale di «passaggio a livello» ovvero un segnale manuale del
personale che espleta servizio di polizia stradale.
6.
Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale
il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se necessario, per
rispettare il segnale «dare precedenza».
7.
Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni, i
colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali stradali
orizzontali, nonché le loro modalità di applicazione.
8.
Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le
discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate
tutte le altre norme di circolazione. È vietato valicare le strisce
longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente
affiancata una discontinua.
9.
Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai
veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che
debbono effettuare una sosta di emergenza.
10.
È vietata:a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati
da una striscia continua; b) la circolazione sopra le strisce
longitudinali, salvo che per il cambio di corsia; c) la circolazione
dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.
11.
In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei
veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato
l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei
veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli
attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti
pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non
deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere
collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità
degli attraversamenti stessi.
Articolo 41
Segnali luminosi.
1.
I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie: a) segnali
luminosi di pericolo e di prescrizione; b) segnali luminosi di
indicazione; c) lanterne semaforiche veicolari normali; d) lanterne
semaforiche veicolari di corsia; e) lanterne semaforiche per i veicoli
di trasporto pubblico; f) lanterne semaforiche pedonali; g) lanterne
semaforiche per velocipedi; h) lanterne semaforiche veicolari per
corsie reversibili; i) lanterna semaforica gialla lampeggiante; l)
lanterne semaforiche speciali; m) segnali luminosi particolari.
2.
Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma
circolare e di colore: a) rosso, con significato di arresto; b) giallo,
con significato di preavviso di arresto; c) verde, con significato di
via libera.
3.
Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia
colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il
significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma
limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella direzione indicata
dalla freccia.
4.
Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico
sono a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con significato
di arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra con significato
di via libera, rispettivamente diritto, a destra o sinistra, e di un
triangolo giallo su fondo nero, con significato di preavviso di
arresto.
5.
Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di
segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne
semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I
colori sono: a) rosso, con significato di arresto e non consente ai
pedoni di effettuare l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata;
b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e
consente ai pedoni che si trovano all'interno dello attraversamento di
sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano
sul marciapiede di impegnare la carreggiata; c) verde, con significato
di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento della carreggiata
nella sola direzione consentita dalla luce verde.
6.
Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di
bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde;
il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma
limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.
7.
Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa a
forma di X, con significato di divieto di percorrere la corsia o di
impegnare il varco sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con
significato di consenso a percorrere la corsia o ad impegnare il varco
sottostante la luce.
8.
Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo
sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento del grado di
protezione e delle caratteristiche geometriche, fotometriche,
cromatiche e di idoneità indicati dal regolamento e da specifiche
normative.
9.
Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono
procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica
verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare
l'area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla
sgombrare prima dell'accensione della luce rossa; i conducenti devono
dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data
contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono, altresì,
dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della
corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.
10.
Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non
possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui
al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento
dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in
condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare
sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.
11.
Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono
superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli
non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento
pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le
indicazioni.
12.
Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i
veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle
corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma
limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione
indicata dalle frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti di
detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai commi
9, 10 e 11.
13.
Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i
velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o
il ciclista ha l'obbligo di usare particolare prudenza anche in
relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci
che consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con la sua
traiettoria di attraversamento.
14.
Durante il periodo di accensione delle luci verde, gialla o rossa a
forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento
dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui
rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.
15.
In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle
intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.
16.
Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche
per corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere la corsia o
impegnare il varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono
percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti la luce verde a
forma di freccia rivolta verso il basso. È vietato ai veicoli di
arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle lanterne semaforiche per
corsie reversibili anche quando venga data l'indicazione della X rossa.
17.
In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera
i), i veicoli possono procedere purché a moderata velocità e con
particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.
18.
Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare
di qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale, il
conducente ha l'obbligo di procedere a minima velocità e di usare
particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso
altre direzioni siano accese luci che consentono il passaggio. Se,
peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute da altre lanterne
semaforiche efficienti egli deve tener conto di esse.
19.
Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e
simboli dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego e il
comportamento che l'utente della strada deve tenere in rapporto alle
varie situazioni segnalate.
Articolo 42
Segnali complementari.
1.
I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere
noto: a) il tracciato stradale; b) particolari curve e punti
critici; c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
2.
Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad
impedire la sosta
o a rallentare la velocità.
3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e
simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive
e le modalità di impiego e di apposizione.
Articolo 43
Segnalazioni degli agenti del traffico.
1.
Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle
segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico.
2.
Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti
annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica
stradale ovvero delle norme di circolazione.
3.
Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti: a)
braccio alzato verticalmente significa: «attenzione, arresto» per tutti
gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più in grado di
fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è fatto
in una intersezione, esso non impone l'arresto ai conducenti che
abbiano già impegnato l'intersezione stessa; b) braccio o braccia tesi
orizzontalmente significano: «arresto» per tutti gli utenti, qualunque
sia il loro senso di marcia, provenienti da direzioni intersecanti
quella indicata dal braccio o dalle braccia e per contro «via libera»
per coloro che percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle
braccia.
4.
Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potrà abbassare il
braccio o le braccia; la nuova posizione significa ugualmente «arresto»
per tutti gli utenti
che si trovano di fronte all'agente o dietro di lui e
«via libera» per coloro che si trovano di fianco.
5.
Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza
della circolazione, possono altresì far accelerare o rallentare la
marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli
veicoli, nonché dare altri ordini necessari a risolvere situazioni
contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero
con le norme di circolazione.
6.
Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente
necessarie per la regolazione del traffico, nonché modalità e mezzi per
rendere facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno
che di notte, gli agenti preposti alla regolazione del traffico e i
loro ordini, anche a mezzo di apposito segnale distintivo.
Articolo 44
Passaggi a livello.
1.
In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può essere
collocato, a destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa
fissa, posto a cura e spese dell'esercente la ferrovia, il quale
avverta in tempo utile della chiusura delle barriere, integrato da
altro dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso e
acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate a
distanza o non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono
considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di
chiusura equivalenti.
2.
In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere
collocato, sulla destra della strada, a cura e spese dell'esercente la
ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti
alternativamente che entra in funzione per avvertire in tempo utile
della chiusura delle semibarriere, integrato da un dispositivo di
segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere installate solo
nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da
spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello
su strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano l'intera
carreggiata solo in entrata sono considerati passaggi a livello con
semibarriere.
3.
Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali
obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a
livello, le caratteristiche dei segnali verticali, luminosi ed
acustici, nonché la superficie minima rifrangente delle barriere, delle
semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di avaria.
4.
Le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello e quelle
per assicurare la visibilità delle strade ferrate hanno carattere di
pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza ai fini
dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa di
pubblica utilità.
Articolo 45
Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed
omologazioni.
1.
Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non
prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal
regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la
collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da
quello prescritto.
2.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può intimare agli
enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e
alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della
collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare,
rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni,
ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del
simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti
norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero
quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché
a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante. Per la
segnaletica dei passaggi a livello di cui all'art. 44 i provvedimenti
vengono presi d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
3.
Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione,
la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione
e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme
di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli
enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei
dipendenti degli uffici centrali o periferici.
4.
Le spese relative sono recuperate dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che
costituisce titolo esecutivo.
5.
Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai
soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada può intimare,
ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere
immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non
siano conformi alle norme di cui al comma 2
o che siano anche parzialmente deteriorati o non più corrispondenti
alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione
di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato
nella intimazione, l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio,
a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell'ente
proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che
costituisce titolo esecutivo.
6.
Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le
apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione
del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento
automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali
che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti
all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle
caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di
quanto altro necessario.Nello stesso regolamento sono precisate altresì
le modalità di omologazione e di approvazione.
7.
Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€370,00 a €1.485,00.
8.
La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese
autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale di cui all'art.
35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico
servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali e la dotazione
di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel
regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revoca
dell'autorizzazione.
9.
Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali,
dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o
comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove
il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €742,00 a €2.970,00. A tale violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle
cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
9-bis. È vietata la produzione, la commercializzazione e
l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la
presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature
di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli
organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni.
9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i
dispositivi di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non
costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da €742,00 a €2.970,00. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della
violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo
VI.
TITOLO III: DEI VEICOLI
Capo I: DEI VEICOLI IN GENERALE
Articolo 46
Nozione di veicolo.
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per
veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle
strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo
quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore,
le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.
Articolo 47
Classificazione dei veicoli.
1.
I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: a)
veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d)
slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2.
I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e),
f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle
categorie internazionali: a) categoria L1: veicoli a due ruote la
cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i
50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;- categoria L2: veicoli a
tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico)
non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque
sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;- categoria L3:
veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di
motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;- categoria
L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale
mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico)
supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia
il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta
laterale); - categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto
all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si
tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
b) categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed
aventi almeno quattro ruote; - categoria M1: veicoli destinati al
trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al
sedile del conducente; - categoria M2: veicoli destinati al trasporto
di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente e massa massima non superiore a 5 t; - categoria M3: veicoli
destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere
oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; c)
categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi
almeno quattro ruote; - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; - categoria N2:
veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore
a 3,5 t ma non superiore a 12 t; - categoria N3: veicoli destinati al
trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t; d) categoria
O: rimorchi (compresi i semirimorchi); - categoria O1: rimorchi con
massa massima non superiore a 0,75 t; - categoria O2: rimorchi con
massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t; - categoria
O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10
t; - categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10t.
Articolo 48
Veicoli a braccia.
1. I veicoli a braccia sono quelli: a) spinti o trainati
dall'uomo a piedi; b) azionati dalla forza muscolare dello stesso
conducente.
Articolo 49
Veicoli a trazione animale.
1.
I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più
animali e si distinguono in: a) veicoli destinati principalmente al
trasporto di persone; b) veicoli destinati principalmente al trasporto
di cose; c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo
delle aziende agricole.
2.
I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.
Articolo 50
Velocipedi.
1.
I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a
propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi
dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono
altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita,
dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale
continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente
ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o
prima se il ciclista smette di pedalare.
2.
I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza
e 2,20 m di altezza.
Articolo 51
Slitte.
1.
La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a
trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di
ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento
del manto stradale.
2.
Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma
1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€22,00 a €88,00.
Articolo 52
Ciclomotori.
1.
I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le
seguenti caratteristiche: a) motore di cilindrata non superiore a 50
cc, se termico; b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una
velocità fino a 45 km/h; c) (Abrogato).
2.
I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al
trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in
adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o, in alternativa, in
applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle
raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le
Nazioni Unite Commissione economica per l'Europa, recepiti dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove a ciò non osti il
diritto comunitario.
3.
Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare
per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la
determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il
controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad
evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
4.
Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle
caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati
motoveicoli.
Articolo 53
Motoveicoli.
1.
I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si
distinguono in: a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al
trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il
conducente; b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al
trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti
compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati
al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro
posti compreso quello del conducente; d) motocarri: veicoli a tre ruote
destinati al trasporto di cose; e) mototrattori: motoveicoli a tre
ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve
essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo
o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere
abbinati a ciascun mototrattore; f) motoveicoli per trasporti
specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate
cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a
tale scopo; g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote
caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente
sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e
dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote
destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al
conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso
speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione
della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di
sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h.
Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti
veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono
considerati autoveicoli.
2.
Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di
veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati
al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).
3.
Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare
come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso
speciale.
4.
I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di
lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di
un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.
5.
I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5m.
6.
I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere
attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al
trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.
Articolo 54
Autoveicoli.
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro
ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: a)
autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al
massimo nove posti, compreso quello del conducente; b) autobus: veicoli
destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti
compreso quello del conducente; c) autoveicoli per trasporto promiscuo:
veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5
t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al
trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove
posti compreso quello del conducente (1); d) autocarri: veicoli
destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso
o al trasporto delle cose stesse; e) trattori stradali: veicoli
destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi; f)
autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di
determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a
tale scopo; g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati
prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il
trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo
delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso
delle attrezzature stesse; h) autotreni: complessi di veicoli
costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice.
Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2,
costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo
permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose
determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le
dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è
considerato eccezionale; i) autoarticolati: complessi di veicoli
costituiti da un trattore e da un semirimorchio; l)
autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro
da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti
viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono
comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei
viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione
delle due parti possono essere effettuate soltanto in
officina; m) autocaravan: veicoli aventi una speciale
carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al
trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il
conducente; n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di
particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di
impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione
mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la
marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione
edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a
trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non
superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto
dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono
essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o
utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali
attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare
come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi
speciali.
Articolo 55
Filoveicoli.
1.
I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e
collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione; sono
consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di
trazione, non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori
da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.
2.
I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro
caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54 per gli
autoveicoli.
Articolo 56
Rimorchi.
1.
Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2
dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati
dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di
cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.
2.
I rimorchi si distinguono in: a) rimorchi per trasporto di
persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai
semirimorchi; b) rimorchi per trasporto di cose; c) rimorchi
per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f)
dell'art. 54; d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi
delle lettere g) e h) dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non
superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per
essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo; f) rimorchi
per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un
asse
o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di
specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e
sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
3.
I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di
essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della
loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.
4.
I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di
bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art.
54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si
considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di
sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.
Articolo 57
Macchine agricole.
1.
Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad
essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in
quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per
il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti
agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni;
possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di
dette attività.
2.
Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si
distinguono in: Semoventi: 1) trattrici agricole: macchine a motore con
o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte
alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti
agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati
strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o
semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o
predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per
l'esecuzione di operazioni agricole; 3) macchine agricole operatrici ad
un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere
equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al
trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t
compreso il conducente; Trainate: 1) macchine agricole operatrici:
macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di
attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni
meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad
eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3); 2) rimorchi
agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici
agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per
lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non
sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della
trattrice traente.
3.
Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a
ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a
superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine
agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici,
purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici
ad un asse con carrello
per il conducente non devono essere atte a superare, su
strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
4.
Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui
alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di
posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del
conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto
esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non
permanente.
Articolo 58
Macchine operatrici.
1.
Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a
cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate,
eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono
circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento
di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del
cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di
esecuzione.
2.
Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si
distinguono in: a) macchine impiegate per la costruzione e la
manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il
ripristino del traffico; b) macchine sgombraneve, spartineve o
ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili; c) carrelli: veicoli
destinati alla movimentazione di cose.
3.
Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro
caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per
gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
4.
Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono
essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h;
le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli
non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità
di 15 km/h.
Articolo 59
Veicoli con caratteristiche atipiche.
1.
Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i
veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o
elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per le loro
specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti negli
articoli dal 52 al 58.
2.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri
interessati, stabilisce, con proprio decreto: a) la
categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale i
veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e
della guida; b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei
medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli
previsti per una o più delle categorie succitate.
Articolo 60
Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e
collezionistico.
1.
Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con
caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca,
nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e
collezionistico.
2.
Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli
autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro
conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della
salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della
casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei
dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite
per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in
apposito elenco presso il Centro storico del D.T.T.
3.
I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni: a) la loro
circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite
manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della
località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o
raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere
provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente
ufficio del D.T.T. nella cui circoscrizione è compresa la località sede
della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente
presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco
particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono
indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità
massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal
tipo di veicolo; b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve
essere comunicato al D.T.T., per l'aggiornamento dell'elenco di cui al
comma 2.
4.
Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse
storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in
uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano
Alfa Romeo, Storico FMI
5.
I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare
sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di
veicoli, determinati dal regolamento.
6.
Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista
dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei
requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€73,00 a €290,00 se si tratta di autoveicoli, o da €36,00 a € 148,00 se
si tratta di motoveicoli .
Articolo 61
Sagoma limite.
1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi
successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico
deve avere: a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di
tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori,
purché mobili; b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e
i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani
circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia
di 4,30 m; c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non
eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli
isolati.Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i
retrovisori, purché mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e
di linea possono essere dotati di strutture portasci
o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla
predetta lunghezza massima, secondo direttive stabilite con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione dal
D.T.T..
2.
Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza
totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano
rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati
e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone
destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la
lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono
eccedere la lunghezza massima di 18,75 m, in conformità alle
prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e della navigazione.
3.
Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei
caravan sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.
4.
La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in
regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di
2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.
5.
Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di
veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le
modalità di controllo.
6.
I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o
compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti
commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti
eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel
regolamento.
7.
Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso
il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente
articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€370,00 a € 1.485,00. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9.
Articolo 62
Massa limite.
1.
La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto
disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo,
costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da
quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8
t per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o più assi.
2.
Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici
tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla
strada non sia superiore a 8 daN/cm², la massa complessiva a pieno
carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unità
posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più
assi.
3.
Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli a
motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio
trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8
daN/cm² e quando, se trattasi di
veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi
contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico
del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due
assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t,
rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi
quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni
pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus
a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la
massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.
4.
Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa
complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di
un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t,
quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non
può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.
5.
Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più
caricato non deve eccedere 12 t.
6.
In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve
superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui
la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il
limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o
superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20
t.
7.
Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo
quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente
articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art.
10.
Articolo 63
Traino veicoli.
1.
Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo,
salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti
eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art.
105.
2.
Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo
non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi
essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La solidità
dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida
devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.
3.
Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con
autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi.
4.
Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della
massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per
l'agganciamento.
5.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a €296,00.
Capo II: DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI
Articolo 64
Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1.
I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un
dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in
qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
2.
Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul
manto stradale.
3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€36,00 a €148,00.
Articolo 65
Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e
delle slitte.
1.
Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli a
trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali
anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori
che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo.
Devono, altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi
anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro
arancione su ciascun lato.
2.
I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile
di pericolo.
3.
Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non
provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso
dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle
disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art.69, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €36,00 a €
148,00.
Articolo 66
Cerchioni alle ruote.
1.
I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino
a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che tale
massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni,
espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere
muniti di ruote gommate.
2.
La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50 mm;
i bordi del cerchione a contatto della strada devono essere arrotondati
con raggio non inferiore allo spessore del cerchione metallico; nella
determinazione della larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura
massima di 5 mm per parte.
3.
La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza
spigoli, sporgenze o discontinuità.
4.
I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa
complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione
animale destinato a trasporto di cose.
5.
Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai
requisiti stabiliti dal presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €36,00 a € 148,00.
Articolo 67
Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1.
I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una
targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di
residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e,
per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a
pieno carico, nonché della larghezza dei cerchioni.
2.
La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna
delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano
più chiaramente leggibili.
3.
La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano agli
interessati complete delle indicazioni stabilite dal comma 1. Il
modello delle targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo che
l'interessato corrisponderà al comune è stabilito con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4.
I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito
registro del comune di residenza del proprietario.
5.
Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non
munito della targa prescritta, ovvero viola le disposizioni del comma
2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da €36,00 a € 148,00.
6.
Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione
animale
o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è soggetto, ove il
fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da €74,00 a €296,00.
7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca della targa non rispondente ai
requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 68
Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di
equipaggiamento dei velocipedi.
1.
I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché: a) per la
frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca
in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote; b) per le
segnalazioni acustiche: di un campanello; c) per le segnalazioni
visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci
rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere
applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere
applicati sui lati.
2.
I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c)del comma 1 devono
essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art.
152, comma 1.
3.
Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si
applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni
sportive.
4.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasportisono
stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità
di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono
il trasporto di altre persone oltre il conducente.
5.
I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un
bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite
nel regolamento.
6.
Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno
dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi
o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e
nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da €22,00 a €88,00.
7.
Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€36,00 a €148,00.
8.
Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi
dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne
sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce
reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€370,00 a €1.485,00.
Articolo 69
Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei
veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi.
1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli
articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le
modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le
caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di
frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonché,
limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di
segnalazione acustica.
Articolo 70
Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte.
1.
I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di
piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge
nell'area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone
in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e
culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza,
oltre alla targa indicata nell'art. 67, devono essere muniti di altra
targa con l'indicazione «servizio di piazza». I comuni possono
destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento
delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.
2.
Il regolamento di esecuzione determina:
a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può
essere esercitato il
servizio di piazza;
b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi
di piazza con
vetture a trazione animale;
c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola
ogni cinque
anni;
d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
3.
Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle
slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si
applicano, in quanto compatibili, le norme sul servizio di piazza a
trazione animale.
4.
Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio
pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
74,00 a € 296,00. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono
osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da
€36,00a € 148,00. In tal caso consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della licenza.
5.
Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la
sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
Capo III: VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione I: NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI
TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE
Articolo 71
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro
rimorchi.
1.
Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a
motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della
sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni
tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad
accertamento e sono indicate nel regolamento.
2.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando
interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche
costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e
i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli
blindati.
3.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti,
di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce
periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.
4.
Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle
contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto
nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario,
l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni
emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite
Commissione economica per l'Europa, recepiti dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5.
Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento dei trasporti terrestri, sono approvate tabelle e norme di
unificazione riguardanti le materie di propria competenza.
6.
Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non
conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a €296,00.
Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci
pericolose, la sanzione amministrativa è da €148,00 a €594,00
Articolo 72
Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1.
I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere
equipaggiati con: a) dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione; b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il
motore termico; c) dispositivi di segnalazione acustica; d) dispositivi
retrovisori; e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2.
Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t
devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli
autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con: a) dispositivi di
ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli
predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi
le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; b) segnale
mobile di pericolo di cui all'articolo 162; c) contachilometri avente
le caratteristiche stabilite nel regolamento.
2bis Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed
i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso
speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere
equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le
caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a
quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.(entrato
in vigore dal 1.01.2005 come da DL 355 pubblicato con G.U. del
29.12.2003)
2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e
i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa
complessiva a pieno carico superiore a 7t., devono essere equipaggiati
con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di
precipitazioni. A decorrere dal 1º gennaio 2005, chiunque viola le
disposizioni di cui al presente comma è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 74,00 a € 296,00
.(entrato in vigore dal 1.01.2005 come da DL 355 pubblicato con G.U.
del 29.12.2003)
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con
apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani,
oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di
viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile
plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso
sono stabilite nel regolamento.
3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a
distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere
dotati gli autoveicoli
3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici
ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto
disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo
2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.
4.
I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei
commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5.
I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al
comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti
atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere
equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.
6.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari
di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei
commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso,
ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.
7.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti,
stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei
veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro
trasporto.
8.
I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione
da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
dal D.T.T., secondo modalità stabilite con decreti del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto
nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di
omologazione.
9.
Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi
indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al
numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio,
le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei
dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le
modalità dell'apposizione.
10.
Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto
di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle
contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi
presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati
decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle
raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite
Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
11.
L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi
di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di
reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
12.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può
essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione
aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche
costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al
presente articolo.
13.
Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in
cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme
alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a €296,00.
Articolo 73
Veicoli su rotaia in sede promiscua.
1.
I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere
muniti di dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e
acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere
muniti di dispositivi tali da consentire al conducente l'agevole
visibilità anche a tergo. Negli stessi il campo di visibilità del
conducente, in avanti e lateralmente, deve essere tale da consentirgli
di guidare con sicurezza.
2.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabilite le caratteristiche e le modalità di installazione dei
dispositivi di cui al comma 1, nonché le caratteristiche del campo di
visibilità del conducente.
3.
Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di
alcuno dei dispositivi previsti dal presente articolo o nel quale
alcuno dei dispositivi stessi, ivi compreso il campo di visibilità, non
sia conforme per caratteristiche o modalità di installazione e
funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a
€296,00.
Articolo 74
Dati di identificazione.
1.
I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i
rimorchi devono avere per costruzione: a) una targhetta di
identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso; b) un numero di
identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una
struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter
essere cancellato o alterato.
2.
La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in
punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia
suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo
stesso.
3.
Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della
struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia
illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici del D.T.T., un
numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone
dell'ufficio stesso.
4.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di
applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di
identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le
caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di ufficio di
cui al comma 3.
5.
Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto
di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle
contenute nelle predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli
interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle
raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite
Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
6.
Chiunque contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende
illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di
identificazione del telaio, è punito,
se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €2.338,00 a €9.357,00.
Articolo 75
Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e
omologazione.
1.
I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i
rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti
all'accertamento dei dati di identificazione e della loro
corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche
costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per
i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore
ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al
solo motore.
2.
L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da
parte dei competenti uffici del D.T.T. con modalità stabilite con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo
stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve
esibire a corredo della domanda di accertamento.
3.
I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche,
prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha
luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su
un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata
la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della
domanda di omologazione.
4.
I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di
piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di
persone di cui all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di cui
al comma 2.
5.
Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o
parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in
Italia a condizione di reciprocità.
6.
L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di
carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo
con le modalità previste nel comma 2.
7.
Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e della tutela del territorio e della tutela del
territorio.
Articolo 76
Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di
conformità.
1.
L'ufficio competente del D.T.T. che ha proceduto con esito
favorevole all'accertamento di cui all'art. 75, comma 2, rilascia al
costruttore del veicolo il certificato di approvazione.
2.
Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di
origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si
tratta di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro delle Comunità
europee che, a termine dell'art. 75, comma 4, sono soggetti
all'accertamento dei requisiti di idoneità
alla circolazione, il certificato di origine è
sostituito dalla dichiarazione di conformità di cui al comma 6.
3.
Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i necessari
accertamenti qualora emergano elementi che facciano presumere che il
veicolo o parte di esso siano di illecita provenienza.
4.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del
certificato di approvazione e del certificato di origine.
5.
Il D.T.T., visto l'esito favorevole dell'accertamento sul prototipo di
cui all'art. 75, comma 3, rilascia al costruttore il certificato di
omologazione ed il certificato che contiene la descrizione degli
elementi che caratterizzano il veicolo.
6.
Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il
costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità.
Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per i veicoli di tipo omologato in
Italia in base ad omologazione nazionale, attesta che il veicolo è
conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume
la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve
tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità
rilasciate.
7.
Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da
quello che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la
parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve
essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal
certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di
omologazione in più fasi, le relative certificazioni sono costituite
dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità operative
per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto. 8. Chiunque
rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e 7 per
veicoli non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il fatto non
costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da €742,00 a €2.970,00
Articolo 77
Controlli di conformità al tipo omologato.
1.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà di
procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al
tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per
i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità.
Ha facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei
veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora
dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto
della conformità al tipo omologato.
2.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti
i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli
accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I
relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione.
3.
Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo
omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €742,00 a €2.970,00
4.
Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e della tutela del territorio e della tutela del
territorio.
Articolo 78
Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione
e aggiornamento della carta di circolazione.
1.
I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita
e prova presso i competenti uffici del D.T.T. quando siano apportate
una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali,
ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e
72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta
giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici del D.T.T. ne
danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei
conseguenti adeguamenti fiscali.
2.
Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e
funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere
modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta
dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli
accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3.
Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate
modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione
o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio
modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le
prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia
stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia
sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €370,00 a
€1.485,00.
4.
Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Articolo 79
Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.
1.
I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono
essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da
garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro
i limiti di cui al comma 2.
2.
Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle
caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di
equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per
quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione
della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3.
Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle
contenute nelle direttive stesse.
4.
Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle
caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con
i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente
installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da €74,00 a €296,00. La misura della sanzione è da euro 1.036
a euro 10.360 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste
dagli articoli 9-bis e 9-ter
Articolo 80
Revisioni.
1.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri
decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della
revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei
loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le
condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i
veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti
prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e
seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali del D.T.T.
Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere
effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono
l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della
sicurezza stessa.
2.
Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma
1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della
Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a
motore.
3.
Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o
ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5
t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve
essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione
e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche
decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
4.
Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti
superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli
destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i
veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la
revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già
sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e
6.
5.
Gli uffici del D.T.T., anche su segnalazione degli organi di polizia
stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza
dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti,
possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
6.
I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al
controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati
sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
della tutela del territorio e della tutela del territorio e della
tutela del territorio.
7.
In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi
abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere
dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i
rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del D.T.T.
per la adozione del provvedimento di revisione singola.
8.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare
in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli
uffici provinciali del D.T.T., il rispetto dei termini previsti per le
revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al
massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province
individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le
suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la
propria attività
nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria,
elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza
attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere
strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese
devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di
autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della L. 5 febbraio 1992,
n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in
concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di
cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna
almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da
garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9.
Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti
tecnicoprofessionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto
esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni,
precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il
responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali
e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono
sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le
modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle
imprese di cui al comma.
10.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - D.T.T. effettua
periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e
controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso
le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui
al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi
1, 2, 3, e 4, della legge 1º dicembre 1986, n.870, da personale del
D.T.T. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in
qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle
qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel
regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere
versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato
con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata
dal Ministro del tesoro.
11.
Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non
sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le
revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni
vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
12.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto,
di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le
operazioni di revisione svolte dal D.T.T. e dalle imprese di cui al
comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine
ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - D.T.T., ai sensi del comma 10.
13.
Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che
saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale competente del
D.T.T. la carta di circolazione, la certificazione della revisione
effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e
degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del
pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa
annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e
non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa.
Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a
disposizione presso gli uffici del D.T.T. per il ritiro da parte delle
officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla
avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione
dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli
effetti la carta di circolazione.
14.
Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla
prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una
somma da € 148,00 a €594,00. Tale sanzione è
raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in
relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel
caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in
attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
15.
Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato
accertato da parte dei competenti uffici provinciali del D.T.T. il
mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 13, sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€370,00 a €1.485,00. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima
vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale del D.T.T.
revoca la concessione.
16.
L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta
la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17.
Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€370,00 a € 1.485,00. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 81
Competenze dei funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti – D.T.T.
1.
Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di
veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da
dipendenti appartenenti ai ruoli del D.T.T. della VI, VII, VIII e IX
qualifica funzionale o dirigenti,muniti di diploma di laurea in
ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito
nautico, geometra o maturità scientifica.
2.
I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito
industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica, vengono
abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di
apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
3.
Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo
all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi
precedenti.
4.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengono
fissate le norme e le modalità di effettuazione del corso di
qualificazione previsto dal comma 2
Sezione II:DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI
Articolo 82
Destinazione ed uso dei veicoli.
1.
Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base
alle caratteristiche tecniche.
2.
Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
3.
I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
4.
Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro
corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario
della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si
intende adibito a uso proprio.
5.
L'uso di terzi comprende: a) locazione senza conducente; b) servizio di
noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di
persone; c) servizio di linea per trasporto di persone; d) servizio di
trasporto di cose per conto terzi; e) servizio di linea per trasporto
di cose; f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
6.
Previa autorizzazione dell'ufficio del D.T.T., gli autocarri possono
essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di
persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del
prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio del
D.T.T. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i
quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive
emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti
ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
7.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del
veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere
adibito.
8.
Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un
veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati
sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €74,00 a €296,00.
9.
Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il
trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€370,00 a € 1.485,00.
10.
Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso
di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.
Articolo 83
Uso proprio.
1.
Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al
trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la
carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici,
imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità
strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento
effettuato dal D.T.T. sulla sussistenza di tali necessità, secondo
direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
con decreti ministeriali.
2.
La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del
trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della
licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su
detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per
l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto
dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Le
disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una
massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3.
Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al
trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni
stabilite dalle norme speciali in materia.
4.
Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone
senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti
stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €148,00 a €594,00.
5.
La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria della
sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto
mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
6.
Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza
il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella
licenza è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo
46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298.
Articolo 84
Locazione senza conducente.
1.
Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a
locazione senza conducente quando il locatore, dietrocorrispettivo, si
obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di
quest'ultimo, il veicolo stesso.
2.
È ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti
internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione
di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi,autotreni ed
autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria
un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a
condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in
circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.
3.
L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose
per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri,
rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di
autorizzazione, acquisiti in disponibilità
mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra
impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare
di autorizzazioni.
4.
Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente: a)
i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose,
la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t; b) i
veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente,
destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto
promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al
trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5.
La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della
prescritta licenza.
6.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto,
d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire
eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta
di circolazione.
7.
Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato
a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da €370,00 a € 1.485,00 se trattasi di autoveicoli o rimorchi
ovvero da €36,00 a € 148,00 se trattasi di altri veicoli.
8.
Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a
otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 85
Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.
1.
Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è
disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2.
Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone:
-
le motocarrozzette;
-
le autovetture;
-gli autobus;
-
i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per
trasporti specifici di persone;
-
i veicoli a trazione animale.
3.
La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della
licenza comunale d'esercizio.
4.
Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a
tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida
un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza
ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui
all’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 148,00 a € 594,00 e, se si tratta di
autobus, da €370,00 a €1.485,00. La violazione medesima importa la
sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione
per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo
VI.
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida
un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore
ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione medesima è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 73 a
euro 290. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione e
dell’autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI
Articolo 86
Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi.
1.
Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è
disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.
2.
Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall’articolo 8
della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di
piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1.554 a euro 6.216. Dalla violazione
conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del
veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici
mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale
violazione per almeno due volte, all’ultima di esse consegue la
sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si
applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza.
3.
Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza
ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla
licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 73 a euro 290
Articolo 87
Servizio di linea per trasporto di persone.
1.
Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al
servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua
corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e
con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito
da una particolare categoria di persone.
2.
Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone:
gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i
filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale
trasporto.
3.
La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del
nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative
concessioni.
4.
I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee
per le quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il
titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo.
Il concedente la linea può autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati
al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa, purché non sia
pregiudicata la regolarità del servizio. A tal fine la carta di
circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato
dall'autorità concedente, in cui sono indicate le linee o i bacini di
traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere utilizzati.
5.
I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per
trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via
eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea
per trasporto persone parte dei propri veicoli,
con l'autorizzazione delle rispettive autorità
competenti a rilasciare le concessioni.
6.
Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale
uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali
ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da €370,00 a €1.485,00.
7.
La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della
sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 88
Servizio di trasporto di cose per conto terzi.
1.
Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al
servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si
obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto
ordinati dal mittente.
2.
La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione
prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito
documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia,
che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le
disposizioni della legge 6 giugno 1974, n.298, non si applicano agli
autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
6 t.
3.
Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non
adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati
nell'autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le
sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo
comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298.
Articolo 89
Servizio di linea per trasporto di cose.
1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato
dalle leggi specifiche che regolano la materia.
Articolo 90
Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza.
1.
Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è
disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di
circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta
per effettuare il servizio.
2.
Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio
di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €370,00 a
€1.485,00.
Articolo 91
Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di
veicoli con patto di riservato dominio.
1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con
facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con
specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del
locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale
ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui
il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso
sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti
dagli articoli da 82 a
90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di
circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono
riportate nella iscrizione al
P.R.A.
2.
Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla
circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il
conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile.
3.
Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il
veicolo è immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica
indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della
data di pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono
riportate nella iscrizione al P.R.A.
4.
Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a
titolo di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di riservato
dominio l'art. 196, comma 1.
Articolo 92
Estratto dei documenti di circolazione o di guida.
1.
Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di
guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli
altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici
che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro
rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo
accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento
che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima
di sessanta giorni.
2.
La ricevuta rilasciata dalle imprese o società di consulenza ai sensi
dell'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce
l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima di trenta giorni
dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo stesso giorno di
annotazione sul registro-giornale tenuto dalle predette imprese o
società. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro
trenta giorni dal rilascio della ricevuta, l'estratto di cui al comma
1.
3.
Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €370,00 a €1.485,00. Alla
contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la
revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto
1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€74,00 a €296,00.
4.
Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a €296,00.
Sezione III: DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE
Articolo 93
Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi.
1.
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere
muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il
D.T.T.
2.
L'ufficio del D.T.T. provvede all'immatricolazione e rilascia la carta
di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del
veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità
dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del
venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui
all'art. 91.
3.
La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il
titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti
dalle disposizioni di legge.
4.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti,
stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per
l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione,
prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente
necessarie per consentirne il traino. L'ufficio del D.T.T., per i casi
previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove
immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito
dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.
5.
Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di
circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo
stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio
1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura
dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio
della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal
P.R.A. agli uffici del D.T.T. i tempi e le modalità di
tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta
presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.
6.
Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è
rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere
accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso.
Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando
per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.
7.
Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata
la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €370,00 a €1.485,00. Alla medesima sanzione è
sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario
o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di
riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.
8.
Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui
caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da €74,00 a €296,00.
9.
Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio
del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €148,00 a €594,00. La carta di
circolazione è ritirata da chi
accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A.
ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
10.
Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui
all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai
sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le
disposizioni dell'art. 138.
11.
I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia
stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio del
D.T.T., su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali
veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o
comando viene rilasciata,dall'ufficio del D.T.T. che ha immatricolato
il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i
dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato
esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono
stabilite le caratteristiche di tali veicoli.
12.
Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di
assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli
obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti
amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono
essere gestiti dagli uffici di livello provinciale del
D.T.T. e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. a
mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle
modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso
connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è
disciplinata dal regolamento.
Articolo 94
Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza
dell'intestatario.
1.
In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di
locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su
richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in
cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente
accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri
mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo
certificato di proprietà.
2.
L'ufficio del D.T.T., su richiesta avanzata dall'acquirente entro il
termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento
della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al
medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.
3.
Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€622,00 a €3.111,00.
4.
Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel
termine stabilito dai commi 1 e 3, l'aggiornamento o il rinnovo della
carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto a una
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €311,00 a
€1.555,00
5.
La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le
violazioni previste dal comma 4 ed è inviata all'ufficio della
Direzione centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo
l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6.
Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in
vigore della presente legge è
possibile entro novanta giorni procedere, senza
l'applicazione di sanzioni alle necessarie regolarizzazioni.
7.
Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di
circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla
titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri
automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi
diritti, è sufficiente dimostrare ai competenti uffici idonea
documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per
l'applicazione della tassa.
8.
In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e
di conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono
all'annullamento delle procedure di riscossione coattive delle tasse,
soprattasse e accessori.
Articolo 95
Carta provvisoria di circolazione, duplicato, ed estratto della carta
di circolazione.
1.
Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire
contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio del D.T.T., all'atto
della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di
circolazione, della validità massima di novanta giorni.
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il
rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato
delle carte di circolazione, con l’obiettivo della massima
semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264
2.
(Abrogato).
3.
(Abrogato).
4.
(Abrogato).
5.
(Abrogato).
6.
Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata
la carta provvisoria di circolazione, duplicato, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €71,00 a €286,00.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del
fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di
circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
7.
Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da €22,00 a €88,00.
Articolo 96
Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa
automobilistica.
1.
Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le
tasse automobilistiche, l'A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento
di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al
proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell'inadempimento e,
ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla
data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del
veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà
comunicazione al competente ufficio del D.T.T. per il ritiro d'ufficio
delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di
polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle
finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2.
Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro
trenta giorni al Ministro delle finanze.
Articolo 97
Formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori.
1.
I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: un certificato
di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del
veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal
Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di
cui alla legge 8.8.1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a
seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui
agli articoli 225 e 226; una targa, che identifica l'intestatario del
certificato di circolazione.
2.
La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la
trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle
targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità
previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991,
n. 264.
3.
Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli
di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente
il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi
e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare
della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e
dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla
proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del
Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per
l'individuazione del responsabile della circolazione.
4.
Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del
certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono
stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima
semplificazione.
5.
Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che
sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 74,00 a euro 296,00. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua
sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i
limiti previsti dall'art. 52.
6.
Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle
caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato
di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella
prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 36,00 a euro 148,00.
7.
Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato
il certificato di circolazione, quando previsto, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 136,00 a
euro 543,00.
8.
Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 67,00 a euro
271,00.
9.
Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.605,00 a euro 6.420,00.
10.
Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non
siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 22,00 a euro 88,00.
11.
Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle
indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito
delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.605,00 a euro 6.420,00.
12.
Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto
l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della
proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 339,00 a
euro 1.358,00. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la
cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è
ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che
provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle
prescrizioni omesse.
13.
L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione
del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro
quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 67,00 a
euro 271,00. Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a
chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni
dalla suddetta denuncia.
14.
Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi
previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta
salva la facolta' degli enti da cui dipende il personale di
polizia stradale che ha accertato la violazione di
chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato,
previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo
svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo
l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimita'
della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal
comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta
giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso
di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo
e' disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai
commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di
reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.
Articolo 98
Circolazione di prova.
1.
(Abrogato).
2.
(Abrogato).
3.
Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€74,00 a €296,00. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola
senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un
suo dipendente munito di apposita delega.
4.
Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la
sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 148,00 a
€594,00; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI .
Articolo 99
Foglio di via.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano
per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità
tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per
partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a
fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata
pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di
via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio provinciale del
D.T.T. 2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le
eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i
giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione
di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio provinciale del
D.T.T. può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di
via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta
giorni.
3.
Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa
provvisoria di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €22,00 a €88,00.
4.
Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni
tecniche del foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €36,00 a € 148,00.
5.
Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre
volte, alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento di
una somma da €74,00 a €296,00 e ne consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Articolo 100
Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi.
1.
Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente,
di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2.
I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa
contenente i dati di immatricolazione.
3.
I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i
dati di immatricolazione.
4.
I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una
motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice
dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
5.
Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche
rifrangenti.
6.
(Abrogato).
7.
Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di
immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.
8.
Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento,
l’intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe
di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui
all’articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento
per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo
avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già
utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione.
Alla consegna delle targhe provvede direttamente l’Istituto Poligrafico
dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di
circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai
sensi dell’articolo 102, comma 3.
9.
Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo: a)
i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; b) la
collocazione e le modalità di installazione; c) le caratteristiche
costruttive, dimensionali,fotometriche, cromatiche e di leggibilità,
nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
10.
Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni,
distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione
del veicolo.
11.
Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 lettera b). è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€74,00 a €296,00.
12.
Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o
contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da €1.754,00 a €7.018,00.
13.
Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €22,00 a €88,00.
14.
Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero
usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del
codice penale.
15.
Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai
requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di
reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre
mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è
applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 101
Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe.
1.
La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da
essi rimorchiati sono riservate allo Stato. [Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, sentiti il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle
targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di
maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste
dall'art. 208, comma 2]. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dei
pubblici, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di
maggiorazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella
misura del venti per cento e dal D.T.T. nella misura dell'ottanta per
cento. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad
adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio.
2.
Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio del D.T.T.
all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.
3.
Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono
essere restituiti all'ufficio del D.T.T. in caso che l'interessato non
ottenga l'iscrizione al
P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio del documento
stesso.
4.
Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3,
l'ufficio del D.T.T., su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A.,
provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della
carta di circolazione.
5.
Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato,
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €370,00 a
€1.485,00.
6.
La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa
accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 102
Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa.
1.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe
di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve,
entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne
prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
2.
Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di
smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che
queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere al D.T.T.
una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate
dall'art. 93.
3.
Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del
veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di
un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella
targa originaria; la posizione e
la dimensione del pannello, nonché i caratteri di
iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa
originaria.
4.
I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre
leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili,
l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio
competente del D.T.T. una nuova immatricolazione del veicolo, con le
procedure indicate nell'art. 93.
5.
Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma
1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta
di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del
veicolo.
6.
L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento,
sottrazione
o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o
della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli
adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al
comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€74,00 a €296,00.
7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente
leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da €36,00 a €148,00.
Articolo 103
Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a
motore e dei rimorchi.
1.
La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o
rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del
P.R.A., entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione di
veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o la
definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il
certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe.
L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio del
D.T.T. provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della
carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione
sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il
P.R.A. e il D.T.T..
2.
Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati
d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli
uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla
rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non
sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non
sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o
dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso
articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti
previsti dal comma 1.
3.
I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli,
autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva
riduzione in rottami non possono alienare, smontare o distruggere i
suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o
gli aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma
1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle
targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su
appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo
le norme del regolamento.
4.
Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei
centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai
sensi dell'art. 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista
dall'art. 215, comma 4.
5.
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €148,00 a
€594,00. La sanzione è da €370,00 a € 1.485,00 se la violazione è
commessa ai sensi dei commi 3 e 4.
Capo IV: CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE
MACCHINE OPERATRICI
Articolo 104
Sagome e masse limite delle macchine agricole.
1.
Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su
strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art.
61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.
2.
Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa complessiva a
pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a
un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più assi.
3.
Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di
pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di
impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cmq e quando, se
trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui
non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non
possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.
4.
La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella
su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11
t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.
5.
Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola
semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in
condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della
macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere
inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h,
ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.
6.
La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere
16
t.
7.
Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo
portato o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni: a)
lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60%
della lunghezza della trattrice non zavorrata; b) lo sbalzo posteriore
del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della
trattrice non zavorrata; c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data
dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non
deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata; d) la
sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60m dal piano mediano
verticale longitudinale della trattrice; e) la massa del complesso
trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la massa
ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal
regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti; f) il
bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi
deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli
stessi rispetto alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia
equipaggiata con una o più ruote
liberamente orientabili intorno ad un asse verticale
rispetto al piano di appoggio.
8.
Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse
eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici
equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non
rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine
agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada,
dell'autorizzazione valida per un anno e rinnovabile, rilasciata dal
compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla
regione di partenza per la rimanente rete stradale.
9.
Nel regolamento sono stabilite posizioni,caratteristiche fotometriche,
colorimetriche e modalità di applicazione di pannelli e dispositivi di
segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine
agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le
condizioni e le cautele da osservare durante la marcia su strada.
10.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le
sagome o le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €370,00 a €1.485,00.
11.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in
violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e
dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza
osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 148,00 a
€594,00.
12.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza
avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €36,00 a €148,00. Il viaggio potrà
proseguire solo dopo la esibizione dell'autorizzazione; questa non sana
l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione
pecuniaria.
13.
Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione
amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25
dell'art.10.
Articolo 105
Traino di macchine agricole.
1.
I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole
trainate non possono superare la lunghezza di 16,50m.
2.
Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un
solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole,
se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.
3.
Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto
divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di
dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del
veicolo traente.
4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €148,00 a
€594,00.
Articolo 106
Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine
agricole.
1.
Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono essere
costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale,garantiscano
sufficiente stabilità sia quando circolano isolatamente, sia quando
effettuano il traino, se previsto, sia, infine,quando sono equipaggiate
con attrezzi portati o semiportati dei quali deve essere garantito il
bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole semoventi devono
essere inoltre costruite in modo da consentire un idoneo campo di
visibilità, anche quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa,
con dispositivi di protezione del conducente e con attrezzi portati o
semiportati. Il sedile del conducente deve essere facilmente
accessibile e confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.
2.
Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera
a), escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite di: a)
dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione; b)
dispositivi per la frenatura; c) dispositivo di sterzo; d) dispositivo
silenziatore del rumore emesso dal motore; e) dispositivo per la
segnalazione acustica; f) dispositivo retrovisore; g) ruote o cingoli
idonei per la marcia su strada; h) dispositivi amovibili per la
protezione dalle parti pericolose; i) dispositivi di agganciamento,
anche amovibili, se predisposte per il traino; l) superfici trasparenti
di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.
3.
Le macchine agricole semoventi indicate nell'art.57, comma 2, lettera
a), punto 3), devono essere munite, con riferimento all'elencazione del
comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b), c),d), g) ed h);
devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla lettera a),
anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono essere
sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).
4.
Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2, lettera
b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a),
b), g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui all'art. 57,
comma 2, lettera b), punto 1), se di massa complessiva inferiore od
uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola
traente per macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere
sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2.Sulle
macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, è consentito
che i dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili.
5.
Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive
delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere
munite, quando non espressamente previste dal regolamento, sono
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, fatte salve le competenze del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore.
Con lo stesso strumento possono essere stabilite caratteristiche,
numero e modalità di applicazione dei dispositivi di cui al presente
articolo.
6.
Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono inoltre
rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa
previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché
per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.
7.
Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità
europee, le
prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
predette direttive; per l'omologazione si fa salva la facoltà, per gli
interessati, di richiedere l'applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni
emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite Commissione economica
per l'Europa, accettati dal Ministero competente per la materia.
8.
Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio il rispetto di
norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4,
5 e 6.
Articolo 107
Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole.
1.
Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette
all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore
quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed
alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento
stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici trainate che
sono escluse dall'accertamento di cui sopra.
2.
L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da
parte degli uffici del D.T.T., secondo modalità stabilite con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e
dei trasporti e delle politiche sociali, fatte salve le competenze del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in materia di
emissioni inquinanti e di rumore.
3.
Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entità
tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene effettuato su un
prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite
con decreto del [Ministro delle infrastrutture e dei trasporti],
sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole
(C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di
rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o
parziale rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta valida
in Italia a condizione di reciprocità.
Articolo 108
Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della
carta di circolazione delle macchine agricole.
1.
Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le
esclusioni previste dall'art. 107, comma 1, devono essere munite di un
certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero di una carta
di circolazione.
2.
Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, la carta di
circolazione, ovvero il certificato di approvazione sono rilasciati a
seguito dell'esito favorevole dell'accertamento di cui all'art. 107,
comma 1, sulla base di documentazione idonea a stabilire l'origine
della macchina agricola. Nel regolamento sono stabiliti il contenuto e
le caratteristiche del certificato di idoneità tecnica e della carta di
circolazione.
3.
Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i prototipi,
la documentazione di origine è costituita dal certificato di origine
dell'esemplare
rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha
proceduto alla costruzione del medesimo. Qualora gli accertamenti siano
richiesti per macchine agricole costruite con parti staccate, deve
essere inoltre esibita la documentazione relativa alla provenienza
delle parti impiegate.
4.
Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il
costruttore o il suo legale rappresentante rilascia all'acquirente una
formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, attestante che la macchina agricola, in
tutte le sue parti, è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione
il costruttore assume la piena responsabilità a tutti gli effetti di
legge. La dichiarazione di conformità, quando ne sia ammesso il
rilascio, ha anche valore di certificato di origine.
5.
Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di idoneità
tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione vengono
rilasciati sulla base della dichiarazione di conformità, senza
ulteriori accertamenti.
6.
Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità per macchine agricole
non conformi al tipo omologato è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €370,00 a €1.485,00.
7.
Il rilascio del certificato di idoneità tecnica o della carta di
circolazione è sospeso qualora emergano elementi che facciano ritenere
la possibilità della sussistenza di un reato perseguibile ai sensi
delle leggi penali.
Articolo 109
Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole.
1.
Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono
identificati ai sensi dell'art. 74.
2.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà di
prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di
controllo della conformità al tipo omologato le macchine agricole non
ancora immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato
nazionale e identificati a norma del comma 1. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, emesso di concerto con i
Ministero delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e
dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le
competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in
materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri e
le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi, nonché i
relativi oneri a carico del titolare dell'omologazione.
3.
Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire fino alla
sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla revoca
dell'omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al
comma 2 risulti il mancato rispetto della conformità della serie al
tipo omologato.
4.
Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi
non conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €370,00 a €1.485,00.
5.
Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola omologata,
rilasciando la relativa dichiarazione di conformità non munita dei dati
di identificazione a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €36,00 a €148,00 .
Articolo 110
Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità
tecnica alla circolazione delle macchine agricole.
1.
Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto
1) e punto 2), e lettera b), punto 2), esclusi i rimorchi agricoli di
massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre
caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono
soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di
circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera a),
punto 3), e lettera b), punto 1), con le esclusioni previste all'art.
107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore
a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per
circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato di
idoneità tecnica alla circolazione.
2.
La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla
circolazione sono rilasciati dall'ufficio provinciale del D.T.T.
competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla
immatricolazione delle macchine agricole indicate nell'art. 57, comma
2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad
esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a
1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a
nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o
forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agro-meccaniche o
locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi
pubblici.
3.
Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette
all'immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero di
residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro
trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta
di circolazione, all'ufficio del D.T.T. rispettivamente dal nuovo
titolare e dall'intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio
annota le relative variazioni sul certificato di circolazione stessa.
Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di
proprietà consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovrà
acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità e
provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalità
indicate nell'art. 95, comma 4, in quanto applicabili.
4.
L'annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal
possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma
2.
5.
Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta
di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonché le
modalità per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
6.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è
stata rilasciata la carta di circolazione; ovvero il certificato di
idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 148,00 a €594,00.
7.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le
prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel
certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a €296,00.
8.
Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o
di residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €36,00 a €
148,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della carta
di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla
circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
Articolo 111
Revisione delle macchine agricole in circolazione.
1.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste (1), può disporre, con
decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine
agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine
di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la
sicurezza della circolazione, nonché lo stato di efficienza.
2.
Gli uffici del D.T.T., qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei
requisiti di cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la
revisione di singole macchine agricole.
3.
Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalità
delle revisioni di cui al presente articolo, nonché, ove ricorrano, i
criteri per l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneità cui devono
corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di
efficienza.
4.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto emesso di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, può
modificare la normativa prevista dal presente articolo in relazione a
quanto stabilito in materia da disposizioni della Comunità economica
europea.
5.
Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
dell'art. 80, comma 7.
6.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata
presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €74,00 a €296,00. Da tale violazione discende
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione o del certificato di idoneità tecnica, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI
Articolo 112
Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in
circolazione e aggiornamento del documento di circolazione.
1.
Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai sensi
dell'art. 107 non devono presentare difformità rispetto alle
caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel
certificato di idoneità tecnica alla circolazione, né alterazioni o
danneggiamenti dei dispositivi prescritti.
2.
Gli uffici provinciali del D.T.T., su richiesta dell'interessato,
sottopongono alla visita e prova di accertamento prevista all'art. 107,
comma 2, la macchina agricola alla quale siano state modificate una o
più caratteristiche oppure uno o più dispositivi indicati nel documento
di circolazione; a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento i
predetti uffici provvedono all'aggiornamento del documento stesso.
3.
Alle macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al rilascio
della carta di circolazione si applicano le disposizioni contenute
negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.
4.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle
caratteristiche indicate nel comma 1, nonché con i dispositivi,
prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€74,00 a €296,00, salvo che il fatto costituisca reato. Da tale
violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
Articolo 113
Targhe delle macchine agricole.
1.
Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2, lettera a),
punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere munite
posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2.
L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere
individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente,
quando sia occultata la visibilità della targa d'immatricolazione di
quest'ultima.
3.
I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore
a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati
di immatricolazione del rimorchio stesso.
4.
La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99, 100 e
102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e
restituzione delle targhe si applica l'art.101.
5.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle
sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, stabilite dagli
articoli 100, 101 e
102.
6.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con
proprio decreto, le modalità per l'applicazione di quanto previsto al
comma 4
Articolo 114
Circolazione su strada delle macchine operatrici.
1.
Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le
sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme
costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite
dall'art. 106.
2.
Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad
immatricolazione presso gli uffici del D.T.T., che rilasciano la carta
di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del
veicolo.
3.
Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì
alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112.
Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e
massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate
macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste
dall'art. 104, comma 8.
4.
Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere
munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine
operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di
immatricolazione.
5.
Le modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per
quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il
contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
6.
Le modalità per l'immatricolazione e la targatura sono stabilite dal
regolamento.
7.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle
medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste
per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.
TITOLO IV: GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
Articolo 115
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di
animali.
1.
Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti
fisici e psichici e aver compiuto: a) anni quattordici per guidare
veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da
sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali; b)
anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre
persone oltre al conducente; c) anni sedici per guidare: motoveicoli di
cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al
conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i
limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non
superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con
patente di categoria A, semprechè non trasportino altre persone oltre
al conducente; d) anni diciotto per guidare: 1) ciclomotori,
motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di
persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio;
macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero
che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici;
(2) 2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni,
autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa
complessiva a pieno carico non superi 7,5 t; 3) i veicoli di cui al
punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei
rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché munito di un
certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente
ufficio del D.T.T.; e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al
punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del
certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed
autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente;
autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di
persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
2.
Chi guida veicoli a motore non può aver superato: a) anni
sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa
complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri,
autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di
persone.Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a
sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico
attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica
specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
3.
Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle
condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto
disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €74,00 a €296,00. Qualora trattasi di
motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 148,00 a
€594,00
4.
Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che
guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta
altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€36,00 a €148,00. La stessa sanzione si applica al conducente di
ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni
diciotto.
5.
Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne
affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle
condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €36,00 a €148,00 se si
tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da €22,00 a €88,00 se si tratta di animali.
6.
Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con
veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI
Articolo 116
Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di
motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori .
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza
aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri.
1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia
compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida,
rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato
secondo le modalità di cui al comma 11-bis.
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l’obbligo di
conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è
esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla
medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che,
titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per
l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto
alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano
compiuto la maggiore età conseguono il certificato di
idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di
domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso
dei requisiti fisici e psichici e dell’attestazione di frequenza ad un
corso di formazione presso un’autoscuola, tenuto secondo le
disposizioni del decreto di cui all’ultimo periodo del comma 11-bis.
1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei
ciclomotori sono quelli
prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale.
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di
idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente
di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri all’atto del conseguimento di
una patente.
2.
Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre
presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri ed essere in possesso dei requisiti fisici e
psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio,
l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema
informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla
guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo
della massima semplificazione amministrativa, anche con il
coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle
autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8
agosto 1991, n. 264.
3.
La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue
nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per
le rispettive categorie: A) Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3
t; B) Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa
complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti
un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a
vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale
a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t; C) Autoveicoli, di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti
un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la
patente della categoria D; D) Autobus ed altri autoveicoli destinati al
trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello
del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio
leggero; E) Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle
categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia
abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli
indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati
destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente
sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la
patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente
sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la
patente della categoria C.
4.
I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino
a 0,75 t.
5.
I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni,
possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D, anche
se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette
patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari
tipi e caratteristiche nonché con determinate prescrizioni in relazione
all'esito degli accertamenti di cui dell'art. 119, comma 4. Le
limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare
quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di
adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i
veicoli in servizio di piazza
o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di
linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci
pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli
in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di
persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del
certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della
patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.
6.
Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è
richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano
per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente
della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7.
La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, previo accertamento dei
requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di
veicoli diversi.
8.
I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli,
quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e
taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E,
correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni
ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui
all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3, i titolari di patente
della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di
categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al
trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente
o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di
abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle
modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento.
8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato
a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di
categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla
conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica
certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle
indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119,
comma
10.
9.
Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia
aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti
professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta
categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di
abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato
dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tali
certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati
fisici.
10.
Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella
normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati
professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i
programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento
saranno indicati il modello e le relative caratteristiche, della
patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.
11.
L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune
o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene
effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i
trasporti terrestri che trasmette per posta, alla nuova residenza del
titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre
sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono
trasmettere al suddetto ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri, per via telematica o su supporto magnetico secondo
i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti
terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel
termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della
variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la
comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad
essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta
effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge
1 dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di
residenza, ovvero senza
che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto
trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in
solido dell'omesso pagamento.
11-bis Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui
al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle
autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad
un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento
per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni
statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai
corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito
dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le
istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese
sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento
per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con
comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private
impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi
sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole.
La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata
da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti
terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai
fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti
presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo
208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove,
sulla base della normativa comunitaria.
12.
Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o
ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di
guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il
certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00
a euro 1.485,00
13.
Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la
patente di guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 2.338,00 a euro 9.357,00; la stessa sanzione si
applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.
13 bis I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non
muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il
certificato di idoneità di cui al comma 11bis sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a
euro 2.065,00.
(abrogato)
15.
Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della
patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale,
quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata
dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove
non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi
all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 148,00 a euro 594,00.
16.
(Abrogato)
17.
Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano
la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni
sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
18.
Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso
di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo
amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente
posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 117
Limitazioni nella guida.
1.
Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data
del conseguimento della patente stessa e comunque prima di aver
raggiunto l'età di venti anni, non è consentita la guida di motocicli
di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla
tara, superiore a 0,16 kW/kg.
2.
Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non
è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le
autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali
3.
Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla
carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2. Analogamente
sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata
in vigore del presente codice.
4.
Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono
dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 12
5.
Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal
conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'età di
venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di
cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €74,00 a €296,00. La violazione importa la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità
della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI
Articolo 118
Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli.
1.
Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di
guida per autoveicoli, il certificato di abilitazione professionale nel
caso della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un
certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio del D.T.T.,
su proposta della azienda interessata.
2.
La categoria della patente di guida e il tipo di certificato di
abilitazione professionale di cui devono essere muniti i conducenti di
veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per i
corrispondenti autoveicoli.
3.
Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve essere
preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo
filoviario da effettuarsi con la assistenza di un guidatore già
autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico della
azienda che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore di
filobus.
4.
Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i programmi
di esame per il conseguimento del suddetto certificato di idoneità.
5.
I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole
possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano
ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta
giorni.
6.
L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami
un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che è
valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al
comma 2 e dal certificato di abilitazione professionale, qualora
prescritto. Il certificato di idoneità abilita a condurre le vetture
filoviarie presso qualsiasi azienda.
7.
La validità nel tempo del certificato di idoneità è la stessa della
patente di guida in possesso dell'interessato ai sensi del comma 2.
Quando la patente viene confermata di validità a norma dell'art. 126,
l'ufficio competente provvede ad analoga conferma per anni cinque del
certificato di idoneità. Se la validità della patente non viene
confermata, il certificato di idoneità deve essere ritirato a cura
dell'ufficio che lo ha rilasciato.
8.
I competenti uffici del D.T.T. possono disporre che siano sottoposti a
visita medica o ad esame di idoneità i titolari del certificato di
idoneità alla guida di vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla
persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o della
idoneità.
9.
Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente
di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai
certificati di idoneità alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti
dalla guida degli stessi.
10.
Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di
idoneità alla guida di filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
11.
Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne
affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della
patente di guida per autoveicoli, del certificato di abilitazione
professionale, quando richiesto, o del certificato di idoneità è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€148,00 a €594,00.
12.
Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di guida e
del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€148,00 a €594,00.
13.
Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere
munito del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a €296,00.
14.
Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI .
Articolo 119
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di
guida.
1.
Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi
alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia
fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica,
anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza
veicoli a motore.
2.
L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi
stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria
locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in
materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato
altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto
sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del
Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello
Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un
medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da
un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
o da un ispettore medico del Ministero della lavoro e delle politiche
sociali. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei
gabinetti medici.
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e
fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A,
B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area
della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale
che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il
successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la
revisione della patente di guida.
3.
L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di
data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per
sostenere l'esame di guida.
4.
L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da
commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità
sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi: a) dei
mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non
possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà
procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in
relazione alle particolari esigenze; b) di coloro che abbiano superato
i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di
massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed
autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva,
a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici; c) di
coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio
provinciale del D.T.T.; d) di coloro nei confronti dei quali l'esito
degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere
al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della
guida; d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la
revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In
tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista
diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica
patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete
trattati con insulina gli accertamenti di cui all'articolo 119, comma
4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi
indicati sul certificato di idoneità
5.
Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso
ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Questi decide, sentita la commissione medica centrale
istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tale commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente di
accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie
dello Stato. La anzidetta commissione ha altresì il compito, su
richiesta del suddetto Ministero, di esprimere il parere su particolari
aspetti dell'idoneità psichica e fisica alla guida, nonché sul
coordinamento e sull'indirizzo della attività delle commissioni mediche
locali.
6.
I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati
dagli Uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma
dell’art.129, comma 2 e dell’art.130, comma 1, nei casi in cui sia
accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei
requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi
7.
Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4,
lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale
della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali
della riabilitazione.
8.
Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti: a) i requisiti fisici e
psichici per conseguire e confermare le patenti di guida; b)
le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici; c) la
composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche
di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente
ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano
sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del
citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del
ruolo del D.T.T. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti
che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie
alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza
di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di
prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti
con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto
dall'interessato, un medico di sua fiducia; d) i tipi e le
caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti
speciali di categorie A, B, C e D. 9. I medici di cui al comma 2 o, nei
casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono
richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei
requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione
psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della
professione ed iscritti all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, è istituito un
apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni
mediche locali informazioni sul progresso tecnicoscientifico che ha
riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e
minorati fisici
Articolo 120
Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida.
1. La patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti
abituali, professionali
o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla L. 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla L. 3 agosto 1988, n. 327,
e dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata
e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi,
nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre
anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la
commissione di reati della stessa natura.
2.
A tal fine i competenti uffici provinciali del D.T.T. danno al prefetto
immediata comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il
tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i
sistemi informativi del D.T.T. e dall’amministrazione generale e per
gli affari del personale del Ministero dell'interno
3.
Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al
Ministero dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della
navigazione
Articolo 121
Esame di idoneità.
1.
L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si
consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei
comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.
2.
Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità
e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità europea e con
il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro
necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
3.
Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di
cui all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori
delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti del
D.T.T.
4.
Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti
del
D.T.T. che danno titolo all'effettuazione degli esami di
cui al comma 3.
5.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di
qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al
comma 4.
6.
L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi
presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente
ufficio del D.T.T. idonei allo scopo o presso centri di istruzione da
questa formati e legalmente costituiti.
7.
Le prove d'esame sono pubbliche.
8.
Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso
un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione
di guida.
9.
A partire dal 1º gennaio 1995, la prova pratica di guida, con
esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va
in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.
10.
Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva
prova deve trascorrere almeno un mese.
11.
Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi
non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il
termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta
soltanto, una delle due prove d'esame
12.
Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di
guida, il competente ufficio provinciale del D.T.T. rilascia la patente
di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116
Articolo 122
Esercitazioni di guida.
1.
A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida
ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di
veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è
rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.
2.
L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle
categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di
validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di
istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita
di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci
anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a
tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo
tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo
non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio
e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a
sessanta anni.
3.
Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di
categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di
cui al comma 5.
4.
Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere
muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica «P». Tale
contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta
«scuola guida». Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità
di applicazione saranno determinate nel regolamento.
5.
Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre
al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite
in luoghi poco frequentati.
6.
L'autorizzazione è valida per sei mesi.
7.
Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a
fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di
guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €370,00 a €1.485,00. La stessa sanzione si
applica alla persona che funge da istruttore.
8.
Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco,
in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi
del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da €370,00 a €1.485,00. Alla violazione consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui
al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da €74,00 a €296,00.
9.
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a €296,00.
Articolo 123
Autoscuole.
1.
Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei
conducenti sono denominate autoscuole.
2.
Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza
amministrativa da parte delle province ed a vigilanza tecnica da parte
degli uffici provinciali del
D.T.T.
3.
I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza
amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite
direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
nel rispetto dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la
vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle
autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della
motorizzazione e alla estensione del territorio.
4.
Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono ottenere
l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2
deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni
patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare
funzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di società od enti
l'autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal legale
rappresentante della società od ente secondo quanto previsto dal
regolamento.
5.
L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno,
risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità
finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di
abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le
persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad
eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla
persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso
di società od enti, alla persona da questi delegata.
6.
L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali,
professionali
o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure
amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione
previste dall'art. 120, comma
1.
7.
L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e
didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia
specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole
autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione
automobilistica, riconosciuto dall'ufficio provinciale del
D.T.T. secondo criteri uniformi fissati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le dotazioni
complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente
ridotte.
8.
L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando: a)
l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente; b) il titolare
non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che
non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio provinciale del
D.T.T.; c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date
dall'ufficio provinciale del D.T.T. ai fini del regolare funzionamento
dell'autoscuola.
9.
L'autorizzazione è revocata quando: a) siano venuti meno la capacità
finanziaria e i requisiti morali del titolare; b) venga meno
l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c) siano stati adottati più di due provvedimenti di
sospensione in un quinquennio.
10.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri
decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di
idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per
conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico,
anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché
la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della
idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di
esame per il conseguimento della patente di guida.
11.
Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €742,00 a
€2.970,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione
della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
12.
Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su
veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€148,00 a €594,00.
13.
Nel regolamento saranno stabilite le modalità per il rilascio della
autorizzazione di cui al comma 2. Con lo stesso regolamento saranno
dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non
economici, dell'attività di consulenza, secondo la L. 8 agosto 1991, n.
264 .
Articolo 124
Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
1.
Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra,
nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su
strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116,
comma 3, e precisamente: a) della categoria A, per la guida delle
macchine agricole indicate dall'art. 115, comma 1, lettera c); b) della
categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché delle
macchine operatrici; c) della categoria C, per le macchine operatrici
eccezionali.
2.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1
che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e
minorati fisici con patenti speciali delle categorie A e B, previste
dall'art. 116, comma 5.
3.
Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto
di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di
cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati
fisici.
4.
Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere
munito della patente è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €2.338,00 a €9.357,00. All'incauto
affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma
12.
4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 125
Validità della patente di guida.
1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide,
rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta
la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali è
richiesta la patente delle categorie B e C.
1 bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla
guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125cc e di potenza
massima non superiore a 11 kw, B,C, e D, comprese quelle speciali, sono
valide per la guida di veicoli per i quali è richiesto il certificato
d’idoneità alla guida di cui all’art.116
La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a
mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli
aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di
circolazione.
3.
Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di
motocicli di cilindrata non superiore a 125cc e di potenza massima non
superiore a 11 kw, B,C, e D, guida un veicolo per il quale è richiesta
una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in
possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da €148,00 a €594,00.
4.
Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C
o D, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente
adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero,
munito di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o
minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o
per la cui guida è prevista una patente di categoria diversa, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€74,00 a €296,00.
5.
Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 126
Durata e conferma della validità della patente di guida.
1.
Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci;
qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il
cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e a chi ha
superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.
2.
La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a
mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per
cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. La
patente della categoria D è valida per cinque anni.
3.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti,
può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie
di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli
condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici,
determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione
della patente.
4.
L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la
guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'art. 116, comma 8
e 8 bis, deve essere
effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione
della conferma di validità della patente di guida. Detto accertamento
deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro che
abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a
guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui
massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine
operatrici.
5.
La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale
del D.T.T., che trasmette per posta al titolare della patente di guida
un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A
tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119,
comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del D.T.T., nel
termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della
visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il
titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per
la conferma della validità. Analogamente procedono le commissioni di
cui all'art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti nei casi di cui all'art.119, comma
5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che
non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i
versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la
conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che
effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. La
ricevuta andrà conservata dal titolare della patente per il periodo di
validità
5 bis. Per i cittadini italiani residenti o
dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei
mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi
previsti dell’art.119, commi 2-bis e 4, dalle Autorità diplomatico–
consolari italiane presenti nei paesi medesimi, che rilasciano una
specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e
fisici da parte dei medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati
italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui
al comma 5 per il periodo di permanenza all’estero; riacquisita la
residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la
patente ai sensi del comma 5.
6.
L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5
rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della
validità della patente, comunica al competente ufficio provinciale del
D.T.T. l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli
articoli 129, comma 2, e
130.
7.
Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €148,00 a
€594,00. Alla violazione conseguono la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della patente secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Articolo 126 bis
Patente a punti
1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un
punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226,
subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a
seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione
di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme
di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima.
L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare
dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più
violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un
massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si
applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della
patente.
2.
L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che
comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni
dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende
definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e
giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la
proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre
dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto
pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la
proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei
ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del
conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata
identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro
obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo
di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica
del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del
conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del
veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o
un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso
termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del
veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196,
sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e
documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 259 a euro 1.036. La
comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via
telematica.
3.
Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati
dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente
può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le
modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4.
Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia
esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle
autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal
Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei
punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e
unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici
corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine,
l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per
l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e
le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5.
Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la
mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di
comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina
l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei
venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la
mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di
comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina
l’attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci
punti
6.
Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve
sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A
tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di
guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di
cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare
della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta
giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di
guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il
provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a
cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che
provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.
NOTA: Legge 184/22.09.2005
art. 1, comma 2:
2. Il punteggio decurtato dalla patente di guida del
proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del
decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora non sia stato identificato
il conducente responsabile della violazione, e' riattribuito, previa
istanza da parte dell'interessato, al titolare della patente medesima.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le
procedure per la riattribuzione. Fatti salvi gli effetti degli esami di
revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al
comma 6 del citato articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita
totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti
da riattribuirsi a norma del presente comma.
Tabella patente a punti
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI DALL’Art. 126-BIS
Norma Violata Riferimento al comma Punti
Art. 141 Comma 8 5
Comma 9, 1° periodo soppresso
Comma 9, 3° periodo 10
Art. 142 Comma 8 2
Comma 9 10
Art. 143 Comma 11 4
Comma 12 10
Comma 13, con rif. al comma 5 4
Art. 145 Comma 5 6
Comma 10, con rif. 2,3,4,6,7,8 e 9 5
Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei
segnali stradali di divieto di sosta e di
fermata 2
Comma 3 6
Art. 147 Comma 5 6
Art. 148 Comma 15 con riferimento ai commi 2
3
Comma 15 con riferimento ai commi 8 2
Comma 15 con riferimento al comma 3 5
Comma 16, terzo periodo 10
Art. 149 Comma 4 3
Comma 5 secondo periodo 5
Comma 6 8
Art. 150 Comma 5 con riferimento all’art.149
comma 5 5
Comma 5 con riferimento all’art.149 comma 6
8
Art. 152 Comma 3 1
Art. 153 Comma 10 3
Comma 11 1
Art. 154 Comma 7 8
Comma 8 2
Art. 158 Comma 2, lettera d),g), ed
h) 2
Art. 161 Comma 1 e 3 2
Comma 2 4
Comma 4 soppresso
Art. 162 Comma 5 2
Art. 164 Comma 8 3
Art. 165 Comma 3 2
Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con rif. a:
a) eccedenza non superiore a 1t 1
b) eccedenza non superiore a 2t 2
c) eccedenza non superiore a 3t 3
d) eccedenza superiore a 3t 4
Commi 3, 5 e 6, con rif. a:
a) eccedenza non superiore al 10% 1
b) eccedenza non superiore al 20% 2
c) eccedenza non superiore al 30% 3
d) eccedenza superiore al 30% 4
Comma 7 3
Art. 168 Comma 7 4
Comma 8 10
Comma 9 10
Comma 9 bis 2
Art. 169 Comma 7 Soppresso
Comma 8 4
Comma 9 2
Comma 10 1
Art. 170 Comma 6 1
Art. 171 Comma 2 5
Art. 172 Comma 8 5
Comma 9 5
Art. 173 Comma 3 5
Art. 174 Comma 4 2
Comma 5 2
Comma 7 1
Art. 175 Comma 13 4
Comma 14, con rif. al comma 7, lettera a) 2
Comma 16 2
Art. 176 Comma 19 10
Comma 20, con rif. al comma 1, lettera b) 10
Comma 20, con rif. al comma 1, lettere c) e d) 10
Comma 21 2
Art. 177 Comma 5 2
Art. 178 Comma 3 2
Comma 4 1
Art. 179 Comma 2 e 2 bis
10
Art. 186 Commi 2 e 7 10
Art. 187 Commi 7 e 8 10
Art. 189 Comma 5 primo periodo
4
Comma 5 secondo periodo 10
Comma 6 10
Comma 9 2
Art. 191 Comma 1 5
Comma 2 2
Comma 3 5
Comma 4 3
Art. 192 Comma 6 3
Comma 7 10
Per le patenti rilasciate successivamente al 1 ottobre
2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di
categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per
ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano
commesse entro i primi tre anni dal rilascio
Articolo 127
Permesso provvisorio di guida.
Articolo abrogato dall'art. 3, d.p.r. 9 marzo 2000, n. 104.
Articolo 128
Revisione della patente di guida.
1.
Gli uffici provinciali del D.T.T., nonché il prefetto nei casi previsti
dall'art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica
presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad
esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi
sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici
prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o
dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici provinciali
del D.T.T. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca
della patente .
2.
Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami
previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €74,00 a €296,00. Alla stessa sanzione
soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito
dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1,
temporaneamente inidoneo alla guida.
3.
Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del Capo I,
Sezione II, del Titolo VI .
Articolo 129
Sospensione della patente di guida.
1.
La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel
provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione
amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella
violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate
nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme
indicato.
2.
La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di
accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione
disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei
requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente
è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione
della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti
requisiti psichici e fisici.
3.
Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa
dai competenti uffici del D.T.T. Nei restanti casi la patente di guida
è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare e per le
patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è
stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e
seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità competente
dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile,
sul documento di guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà
immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali del D.T.T. per
il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i
sistemi
informativi del D.T.T. e della Dal l'amministrazione
generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.
4.
Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto
definitivo
Articolo 130
Revoca della patente di guida.
1.
La patente di guida è revocata dai competenti uffici provinciali del
D.T.T.: a) quando il titolare non sia in possesso, con
carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti; b)
quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128,
risulti non più idoneo; c) quando il titolare abbia ottenuto la
sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato
estero.
2.
Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento
di revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente
conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per
la conferma di validità, una patente di guida di categoria non
superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i
criteri di propedeuticità previsti dall'art. 116 per il conseguimento
delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art.
117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente
revocata
2bis Il provvedimento di revoca della patente disposto ai
sensi del comma 1 nell’ipotesi in cui risulti la perdita con carattere
permanente, dei requisiti psichici e fisici, è atto
definitivo
Articolo 130 bis
Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la
morte di altre persone.
1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti
di cui all’articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il
titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di
comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte
di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in
stato di ubriachezza, e qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5
dell’articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso
alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9
del medesimo articolo, ai sensi dell’articolo 92 del codice penale,
ovvero sotto l’azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo
93 del codice penale ».
Articolo 131
Agenti diplomatici esteri.
1.
Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da agenti
diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre persone che,
con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme
internazionali, delle immunità spettanti agli agenti suddetti, sono
segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le
hanno accertate al Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni
da effettuarsi per via diplomatica.
2.
Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo
appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera
e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, su richiesta del Ministero degli affari
esteri, rilascia ai sensi delle vigenti norme, previe visita e prova,
quando prescritte, la carta di circolazione e provvede
all'immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei
tipi e nelle caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli
affari esteri.
3.
Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe
speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel
comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla
segnalazione per via diplomatica nei confronti del titolare
dell'autoveicolo.
4.
La validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di
circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento in cui
cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La
relativa restituzione deve aver luogo non oltre il termine di novanta
giorni dalla scadenza.
5.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di
reciprocità, salvo gli accordi speciali con le organizzazioni
internazionali.
Articolo 132
Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.
1.
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato
estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle
di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se
prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di
un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di
origine.
2.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti
nel comune di Campione d'Italia.
3.
Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente
leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da
cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che
verranno stabilite nel regolamento.
4.
Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta
l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
5.
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a
€296,00.
Articolo 133
Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione.
1.
Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato
estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente
della sigla distintiva dello Stato di origine.
2.
La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni
internazionali.
3.
Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri
che circolano in Italia è vietato l'uso di sigla diversa da quella
dello Stato di immatricolazione del veicolo.
4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a
€296,00.
Articolo 134
Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini
italiani residenti all'estero o a stranieri.
1.
Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o
nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già
adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a
cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di
passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata
massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di
riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
1 bis Al di fuori dei casi previsti dal comma
1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato
estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani
residenti all’estero ed iscritti all’Anagrafe italiani residenti
all’estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
immatricolati in uno Stato dell’Unione europea o acquistati in Italia
ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un
rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a
richiesta, secondo le norme previste dall’articolo 93, a condizione che
al momento dell’immatricolazione l’intestatario dichiari un domicilio
legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264
2.
Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta
di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da €74,00 a €296,00. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si
applica qualora al veicolo, successivamente accertamento, venga
rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 93.
Articolo 135
Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri.
1.
I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale
rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i
quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano
residenti in Italia da oltre un anno.
2.
Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato
estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni
internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi devono essere
accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un
documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari
convenzioni internazionali.
3.
I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati
da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è
prescritto, altresì, il possesso di un certificato di abilitazione
professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o
del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per
la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui
sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata
rilasciata la patente.
4.
Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a €296,00.
5.
Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di
abilitazione professionale o di idoneità, quando prescritto, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €148,00 a
€594,00.
6.
I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale,
rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le
prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice;
ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente
italiana
Articolo 136
Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati
della Comunità europea.
1.
I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato
membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la
residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro
consegna della suddetta patente, la patente di guida delle stesse
categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l'esame
di idoneità di cui all'art. 121. La patente sostituita è restituita, da
parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente,
all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse
disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione
professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale
documento abilitativo a sé stante.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di
reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi
non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.
3.
Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato
avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei
requisiti psichici, fisici e morali stabiliti rispettivamente dagli
articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e fisici
avviene a norma dell'art. 126, comma 5.
4.
L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non è richiesto qualora
si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno
Stato membro della Comunità europea, è stato subordinato al possesso di
requisiti psichici e fisici equivalenti a quelli previsti dalla
normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può essere
accordata una validità che vada oltre il termine stabilito per la
patente da sostituire.
5.
Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti
commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione
di una precedente patente italiana, è rilasciata una nuova patente di
categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il
titolare sostenne l'esame di idoneità.
6.
A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione
della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto
documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non più in corso
di validità si applicano le sanzioni amministrative, comprese quelle
accessorie, previste per chi guida senza essere munito della patente di
guida o del certificato di abilitazione professionale.
7.
A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un
anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo,
rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro
che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della
residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di
validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente
italiana scaduta di validità.
Articolo 137
Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e
permessi internazionali di guida.
1.
I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle
convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono
rilasciati dagli uffici provinciali del D.T.T., previa esibizione dei
documenti di circolazione nazionali.
2.
I competenti uffici provinciali del D.T.T. rilasciano i permessi
internazionali di guida, previa esibizione della patente.
Articolo 138
Veicoli e conducenti delle Forze armate.
1.
Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di
loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione
militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di
riconoscimento.
2.
I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli
articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non
militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal
comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto
previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il
predetto comando competente.
3.
Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in
servizio:
a) all'addestramento, all'individuazione e
all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di
idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita
soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze
armate; b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di
insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi
all'addestramento di cui alla lettera a).
4.
Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non
sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.
5.
Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza
sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle
corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il
tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non
oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
6.
Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare
può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad
istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, purché gli
interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo
o dalla cessazione dal servizio.
7.
I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati
con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.
8.
Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore
o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite
d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9.
Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di
materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le
prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme
vigenti in materia.
10.
In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di
istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle
categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto
pubblico.
11.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e
ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del
Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento
e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato,
dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile
nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e Bolzano.
12.
Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente
rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con
targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3.
La patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata,
secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di
appartenenza
12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio
rilasciata ai sensi dell’articolo 139 possono guidare veicoli delle
corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purchè i
veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali
dell’amministrazione dello Stato
Articolo 139
Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di
compiti di polizia stradale
1.
Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo
svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3,
lettera a), dell’articolo 12 è rilasciata apposita patente di servizio
la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti
all’espletamento di compiti istituzionali dell’amministrazione di
appartenenza.
2.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le
modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1.
TITOLO V: NORME DI COMPORTAMENTO
Articolo 140
Principio informatore della circolazione.
1.
Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire
pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni
caso salvaguardata la sicurezza stradale.
2.
I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti
titoli, sono fissati dalle norme che seguono.
Articolo 141
Velocità.
1.
È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che,
avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del
veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e
del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia
evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed
ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2.
Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo
ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in
condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo
entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi
ostacolo prevedibile.
3.
In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di
strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle
intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli
indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi
stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente
visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause,
nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada
fiancheggiati da edifici.
4.
Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche
fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in
prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i
pedoni che si trovino sul
percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza
e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada
diano segni di spavento.
5.
Il conducente non deve gareggiare in velocità.
6.
Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da
costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della
circolazione.
7.
All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche
il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
8.
Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a €296,00.
9.
Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la
disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €148,00 a €594,00.
10.
Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la
sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da €22,00 a
€88,00.
11.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €36,00 a
€148,00.
Articolo 142
Limiti di velocità.
1.
Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita
umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le
autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h
per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane
locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la
possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le
strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo
consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle
autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di
marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite
massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche
progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli
appositi segnali, sempreché lo consentano l’intensità del traffico, le
condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità
dell’ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di
qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per
le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2.
Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada
possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti
di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli
fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando
l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda
opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive
che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di
adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause
che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi
dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie
direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo
stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi
abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere
direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di
rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3.
Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità
sottoindicate: a) ciclomotori: 45 km/h; b) autoveicoli o
motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose
rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui
all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei
centri abitati; 30 km/h nei centri abitati; c) macchine agricole e
macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici
o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle
lettere h), i) e l)
dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8
t: 80
km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa
complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei
centri abitati; 100
km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa
complessiva
a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80
km/h sulle
autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se
adoperati
per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h
fuori dei
centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri
abitati; 60
km/h fuori dei centri abitati.
4.
Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di
quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità
massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli,
l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui
semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli
militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando
siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi
indicati nell'articolo 138, comma 11.
5.
In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi
gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
6.
Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono
considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente
omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti
relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
7.
Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i
limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €36,00 a €148,00.
8.
Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti
massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €148,00 a €594,00.
9.
Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€370,00 a €1.485,00. Da tale violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso
della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa
è da tre a sei mesi.
10.
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €22,00 a €88,00.
11.
Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di
uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e
l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.
12.
Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo
di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione
amministrativa accessoria è della sospensione della patente da due a
sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della
patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da
quattro a otto mesi.
Articolo 143
Posizione dei veicoli sulla carreggiata.
1.
I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in
prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è
libera.
2.
I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il
più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
3.
La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando
si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a
meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una
carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una
carreggiata a senso unico di circolazione.
4.
Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve
percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate
separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo
diversa segnalazione.
5.
Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie
per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra;
la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
6.
(abrogato)
7.
All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una
carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve
percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di
sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque
sia l'intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna
in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva
intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia
se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per
fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero
per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita
anche a destra.
8.
Nelle strade con binari tranviari a raso, i veicoli possono procedere
sui binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze della
circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva
diversa segnalazione.
9.
Nelle strade con doppi binari tranviari a raso, entrambi su di un lato
della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona
interessata dai binari, purché rimangano sempre entro la parte della
carreggiata relativa al loro senso di circolazione.
10.
Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola
salvagente posta a destra dell'asse della strada, i veicoli, salvo
diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato,
possono transitare
indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente,
purché rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro
senso di circolazione e purché non comportino intralcio al movimento
dei viaggiatori.
11.
Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €148,00 a €594,00.
12.
Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi
convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre
la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più
carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €281,00 a €1.123,00. Dalla violazione
prevista dal presente comma consegue sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due
a sei mesi.
13.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €36,00 a
€148,00.
Articolo 144
Circolazione dei veicoli per file parallele.
1.
La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad
almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del
traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata
riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità
condizionata da quella dei veicoli cheprecedono, ovvero in tutti i casi
in cui gli agenti del traffico la autorizzano. È ammessa, altresì,
lungo il tronco stradale adducente a una intersezione controllata da
segnali luminosi o manuali; in tal caso, al segnale di via libera, essa
deve continuare anche nell'area di manovra dell'intersezione stessa.
2.
Nella circolazione per file parallele è consentito ai conducenti di
veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non
mantenersi presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni
caso nella corsia prescelta.
3.
Il passaggio da una corsia all'altra è consentito, previa la necessaria
segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la prima corsia di
destra per svoltare a destra, o l'ultima corsia di sinistra per
svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una riduzione di velocità o
una volontaria sospensione della marcia al margine della carreggiata,
quando ciò non sia vietato. I conducenti che si trovano nella prima
corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da detta corsia quando
devono superare un veicolo senza motore o comunque assai lento, sempre
previa la necessaria segnalazione.
4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €36,00 a
€148,00.
Articolo 145
Precedenza.
1.
I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la
massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2.
Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero
laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha
l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa
segnalazione.
3.
Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tranviarie i conducenti
hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie,
salvo diversa segnalazione.
4.
I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle
intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai
sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito
segnale.
5.
I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di
arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così
stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art.37 e la
prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
6.
Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i
conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi
circola sulla strada.
7.
È vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee
ferroviarie
o tranviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e
sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il
transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.
8.
Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste
ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la
precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le
caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimità dello
sbocco sulla strada.
9.
I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi
della precedenza.
10.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €143,00 a
€570,00.
11.
Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in
una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte,
all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Articolo 146
Violazione della segnaletica stradale.
1.
L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti
dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli
articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.
2.
Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica
stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del
traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da €36,00 a
€148,00. Sono fatte salve le particolari sanzioni
previste dagli articoli 6 e 7, nonché dall'articolo 191, comma 4.
3.
Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le
segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia
stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da €143,00 a €570,00
3 bis Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di
due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due
volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi,ai sensi
del capo I, sezione II, del titolo VI
Articolo 147
Comportamento ai passaggi a livello.
1.
Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello,
devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono
osservare le segnalazioni indicate nell'art.44.
2.
Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o
semibarriere, gli utenti della strada devono assicurarsi, in prossimità
delle segnalazioni previste nel regolamento di cui all'art. 44, comma
3, che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare
rapidamente i binari; in caso contrario devono fermarsi senza
impegnarli.
3.
Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello
quando: a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le
semibarriere; b) siano in movimento di apertura le semibarriere; c)
siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica
previsti dall'art. 44, comma 2, e dal regolamento, di cui al comma 3
dello stesso articolo; d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle
barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo.
4.
Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a
livello. In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve
cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale
impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni
pericolo per le persone, nonché fare in modo che i conducenti dei
veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell'esistenza del
pericolo.
5.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a €296,00.
6.
Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in
una violazione di cui al comma 5 per almeno due volte, all'ultima
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 148
Sorpasso.
1.
Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro
veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o
sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.
2.
Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:
a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa
possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio; b) che il
conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di
voler compiere analoga manovra; c) che nessun conducente che segue
sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia
immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o
semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la
completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza
tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché
della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o
che precedono l'utente da sorpassare.
3.
Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che
lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita
segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo
rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e
riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o
intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più
corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente
alla sinistra del veicolo che si intende superare.
4.
L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non
accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso
utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della
carreggiata.
5.
Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto
anche conto della densità della circolazione in senso contrario, non
consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento,
ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il
conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario,
mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che
seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza di
quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico
di linea per trasporto di persone.
6.
Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il
conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a
sorpassare un altro veicolo
o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a
condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi
che sopraggiungono da tergo.
7.
Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del
veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a
sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende
arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.
8.
Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale
riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della
carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di
carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare
su ambo i lati.
9.
Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per
la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il
sorpasso a destra è vietato.
10.
È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o
dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il
sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate
separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo
stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica
orizzontale.
11.
È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro,
nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi
a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della
circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte
della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.
12.
È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle
intersezioni. Esso è, però, consentito: a) quando il conducente del
veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a
sinistra e abbia iniziato detta manovra; b) quando avvenga su strada a
precedenza, purché a due carreggiate separate
o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e
le
corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale;
c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre
che
non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al
senso
opposto di marcia;
d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del
traffico.
13.
È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a
livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata
da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o
abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per
consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.
14.
È vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico
superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti, anche nelle strade
o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale.
15.
Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito,
ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2,
3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da €70,00 a €285,00. Alla stessa sanzione soggiace chi viola le
disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7. Quando lo stesso soggetto sia
incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al
comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da
uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
16.
Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11,
12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da €143,00 a €570,00. Quando non si osservi il divieto di
sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento
di una somma da €281,00 a €1.123,00. Dalle violazioni di cui al
presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del
divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei
mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della
patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da
tre a sei mesi.
Articolo 149
Distanza di sicurezza tra veicoli.
1.
Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che
precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso
l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che
precedono.
2.
Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso
solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere
mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non
si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso di
marcia.
3.
Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli
devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza
rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I
veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad
arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.
4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €36,00 a €148,00.
5.
Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo
deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare
l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7, la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da €74,00 a €296,00. Ove il
medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno
due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.
6.
Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€370,00 a € 1.485,00, salva l'applicazione delle sanzioni penali per i
delitti di lesioni colpose
o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II,
sezioni I e II, del titolo VI.
Articolo 150
Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna.
1.
Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o
altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e
non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve
arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso
inverso.
2.
Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio con
altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede in
discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine
destro della carreggiata
o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che
procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa,
se la strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la
manovra di retromarcia.
3.
Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di
veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di
massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto
agli autocarri. Se si tratta di veicoli
appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle
suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal conducente del
veicolo che procede in discesa, a meno che non sia manifestamente più
agevole per il conducente del veicolo che procede in salita, in
particolare se quest'ultimo si trovi in prossimità di una piazzola.
4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €36,00 a €148,00.
5.
Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica
l'art. 149, commi 5 e 6.
Articolo 151
Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei
veicoli a motore e dei rimorchi.
1. Ai fini del presente titolo si intende per: a)
proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in
profondità la strada antistante il veicolo; b) proiettore
anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada
antistante il veicolo senza abbagliare; c) proiettore fendinebbia
anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della
strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere; d)
proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la
strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della
strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia; e)
indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo
che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente
intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra; f)
segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti
gli indicatori luminosi di direzione; g) dispositivo
d'illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad
illuminare la targa posteriore; h) luci di posizione anteriore e
posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare
contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla
parte anteriore, posteriore e laterale; i) luce posteriore per nebbia:
il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile il
veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia
intensa o di fitta nevicata in atto; l) luce di sosta: il dispositivo
che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro
abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione; m)
luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di
posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo
ingombro; n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad
indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di
servizio; o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a
segnalare la presenza del veicolo; p) pannello retroriflettente o
fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente
destinato a segnalare particolari categorie di veicoli. p-bis) strisce
retroflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare
particolare categorie di veicoli; p-ter) luci di marcia diurna: il
dispositivo rivolto verso l’avanti destinato a rendere più facilmente
visibile un veicolo durante la circolazione diurna p-quater)
luci d’angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a
quella parte della strada situata in prossimità dell’angolo anteriore
del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione
destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere
espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione
della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante. p-sexies)
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo
supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui
all’art.177; p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla
o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli
eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi
d’opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli
utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia
della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole
ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.
Articolo 152
Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a
motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico
Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio
l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se
prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro. Durante la
marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l’uso dei
predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati
dall’articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il
veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia
diurna.
1-bis. abrogato
1.ter abrogato
2.
abrogato.
3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €36,00 a €148,00.
Articolo 153
Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei
veicoli a motore e dei rimorchi.
1.
Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del sorgere del
sole ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di
neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità,
durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si
devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se
prescritte, le luci d’ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a
motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo
quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere
utilizzati fuori dai centri abitati quando l’illuminazione esterna
manchi o sia insufficiente. Peraltro durante le brevi interruzioni di
marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati
i proiettori anabbaglianti:
2.
I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi
rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia,
fumo, foschia, nevicata in
atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e
quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori
fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o
ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di
giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1, nei
centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.
3.
I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a
quelli anabbaglianti nei seguenti casi: a) quando stanno per incrociare
altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza
necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano
continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo; b) quando
seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori
di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al
veicolo che precede l'intenzione di sorpassare; c) in qualsiasi altra
circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della
strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi
d'acqua
o su altre strade contigue.
4.
È consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare
avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al
veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito
durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1,
anche all'interno dei centri abitati.
5.
Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei
ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l’uso dei dispositivi di
segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta,
a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall’illuminazione
pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo
sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie d’emergenza.
6.
Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, durante
la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro
rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 m e
larghezza non superiore a 2 m possono essere segnalati, utilizzando in
luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del
traffico.
7.
I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione
luminosa di pericolo: a) nei casi di ingombro della carreggiata; b)
durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile
di pericolo ove questo sia necessario; c) quando per avaria il veicolo
è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta; d) quando
si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti; e) in tutti i
casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche
momentaneo per gli altri utenti della strada.
8.
In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa o
di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per
nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.
9.
È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da
quelli indicati nell'art. 151.
10.
Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a €296,00.
11.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa
impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €36,00 a
€148,00.
Articolo 154
Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre.
1.
I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel
flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per
invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a
destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in
un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi,
devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare
pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto
della posizione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con
sufficiente anticipo la loro intenzione.
2.
Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli
appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono
continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché
essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere
segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti
dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a
mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e
sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora
intenda voltare.
3.
I conducenti devono, altresì: a) per voltare a destra, tenersi il più
vicino possibile al margine destro della carreggiata; b) per voltare a
sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico
passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e,
qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del
centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa
segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico
di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della
carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare
l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza; c) nelle
manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione,
dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
4.
È vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di
direzione.
5.
Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche
frenate o rallentare improvvisamente.
6.
L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in
corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
7.
Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a €296,00.
8.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €36,00 a €
148,00.
Articolo 155
Limitazione dei rumori.
1.
Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia
dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo
in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la
circolazione stessa.
2.
Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in
buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
3.
Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei
veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità
fissati dal regolamento.
4.
I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli
devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal
regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di
esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1º marzo 1991.
5.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €36,00 a €
148,00.
Articolo 156
Uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
1.
Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la
massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La
segnalazione deve essere la più breve possibile.
2.
Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica
è consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo
richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le
manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne
ricorre la necessità, il segnale acustico può essere sostituito da
segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di
profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.
3.
Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi
di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle
segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di profondità
a breve intermittenza.
4.
In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o
ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e
limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
5.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €36,00 a €
148,00.
Articolo 157
Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
1.
Agli effetti delle presenti norme: a) per arresto si intende
l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della
circolazione; b) per fermata si intende la temporanea
sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta,
per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre
esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve
comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve
essere presente e pronto a riprendere la marcia; c) per sosta si
intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo,
con possibilità di allontanamento da parte del conducente; d) per sosta
di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il
veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per
malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2.
Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in
caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più
vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad
esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede
rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito
dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro.Durante la sosta, il
veicolo deve avere il motore spento.
3.
Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere
collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi
né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di
impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più
vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad
esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con
precedenza la sosta è vietata.
4.
Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche
lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio
sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non
inferiore a tre metri di larghezza.
5.
Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere
collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6.
Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto
obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile,
l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di
controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in
funzione.
7.
È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di
discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza
essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli
altri utenti della strada.
8.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €36,00 a €
148,00.
Articolo 158
Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
1.
La fermata e la sosta sono vietate: a) in corrispondenza o in
prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o
tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia; b) nelle
gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i
portici, salvo diversa segnalazione; c) sui dossi e nelle curve e,
fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in
loro prossimità; d) in prossimità e in corrispondenza di segnali
stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché
in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le
corsie di canalizzazione; e) fuori dei centri abitati, sulla
corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione; f) nei
centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in
prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più
vicino della carreggiata trasversale,salvo diversa segnalazione; g) sui
passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché
sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime; h) sui
marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2.
La sosta di un veicolo è inoltre vietata: a) allo sbocco dei passi
carrabili; b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo
regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta; c) in
seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due
ciclomotori a due ruote o due motocicli; d) negli spazi riservati allo
stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli
circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza
dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati
allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza; e) sulle aree
destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose,
nelle ore stabilite; f) sulle banchine, salvo diversa
segnalazione; g) negli spazi riservati alla fermata o alla
sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in
corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o
corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici; i) nelle
aree pedonali urbane; l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli
non autorizzati; m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature
destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla
apposita segnaletica; n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o
contenitori analoghi; o) limitatamente alle ore di esercizio, in
corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede
stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni
destinate all'erogazione.
3.
Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano
staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4.
Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune
cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il
suo consenso.
5.
Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h)
del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da €74,00 a €296,00.
6.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €36,00 a €
148,00.
7.
Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno
di calendario per il quale si protrae la violazione.
Articolo 159
Rimozione e blocco dei veicoli.
1.
Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei
veicoli: a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza
dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei
veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione
stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito
pannello aggiuntivo; b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e
158, commi 1, 2 e 3; c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia
vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione; d)
quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni
emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione
o pulizia delle strade e del relativo arredo.
2.
Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il
servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel
rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione
devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può provvedersi
all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei
veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate
dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di
sicurezza della circolazione.
3.
In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento
del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato
alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e
modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento.
L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il
veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla
circolazione.
4.
La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono
sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative
pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma
1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
5.
Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei
veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si
possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può
provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti
preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla
legge 28 gennaio 1994,
n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta
vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o
l’operatività delle strutture portuali.
Articolo 160
Sosta degli animali.
1.
Salvo quanto disposto nell'art. 672 del codice penale, nei centri
urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o
senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati
mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da
non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei
pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto
in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati è
vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.
2.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €22,00 a €88,00
Articolo 161
Ingombro della carreggiata.
1.
Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per
caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine
di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve
sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito
provvedendo a rimuovere l'ingombro e a spingere il veicolo fuori della
carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro
della carreggiata e parallelamente all'asse di essa.
2.
Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie
viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio
alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele
necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.
3.
Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere a
segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di
cui all'art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare
l'ente proprietario della strada od un organo di polizia.
4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €36,00 a €
148,00.
Articolo 162
Segnalazione di veicolo fermo.
1.
Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati
i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i
motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di
notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di
posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non
possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che
sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale
mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale
deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.
2.
Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di
materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne
consenta l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticale
in modo da garantirne la visibilità.
3.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di
approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello
approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
4.
Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di
pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare
efficacemente l'ostacolo.
4 bis Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di
presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere
utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per
rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche
tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi.
4-ter. A decorrere dal 1º aprile 2004, nei casi indicati al
comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e
circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle
retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il
veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei
giubbotti e delle bretelle.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€36,00 a € 148,00.
Articolo 163
Convogli militari, cortei e simili.
1.
È vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di
polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì
inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
2.
È vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e
processioni.
3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €36,00 a €
148,00.
Articolo 164
Sistemazione del carico sui veicoli.
1.
Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la
caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al
conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non
compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi
di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di
riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2.
Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e
non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo;
può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da
cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso,
purché nei limiti stabiliti dall'art.61.
3.
Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1,
possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della
sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30
cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali,
sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati
orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la
sagoma propria del veicolo.
4.
Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori
della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
5.
È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche
se in parte sostenute da ruote.
6.
Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere
adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti
della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere
segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti
di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in
modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.
7.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di
approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello
approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
8.
Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a €296,00.
9.
Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia
provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal
presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi
di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al
comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e
della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo
sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è
fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I
documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia
stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della
restituzione sono fissate dal regolamento.
Articolo 165
Traino di veicoli in avaria.
1.
Al di fuori dei casi previsti dall'art. 63, il traino, per incombente
situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve
avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da
effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od
altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da
essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli
altri utenti della strada.
2.
Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere
attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all'art.
151, lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere
esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui all'art.
164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui all'art. 162. Il veicolo
trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l'apposito
dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di
soccorso stradale.
3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a
€296,00.
Articolo 166
Trasporto di cose su veicoli a trazione animale.
1.
Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la
massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.
2.
Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno
carico indicata nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di
violazione di cui all'art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €22,00 a €88,00.
Articolo 167
Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.
1.
I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa
complessiva indicata sulla carta di circolazione.
2.
Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico
risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata
nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da
€36,00 a € 148,00, se l'eccedenza non supera 1t; b) da €74,00 a
€296,00, se l'eccedenza non supera le 2 t; c) da € 148,00 a €
594,00, se l'eccedenza non supera le 3 t; d) da €370,00 a € 1.485,00,
se l'eccedenza supera le 3 t.
3.
Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t,
le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili
allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi
rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il
trenta per cento della massa complessiva.
4.
Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10,
comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto
sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m
e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco
minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20
cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettere e) e g), possono
circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera
delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto
all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.
5.
Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa
complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per
cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad
un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2.
6.
La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di
eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia
eccedenza di massa nel complesso.
7.
Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
148,00 a € 594,00 ferma restando la responsabilità civile di cui
all'art. 2054 del codice civile.
8.
Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente
articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di
circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione
di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento
chilogrammi superiori.
9.
Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano
sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al
committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto
esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è
tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse
l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza
rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.
10.
Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento
della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di
circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione
del carico entro i limiti consentiti.
11.
Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono
applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti
all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima
indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia
del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai
sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al
rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per
cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non
decade la validità dell'autorizzazione.
12.
Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze
degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli
in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di
accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per
l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.
13.
Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme
previste dal presente articolo.
Articolo 168
Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi.
1.
Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi
quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo
europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci
pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive
modificazioni e integrazioni.
2.
Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico,
allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza
del trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli
allegati all’accordo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti può altresì prescrivere, con propri
decreti, particolari attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si
rendano necessari per il trasporto di singole merci o classi di merci
pericolose di cui al comma 1. Per le merci che presentino pericolo di
esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo ed al secondo
periodo sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Gli addetti al
carico ed allo scarico delle merci pericolose, con esclusione dei
prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento stradali per
autoveicoli, debbono a ciò essere abilitati; il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, le
necessarie misure applicative.
3.
Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è
ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su
strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per
i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino
pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per
gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto
qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4.
Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, possono essere classificate merci
pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non
compresi fra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi
assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel
rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse
al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui al comma 3 può
altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo
trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le
modalità da seguire.
5.
Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le
norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato
dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1965, n. 1704, e successive modifiche.
6.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede con propri
decreti al recepimento delle direttive comunitarie riguardanti la
sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose.
7.
Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti
al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno
carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione,
è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma
2, in misura doppia.
8.
Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione,
quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a
tutela della sicurezza,
negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €1.754,00 a €7.018,00.
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le
sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e
della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei
mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si
osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI .
9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i
decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di
trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneità tecnica dei
veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai
dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza
o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle
etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui
contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le
hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle
operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci
pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 355,00 a euro 1.427,00. A tale violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del capo
I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con
i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di
trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di
equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell’equipaggio, alla
compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di
sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 355,00 a euro 1.427,00
9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e
9-bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di
cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 143,00 a euro 570,00.
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano
le disposizioni dell'art. 167, comma 9.
Articolo 169
Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.
1.
In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di
movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
2.
Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi
quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili,
non può superare quello indicato nella carta di circolazione.
3.
Il numero delle persone che possono prendere posto,sedute o in piedi,
sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone,
escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non
possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta
di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione
ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
4.
Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo
da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non
impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i
motocicli e i ciclomotori a due ruote, il
conducente e il passeggero non devono determinare
sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.
5.
Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di
persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti
posteriori di due ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione
che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad
anni sedici.
6.
Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320, è
vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e
comunque in condizioni dacostituire impedimento o pericolo per la
guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in
numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o
nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od
altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono
essere autorizzati dal competente ufficio provinciale del
D.T.T.
7.
Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le
autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo
superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione,
ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella
carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 148,00 a € 594,00.
8.
Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo
abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €370,00 a €1.485,00,
nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione
II, del titolo VI.
9.
Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di
una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €36,00 a €148,00.
10.
Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€74,00 a €296,00.
Articolo 170
Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.
1.
Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere
libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto
in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani,
ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o
segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
2.
Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al
conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente
indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia
un’età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le
modalità e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del presente comma,
della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151
3.
Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto
in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle
apposite attrezzature del veicolo.
4.
È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o
farsi trainare da altri veicoli.
5.
Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non
siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto
all'asse del veicolo
o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta
centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente.
Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché
custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €70,00 a
€285,00.
7.
Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente
minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa,
consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un
biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per
almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il
fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.
Articolo 171
Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.
1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali
passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e
di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi
omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
1-bis. Sono esenti dall’obbligo di cui al comma 1 i conducenti e
passeggeri: di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro
ruote dotati di carrozzeria chiusa; di ciclomotori e motocicli a due o
tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova
di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti
a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo
le disposizioni del regolamento
2.
Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €70,00 a €285,00. Quando
il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della
violazione risponde il conducente.
3.
Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue
il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con
un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte,
una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è
disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al
proprietario dello stesso.
4.
Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio
nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli,
motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €742,00 a
€2.970,00.
5.
I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al
sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo
VI.
Articolo 172
Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini.
1.
Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed
N3, di cui all’articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza,
hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I
bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al
sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso,
di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della
Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle
equivalenti direttive comunitarie.
2.
Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente
efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
3.
Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di
ritenuta:
a i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
b i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile
anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
4.
I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli
autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza
o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non
essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a
condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da
almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
5.
I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di
sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da
airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato
anche in maniera automatica adeguata.
6.
Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in
circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono
seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti.
I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini,
eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di
tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.
7.
I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere
informati dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando
sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o
pittogrammi, conformi al modello figurante nell’allegato alla direttiva
2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la
suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal
bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi
audiovisivi quale il video.
8.
Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei
sistemi di ritenuta per bambini:
a gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia
municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza;
b i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e
sanitario in caso di intervento di emergenza;
c
gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente
riconosciuti che effettuano scorte; d gli istruttori di guida quando
esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;
e le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata
dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato
membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che
presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione
specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve
indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto
nell’articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su
richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12;
f le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione
rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio
particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;
g i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di
passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in
zona urbana;
h gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività
istituzionali nelle situazioni di emergenza.
9.
Fino all’8 maggio 2009, sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 i
bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui
posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al
trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell’articolo 169, comma
5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età
non inferiore ad anni sedici.
10.
Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70,00 euro a
285,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione
risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del
fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il
conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle
violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI.
11.
Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od
ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 36,00 euro a 148,00 euro.
12.
Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio
nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non
omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 742,00 euro a 2.970,00 euro.
13.
I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui
veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 173
Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.
1.
Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo
della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie
deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di
lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la
guida.
2.
È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi
radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i
conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui
all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei
veicoli adibiti ai servizi delle strade, delleautostrade ed al
trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a
viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguate
capacità uditive da entrambe le orecchie, che non richiedono per il
loro funzionamento l'uso delle mani.
3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €70,00 a €285,00.
Articolo 174
Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o
cose.
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al
trasporto di persone e di cose, e i relativi controlli, sono
disciplinati dalle norme previste dal regolamento CEE
n. 3820/85.
2.
Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui
all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere esibiti, per
il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia
stradale ai sensi dell'art. 12 del presente codice.
3.
I registri di servizio di cui all'art. 14 del suddetto regolamento,
conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, ai
funzionari del D.T.T. e dell'Ispettorato del lavoro
4.
Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi
periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n.
3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da €143,00 a €.570,00
5.
Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è
sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia
dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€143,00 a €570,00.
5bis abrogato
6.
Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni
previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €22,00 a €88,00.
7.
Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto
del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €22,00 a
€88,00, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge
penale, ove il fatto costituisca reato.
7bis Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6
l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non
proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi
di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo
sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il
periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale di
contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì
indicata l’ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione.
Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non
proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.685,00 a euro 6.741,00 nonchè con il
ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida.
Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei
documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende
l’organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall’organo stesso,
che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso
nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo
8.
abrogato
9.
L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le
disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i
documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è
soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€74,00 a €296,00 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce,
salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il
fatto costituisca reato.
10.
Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità
e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone in servizio
non di linea
o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi,
del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le
infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale
dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua
posizione, non vi abbia provveduto.
11.
Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento
adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività
nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri
servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del
provvedimento che l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni
maggiormente si riferiscono.
12.
Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di
viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste
dalle disposizioni vigenti in materia.
13.
La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti,
sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al
trasporto.
14.
Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti
uffici del D.T.T., ai sensi del comma 11, è ammesso ricorso gerarchico
entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
il quale decide entro sessanta giorni. I provvedimenti adottati da
autorità diverse sono definitivi.
Articolo 175
Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle
strade extraurbane principali.
1.
Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli
ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane
principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ente
proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine.
2.
È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle
strade di cui al comma 1: a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di
cilindrata inferiore a 150 cc se a motore termico e motocarrozzette di
cilindrata inferiore a 250 cc se a motore termico; b) altri motoveicoli
di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;
c) veicoli non muniti di pneumatici; d) macchine agricole e
macchine operatrici; e) veicoli con carico disordinato e non
solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti; f)
veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano
materie suscettibili di dispersione; g) veicoli il cui carico o
dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad
eccezione dei casi previsti dall'art.10; h) veicoli le cui condizioni
di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la
circolazione; i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e
fissato.
3.
Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli
appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da
essi autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d),
relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta
di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.
4.
Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per
l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.
5.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi
restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art.
6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti
di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti,
qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di
autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è
adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto
è realizzato con il Ministro della difesa.
6.
È vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le
aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono
circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è
consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le
richieste di soccorso.
7.
Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio
o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato: a)
trainare veicoli che non siano rimorchi; b) richiedere o concedere
passaggi;
c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto
qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di
parcheggio se autorizzate dall'ente proprietario; d) campeggiare, salvo
che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito dall'ente
proprietario o concessionario.
8.
Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato,
anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere
attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività
commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.
9.
Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza
autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo
superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi
riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale o in altre
aree analogamente attrezzate.
10.
Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso
coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art. 159.
11.
Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in
sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano
ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di
raccolta autorizzati a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i
predetti organi di polizia possono incaricare l'ente proprietario.
12.
Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo
agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente
proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di
polizia.
13.
Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€370,00 a €1.485,00
14.
Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€36,00 a €148,00, salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo
1991, n. 112.
15.
Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €370,00 a
€1.485,00. Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta,
secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
16.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €36,00 a
€148,00. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la
sanzione è da €22,00 a €88,00.
17.
Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia
impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi
l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono.
Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica
solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle
condizioni previste dalle presenti norme.
Articolo 176
Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali.
1.
Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui
all'art. 175, comma 1, è vietato: a) invertire il senso di
marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi,
nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia
opposto a quello consentito; b) effettuare la retromarcia, anche sulle
corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre
necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio; c) circolare sulle
corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la
marcia; d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per
entrare o uscire dalla carreggiata.
2.
È fatto obbligo: a) di impegnare la corsia di accelerazione per
immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai
veicoli in circolazione su quest'ultima corsia; b) di
impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di
destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin
dal suo inizio; c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati
nell'art. 154 il cambiamento di corsia.
3.
In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per
formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi
o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente
alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che
occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino
possibile alla striscia di sinistra.
4.
In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di
emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello
di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo
svincolo.
5.
Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o
solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere
degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in
tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile
sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima
piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro
delle corsie di scorrimento.
6.
La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario
per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre
le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso
coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma
10.
7.
Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la fermata
di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute
accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti
dall'art. 153, comma 5.
8.
Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo
sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza,
oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di
tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e
alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile.
Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina
di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità,
qualora siano inefficienti le luci di posizione.
9.
Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa
segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto
merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di
veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di
impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro
della carreggiata.
10.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la marcia per file
parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa
corsia.
11.
Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio,
i conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in
corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi
secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal
personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le
tariffe vigenti.
12.
I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché
muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono
esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio,
dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto
di effettuare: a) la manovra di inversione del senso di
marcia; b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di
emergenza; c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati
dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in
prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i
veicoli e/o trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazione
dell'ente proprietario della strada.
13.
I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono
essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in
funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione
visiva a luce gialla lampeggiante.
14.
Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di
cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli
adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che
tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva
a luce blu lampeggiante.
15.
Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è
esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione
di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per i
pedoni.
16.
Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata,
o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto
al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato
dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo.
All'utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di
entrata.
17.
Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni,
creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza
individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine
di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto,
salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €370,00 a €1.485,00.
18.
Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in
regola con la revisione prevista dall'art.80, ovvero che non l'abbia
superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di unasomma da da € 148,00 a € 594,00. È sempre disposto
il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente,
proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal
proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si
applicano le norme dell'art. 214.
19.
Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto
sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito
con la sanzione amministrativa da €1.754,00 a €7.018,00
20.
Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei
commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da €370,00 a €1.485,00.
21.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a
€296,00.
22.
Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a
ventiquattro mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo
di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del
fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle
disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa
pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei
mesi
Articolo 177
Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di
polizia o antincendio e delle autoambulanze.
1.
L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i
veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti
degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o
antincendio, a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico, nonché agli organismi equivalenti, esistenti in Valle
d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle
autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed
organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I
predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di
idoneità al servizio da parte del D.T.T.. Agli incroci regolati, gli
agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via
libera ai veicoli suddetti.
2.
I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di
servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il
dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione
visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli
obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le
prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in
genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel
rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
3.
Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1,
o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima,
appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo
di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato
seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di
marcia.
4.
Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei
dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a €296,00.
5.
Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €36,00 a €148,00
Articolo 178
Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti
di cronotachigrafo.
1.
I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le
copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere
esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui
all'art. 12.
2.
I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio
di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, ai
funzionari del D.T.T. e dell'Ispettorato del lavoro.
3.
Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i
periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non
osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto
individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o
della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €143,00 a
€570,00. La stessa sanzione si applica agli altri membri
dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni.
3-bis abrogato.
4.
Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il libretto
individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia
dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €143,00 a €570,00, salvo che il fatto
costituisca reato.
4-bis Nei casi previsti dal comma 3 l’organo
accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il
viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di
riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in
luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo
necessario. Dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di
contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì
indicata l’ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione.
Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non
proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.685,00 a euro 6.741,00, nonchè con il
ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida.
Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei
documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende
l’organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall’organo stesso,
che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso
nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo
5.
soppresso
6.
L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le
disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti
prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €148,00 a €594,00
per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il
fatto costituisca reato.
7.
Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità
e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio
non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno
a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui
le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte
dell'autorità competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni
la sua posizione, non vi abbia provveduto.
8.
Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma
7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di
trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.
9.
Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto
di persone in servizio di linea.
10.
Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9,
sono adottate dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
11.
Contro i provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico entro
trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il
quale decide entro sessanta giorni.
Articolo 179
Cronotachigrafo e limitatore di velocità.
1.
Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n.3821/85 e successive
modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo,
con le caratteristiche e le modalità d’impiego stabilite nel
regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle
direttive comunitarie, i veicoli devono essere altresì dotati di
limitatore di velocità.
2.
Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei
casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di
un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle
fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il
foglio di registrazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €742,00 a €2.970,00. La sanzione
amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione
riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del
cronotachigrafo.
2-bis Chiunque circola con un autoveicolo non
munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo
munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non
rispondenti a quelle fissate o non funzionante è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €829,00 a €3315,00. La
sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui
l’infrazione riguardi l’alterazione del limitatore di velocità.
3.
Il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o
di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di
limitatore di velocità o cronotachigrafo e dei relativi fogli di
registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo
manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 713,00 a euro
2853,00.
4.
Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme
di cui al comma 3, l'ufficio provinciale del D.T.T. applica la sanzione
accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa
al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la
durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie
previste.
5.
Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della
licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la
stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta
nella misura stabilita per la sanzione più grave.
6.
Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono
essere comunicate all'ufficio provinciale del D.T.T. presso il quale il
veicolo risulta immatricolato.
6-bis Quando si abbia fondato motivo di
ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano
alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di
polizia stradale di cui all’art. 12, anche scortando il veicolo o
facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina
officina autorizzata per l’istallazione o riparazione, possono disporre
che sia effettuato l’accertamento della funzionalità dei dispositivi
stessi. Le spese per l’accertamento e il ripristino della funzionalità
del limitatore di velocità o del coronotachigrafo sono in ogni caso a
carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o
dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.
7.
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi
precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione
di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante,
manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul
verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci
giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od
autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre
dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al
più presto.
8.
Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al
comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del
regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del
veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà
restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta
di circolazione.
9.
Alle violazioni di cui al comma 2 e 2-bis consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis
riguardi l’alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione
amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I,
sezione II del Titolo VI.
10.
Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono
abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e
successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI.
Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai
commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico
provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità
di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.
Articolo 180
Possesso dei documenti di circolazione e di guida.
1.
Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con
sé i seguenti documenti: a) la carta di circolazione o il certificato
di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo; b) la patente di
guida valida per la corrispondente categoria del veicolo; c)
l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente
categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla
lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento; d) il
certificato di assicurazione obbligatoria.
2.
La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida
deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di
istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di
qualifica professionale di cui all'art.123, comma 7.
3.
Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza
quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
4.
Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante
dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in
circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa
autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto
di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta
di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo
stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo
5.
Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione
professionale e il certificato di idoneità, quando prescritti.
6.
Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di
circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove
previsto ed un documento di riconoscimento.
7.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €36,00 a €148,00.
Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da €22,00 a €88,00.
8.
Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito
dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito
medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire
documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative
previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €370,00 a €1.485,00. Alla violazione di
cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio
dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la
mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la
notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la
presentazione dei documenti
Articolo 181
Esposizione dei contrassegni per la circolazione.
1.
È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i
motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il
contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e
quello relativo all'assicurazione obbligatoria.
2.
I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di
cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €22,00 a €88,00.
Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180
Articolo 182
Circolazione dei velocipedi.
1.
I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le
condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati
in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati
devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore
di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2.
I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e
reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in
ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere
con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3.
Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle
presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4.
I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni
della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In
tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e
la comune prudenza.
5.
È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso
non siaappositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al
conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di
età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo
68, comma 5.
6.
I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di
altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di
due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7.
Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro
persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto
contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8.
Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9.
I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando
esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le
modalità stabilite nel regolamento.
10.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €22,00 a €88,00.
La sanzione è da €36,00 a €148,00 quando si tratta di velocipedi di cui
al comma 6.
Articolo 183
Circolazione dei veicoli a trazione animale.
1.
Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente
che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere
costantemente il controllo degli animali.
2.
Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere
trainato da più di due animali se a due ruote o da più di quattro se a
quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.
3.
I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti
pendenze o per altre comprovate necessità, possono essere trainati da
un numero di animali superiore a quello indicato nel comma 2 previa
autorizzazione dell'ente proprietario della strada. Nei centri abitati
l'autorizzazione è rilasciata in ogni caso dal sindaco.
4.
I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due
conducenti.
5.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €22,00 a €88,00.
Articolo 184
Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi.
1.
Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo,
da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre
almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo
dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la
circolazione.
2.
La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati
o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata
al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
3.
Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per le strade
sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti
devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in
orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che
risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.
4.
A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più di
due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3.
Tuttavia nei casi previsti dall'art. 152 tali animali non dovranno
ostacolare la visibilità delle luci previste per il veicolo a cui sono
legati.
5.
Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando
circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al
numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.
6.
I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti
libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì,
tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero
di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la
regolarità della circolazione.
7.
Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle
strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite
da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di
segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le
direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte
anteriore che da quella posteriore.
8.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €36,00 a €148,00.
Articolo 185
Circolazione e sosta delle auto-caravan.
1.
I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della
circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e
limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa
disciplina prevista per gli altri veicoli.
2.
La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non
costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non
poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri,
salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede
stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo
medesimo.
3.
Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si
applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le
autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4.
È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride
su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di
smaltimento igienicosanitario.
5.
Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli
dotati di appositi impianti interni di raccolta.
6.
Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a €296,00.
7.
Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le
strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al
parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti
igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque
chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti
veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché
i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree
attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale
stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
8.
Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi
e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui
organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti
igienico-sanitari di cui al comma 4.
Articolo 186
Guida sotto l'influenza dell'alcool.
1.
È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di
bevande alcooliche.
2.
Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non
costituisca più grave reato, con l’arresto fino ad un mese e con
l’ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. Per
l’irrogazione della pena è competente il tribunale. All’accertamento
del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un
mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel
corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un
veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è
disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione
II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si
applicano le disposizioni dell’articolo 223. Il veicolo, qualora non
possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare
fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina
autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa
con le normali garanzie per la custodia.
3.
Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di
polizia stradale di cui all’art.12, commi 1 e 2, secondo le direttive
fornite dal Ministero dell’Interno, nel rispetto della riservatezza
personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a
prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4.
Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito
positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti
motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di
alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli
organi di polizia stradale di cui all’art.12, commi 1 e 2, anche
accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la
facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure
determinati dal regolamento.
5.
Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure
mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su
richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie
rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione,
estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto
della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.
I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al
presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano
nazionale della sicurezza stradale di cui all’art.32 della legge 17
maggio 1999, n.144
6.
Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro
(g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini
dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7.
In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 3, 4 o 5 il
conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
con le sanzioni di cui al comma 2
8.
Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della
patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si
sottoponga a visita medica ai sensi dell’art.119, comma 4, che deve
avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi
si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in
via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito
della visita medica.
9.
Qualora dall’accertamento di cui al comma 4 o 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro
(g/l), ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2,
il prefetto, in via cautelare dispone la sospensione della patente fino
all’esito della visita medica di cui al comma 8.
Articolo 187
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti.
1.
È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica
correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2.
Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di
polizia stradale di cui all’art.12, commi 1 e 2, secondo le direttive
fornite dal Ministero dell’Interno, nel rispetto della riservatezza
personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a
prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3.
Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo
ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di
cui all’art.12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi
previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture
sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia
stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il
prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione
degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze
stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le
medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti,
compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.
4.
Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di
polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, effettuano altresì
gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e
sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3, essi
possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto
nell’art.186.
5.
Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle
vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento
degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti
nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza
stradale di cui all’art.32 della legge 17 maggio 1999, n.144. Copia del
referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa a cura
dell’organo i polizia che ha proceduto agli accertamenti al prefetto
del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di
competenza.
6.
Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di
cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica
ai sensi dell’art.119 e dispone la sospensione, in via cautelare della
patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel
termine e con le modalità indicate dal regolamento.
7.
Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata
con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non
costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell’art.186
comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo
periodo,dell’art.186
8.
In caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il
conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
con le sanzioni di cui all’art.186 comma 2.
Articolo 188
Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.
1.
Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone
invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e
mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per
consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito
nel regolamento.
2.
I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1
sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con
limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo
indicate.
3.
I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma
2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se
lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4.
Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere
l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€74,00 a €296,00.
5.
Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto,
ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati
nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €36,00 a €148,00
Articolo 189
Comportamento in caso di incidente.
1.
L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al
suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza
occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla
persona.
2.
Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura
idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e,
compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga
modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per
l'accertamento delle responsabilità.
3.
Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e
ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile,
evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art.
161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi,
dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione,
salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali
rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.
4.
In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie
generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini
risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti,
comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5.
Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo
di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 259€ e
1036€. In tale caso, se dal fatto deriva un grande danno ai veicoli
coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui
all’articolo 80/7 comma, si
applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI.
6.
Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con
danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con
la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezioni II, del titolo VI. Nei
casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli
articoli 281,282,283,284 del codice di procedura penale, anche al di
fuori dei limiti previsti dall’art.280 del medesimo
codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo
381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di
pena ivi previsti.
7.
Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo
di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite è punito con la
reclusione fino da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per
un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque
anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
8.
Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro
che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a
disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente
derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose,
non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
8-bis Nei confronti del conducente che, entro
le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a
disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le
disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.
9.
Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€74,00 a €296,00 Ai sensi e dell'art. 4, d.lg. 28 agosto 2000, n.274,
il giudice di pace è competente per i delitti, consumati o tentati, e
per le contravvenzioni previsti dal presente comma, a decorrere dal 4
aprile 2001. Tuttavia la competenza per tali reati è del tribunale se
ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del d.l.
15 dicembre 1979, n. 625, conv. in l. 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del
d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n.203, e 3 del
d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv. in l. 25 giugno 1993,
n.205.
Articolo 190
Comportamento dei pedoni.
1.
I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e
sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano
ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine
della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da
causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei
centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a
quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e
sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando
si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora
dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni
che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati,
prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica
fila.
2.
I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli
attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando
questi non esistono,
o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni
possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con
l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per
altri.
3.
È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è
inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli
attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza
superiore a quella indicata nel comma 2.
4.
È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi
di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi,
sulle banchine
o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito
normale degli altri pedoni.
5.
I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona
sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai
conducenti.
6.
È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando
anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7.
Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se
asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono
circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.
8.
La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di
andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
9.
È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e
manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai
pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di
andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri
utenti.
10.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €22,00 a €88,00.
Articolo 191
Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.
1.
Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti
devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai
pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che
svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un
attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando e
all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano
sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il
passaggio.
2.
Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono
consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento
impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni
di sicurezza.
3.
I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte
capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o
accompagnata da cane guida o munita di bastone bianco-rosso in caso di
persona sordo-cieca,, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa
la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque
prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti
scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole
prevederli in relazione alla situazione di fatto.
4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €143,00 a €570,00.
Articolo 192
Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.
1.
Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei
funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei
servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti
dell'apposito segnale distintivo.
2.
I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei
funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di
circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro
documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione
stradale, devono avere con sé.
3.
I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:
- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza
delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del
veicolo medesimo; - ordinare di non proseguire la marcia al conducente
di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da
determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto
anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada; - ordinare ai
conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando
questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con
l'osservanza di specifiche cautele.
4.
Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per
controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio,
formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare,
senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si
fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le
caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del
loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri dei lavori pubblici e della giustizia.
5.
I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale
militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui
all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del
convoglio militare.
6.
Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €74,00 a €296,00.
7.
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non
costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €1.169,00 a € 4.678,00
Articolo 193
Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.
1.
I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i
rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza
la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge
sulla responsabilità civile verso terzi.
2.
Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €742,00 a
€2.970,00.
3.
La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto
quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi
sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di
cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione
amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando
l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione,
previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e
provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.
In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei
documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di
radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di
una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto
dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge,
l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo
previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria
4.
Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del
veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in
ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a
pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo
accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il
trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione
in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di
assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese
di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro,
l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la
restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al
prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e
non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da
cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il
verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203,
comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213.
TITOLO VI: DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE
SANZIONI
Capo I: DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE
SANZIONI
Sezione I: DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME
Articolo 194
Disposizioni di carattere generale.
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che
da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa
pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle
Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve
le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente
capo.
Articolo 195
Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1.
La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una
somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla
singola norma, sempre entro il limite minimo generale di €22,00 ed il
limite massimo generale di € 9.357,00. Tale limite massimo generale può
essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero
di più violazioni ai sensi dell'art.198, ovvero nelle ipotesi di
aggiornamento di cui al comma 3.
2.
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata
dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha
riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente
per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione,
nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni
economiche.
3.
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni
due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro
il 1º dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministro dell’economia e delle finanze, dei lavori
pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane, fissa,
seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni
amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1º gennaio dell'anno
successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma
1.
Articolo 196
Principio di solidarietà.
1.
Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il
proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente
con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la
circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle
ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i
ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione.
2.
Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere,
ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona
rivestita dell'autorità
o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido
con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi
dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
3.
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una
persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità
giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie
funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o
l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al
pagamento della somma da questi dovuta.
4.
Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita
per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti
dell'autore della violazione stessa.
Articolo 197
Concorso di persone nella violazione.
1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la
quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna
soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge
disponga diversamente.
Articolo 198
Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative
pecuniarie.
1.
Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od
omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa
disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più
grave aumentata fino al triplo.
2.
In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree
pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai
divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o
limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola
violazione.
Articolo 199
Non trasmissibilità dell'obbligazione.
1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.
Articolo 200
Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.
1.
La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente
contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata
in solido al pagamento della somma dovuta.
2.
Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente
anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano
inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello.
3.
Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se
presente, alla persona obbligata in solido.
4.
Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da
cui dipende l'agente accertatore.
Articolo 201
Notificazione delle violazioni.
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente
contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della
violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile
la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni
dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o,
quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione
commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno
dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici
registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la
notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di
identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei
confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il
domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la
notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata
effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato
dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei
soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione
della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi
entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici
registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del
veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o
comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado
di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all’estero la
notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni
dall’accertamento
1-bis Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei
seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli
interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di
cui al comma 1: a). impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad
eccessiva velocità; b). attraversamento di un incrocio con il semaforo
indicante luce rossa; c). sorpasso vietato; d). accertamento della
violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
e). accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di
rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale
ovvero nella loro disponibilità che consentono la determinazione
dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo
è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di
essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f).
accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni; g).
rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e
circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti
dall’art.17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n.127
omologate.
1-ter Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei
quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato
agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che
hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti
alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza
degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo
con apposite apparecchiature debitamente omologate.
2.
Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve
essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è
obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri
soggetti di cui al comma 1.
3.
Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art.
12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha
accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di
procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle
notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si
effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e
revoca della patente di guida e di sospensione della carta di
circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente
eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del
soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio
nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale del D.T.T.
o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
4.
Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi
è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5.
L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del
soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine
prescritto La Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 1996, n.198,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella
parte in cui, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo
trasgressore o degli altri responsabili avvenuta successivamente alla
commissione della violazione, fa decorrere il termine di 150 giorni per
la notifica della contestazione dalla data dell'avvenuta
identificazione, anziché dalla data in cui risultino dai pubblici
registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili
o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in
grado di provvedere alla loro identificazione.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e
di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle
zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla
circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal
pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione
il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale,
individuato con decreto del Ministro dell’interno, il comando o
l’ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per
comunicare al soggetto intestatario del veicolo l’inizio del
procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell’ufficio
da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione
della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste
dall’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di
sussistenza dell’esclusione della responsabilità, il comando o
l’ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi
dell’articolo 203 per l’archiviazione. In caso contrario, si procede
alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi
dell’articolo 196, comma 1; dall’interruzione della procedura fino alla
risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i
termini per la notifica
Articolo 202
Pagamento in misura ridotta.
1.
Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una
sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle
eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare,
entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una
somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
2.
Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal
quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in
conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a
mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o
notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il
richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o,
eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.
3.
Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore
non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di
conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il
documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro
documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal
caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso
al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.
3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre
consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88,
comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116,
comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216,
comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di
contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa
violazione entro dieci giorni.
Articolo 203
Ricorso al prefetto.
1.
Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel
termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione,
qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei
casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del
luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando
cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con
raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere
presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta
l'audizione personale.
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere
presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il
prefetto trasmette all’ufficio o comando cui appartiene l’organo
accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal
ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione
2.
Il responsabile dell’ufficio o del comando cui appartiene l’organo
accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di
sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di
cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei
casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della
avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati
dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore utili a confutare o
confermare le risultanze del ricorso.
3.
Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia
avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo
della sanzione amministrativa edittale e per le spese di
procedimento
Articolo 204
Provvedimenti del prefetto.
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti
dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti
allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se
ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni
decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio
accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203,
ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma
determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per
ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2.
L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della
violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi
del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento,
il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o
comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai
ricorrenti.
1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 203
e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra
loro ai fini della considerazione di tempestività dell’adozione
dell’ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata
adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione
personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica
dell’invito al ricorrente per la presentazione all’audizione. Detto
termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione o,
in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla
data fissata per l’audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta
alla data fissata per l’audizione, senza allegare giustificazione della
sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità
2.
L’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni
dalla sua adozione, nelle forme previste dall’articolo 201. Il
pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere
effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione,
all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa
ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro
trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto
e all'ufficio o comando accertatore.
3.
L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per
l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.
Articolo 204-bis
Ricorso al giudice di pace.
1.
Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203,
il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196,
qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei
casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace
competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la
violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione
o di notificazione.
2.
Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall’articolo 22
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato
dall’articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le
deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle
sanzioni accessorie.
3.
All’atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la
cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso,
una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta
dall’organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del
ricorso, è restituita al ricorrente
4.
Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente
presentato il ricorso di cui all’articolo 203.
5.
In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella
determinazione dell’importo della sanzione, assegna, con sentenza
immediatamente eseguibile, all’amministrazione cui appartiene l’organo
accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla
cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza;
l’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore provvede a
destinare detta somma secondo quanto prescritto dall’articolo 208. La
eventuale somma residua è restituita al ricorrente.
6.
La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo
esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di
pace che superino l’importo della cauzione prestata all’atto del
deposito del ricorso.
7.
Fermo restando il principio del libero convincimento, nella
determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una
sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la
violazione accertata
8.
In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere
l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti
dalla patente di guida
9.
Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi
di cui all’articolo 205
Articolo 205
Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.
1.
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato
risiede all'estero.
2.
(abrogato)
3.
Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può
delegare la tutela giudiziaria all’amministrazione cui appartiene
l’organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei
proventi, secondo quanto stabilito dall’articolo 208
Articolo 206
Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1.
Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli
202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a
titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della
stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.
2.
I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato,
sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa
violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono
predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.
3.
I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente
all'intendente di finanza competente, il quale dà in carico
all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.
Articolo 207
Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.
1.
Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE
viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una
sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad
effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il
pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette
al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne
rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella
copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2.
Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della
facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare
all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà
del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.
(soppresso 2 periodo) Del versamento della cauzione è fatta menzione
nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al
comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in
uno Stato membro dell’unione europea o aderente all’Accordo sullo
spazio economico europeo la somma da versare a titolo di cauzione, di
cui al comma 2 è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura
ridotta prevista dall’art.202
3.
In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis,
viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non
sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non
superiore ai sessanta giorni.
4.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di
proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione
d'Italia.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da
conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non
facente parte dell’Unione europea
Articolo 208
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1.
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello
Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o
delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono
devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle
regioni, delle province e dei comuni.
2.
I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 4, della legge
17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse
all’attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell’80 per
cento del totale annuo, definito a norma dell’articolo 2, lettera x),
della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai
fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di
coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla
sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n.
556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per
l’assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per iniziative
ed attività di promozione della sicurezza della circolazione; al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo
sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del
veicolo; al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
-Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per
cento del totale annuo, al fine di favorire l’impegno della scuola
pubblica e privata nell’insegnamento dell’educazione stradale e per
l’organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità
alla conduzione dei ciclomotori.
3.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze e dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, determina annualmente le quote dei
proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote
come annualmente determinate.
4.
Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti
indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità di cui al comma 2 per
consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di
ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all’educazione
stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi, nonché al
miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al
miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di
cui all'articolo 3, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i
servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di
interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in misura non
inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la
sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli:
bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti
determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da
destinare alle predette finalità. Le determinazioni sono comunicate al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per i comuni la
comunicazione è dovuta solo da parte di quelli con popolazione
superiore a diecimila abitanti.
4 bis. La quota dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice,
annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della
circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni
stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a
forme flessibili di lavoro.
5.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a introdurre
con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione
dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
Articolo 209
Prescrizione.
1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a
titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste
dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
Sezione II: DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
Articolo 210
Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie
in generale.
1.
Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione
amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non
pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che
seguono.
2.
Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel
presente codice si distinguono in: a) sanzioni relative ad obblighi di
compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una
determinata attività; b) sanzioni concernenti il veicolo; c) sanzioni
concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.
3.
Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria
della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura
ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal
caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso
al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.
4.
Dall’intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilità
di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte
dell'obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua
esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di
circolazione o della patente, l'organo competente dispone il
dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.
Articolo 211
Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o
di rimozione di opere abusive.
1.
Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una
violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino
dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente
accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai
sensi dell'art. 200 o, in mancanza, nella notificazione prescritta
dall'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per
l'applicazione della sanzione accessoria.
2.
Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si
estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei
commi 1 e 2 dell'art.
203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando da
cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale al
prefetto per l'emissione dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.
3.
Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della
sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di
ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine
fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato
dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di
mancato ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entro
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o
comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto
il controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada.
Eseguite le opere, l'ente proprietario della strada ne avverte
immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del
procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L'ordinanza è
comunicata al trasgressore ed all'ente proprietario della strada.
4.
Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il
prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario
della strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette.
Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette la nota
delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di
pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di
legge.
5.
Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento,
l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
6.
Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di
impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'agente
accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di
contestazione. In tal caso il prefetto può disporre l'esecuzione degli
interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con le modalità di
cui al comma 4.
7.
L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
Articolo 212
Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata
attività.
1.
Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da una
violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o
di cessare da una determinata attività, l'agente accertatore ne fa
menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art.
200 o nella notificazione da effettuare secondo l'art. 201. Il verbale
così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione
accessoria. Questa, quando le circostanze lo esigano, deve essere
adempiuta immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve
avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla sua notificazione.
L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio o comando da cui
dipende l'agente accertatore.
2.
Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si
estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni
dell'art. 203, commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso,
nell'ordinanza-ingiunzione dà atto della sanzione accessoria e della
sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato l'accertamento,
l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
3.
L'opposizione prevista dall'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
4.
Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei
termini di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato provvede
alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del
codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo, provvede,
con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Di
tale esecuzione viene redatto verbale, che deve essere comunicato al
prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per la
esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al riguardo
provvede il prefetto con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo
esecutivo.
5.
Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice a
determinate condizioni, il trasgressore può successivamente porre in
essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza
all'ufficio o comando di cui al comma 1 e questo, accertato il venir
meno degli impedimenti, consente a che l'attività sospesa sia ripresa o
continuata. Di ciò è data comunicazione al prefetto.
Articolo 213
Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca
amministrativa.
1.
Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria
della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la
violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto
della violazione facendone menzione nel processo verbale di
contestazione della violazione.
2.
Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui al
comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente
del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode
con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la
disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non
sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in
condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di
circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo
di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare
segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità
stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione.
2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui,
esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o
decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto
definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo
trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per
la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai
sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il
suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura
dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale
denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si
configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono
contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico
ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di
concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono
stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei
dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente
articolo.
2 ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con
il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o
custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite
dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1605,00 a euro 6420,00, nonché la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel
verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in
custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un
apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni
dell'articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla
depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo.
Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli
importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di
trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di
polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che,
decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo
da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti
indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà
l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini
della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento.
L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro
contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni
decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al
proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo
196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore
trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni,
verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in
proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente
cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato.
L'individuazione del custodeacquirente avviene secondo le disposizioni
dell'articolo 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione è depositata,
sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato
disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la
tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la
somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita
all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo
della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo
della notificazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo
201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà
oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato
dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per
eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione
dell'atto nell'albo del comune dov'è situata la depositeria.
2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del
sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo,
l’organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il
suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un
apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell’articolo 214-bis,
dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale
di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in
cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai
sensi dell’articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne
l’affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le
disposizioni del comma 2quater si applicano decorsi trenta giorni dal
momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro
amministrativo.
2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in
cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere
un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente
maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.
3.
Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai
sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro
è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si
estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo.
Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con
l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta
ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni
relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del
veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma
ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce
titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di
custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di
accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone
la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorità
giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al
prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e
dell'esito del relativo giudizio.
4.
Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al
sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754,00 a
euro 7.018,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi.
5.
abrogato
6.
La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo
appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso
può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.
7.
Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo
è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri
registri.
Articolo 214
Fermo amministrativo del veicolo.
1. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter , nelle ipotesi in
cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione
consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in
sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa
cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un
luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie
spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo
deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le
caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che,
decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura
dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la
violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto
presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo
solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a
proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo
di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 656,00 a euro 2628,00, nonché la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del
veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia,
individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo
le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto
compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di
cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il
recupero delle spese di custodia.
1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal
proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima
disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la
circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è
immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è
redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l’organo di
polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo
trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi
dell’articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal
regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo
di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi
comprese quelle di cui all’articolo 213, comma 2-quater, e quelle per
il pagamento delle spese di custodia.
2. Nei casi di cui al comma 1, veicolo è affidato in custodia
all’avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne,
ai genitori o a chi ne fa le veci
o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle
spese di trasporto e custodia.
3.
Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia
all'interessato..
4.
Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso
ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.
5.
Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento
della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed
importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel
comma 1.
6.
Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205, la
restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento
dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.
7.
E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale
durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il
provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per
l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'art. 12, comma
1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire
detta sanzione accessoria.
8.
Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo,
salva l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli
obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 680,00 a euro
2723,00. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo.
Articolo 214 bis
Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e
confisca .
1.
Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213,
comma 2quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti
a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei
veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo,
l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri
oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o
del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita
convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio
all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad
ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto
l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro
amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro
e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di
proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1,
ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini
dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono
conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l'erario, con
particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del
valore dei veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la
custodia. I criteri oggettivi per l'individuazione del
custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono
definiti, mediante protocollo d'intesa, dal Ministero dell'interno e
dalla Agenzia del demanio.
2.
Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma
1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà dei
veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli
confiscati l'alienazione si perfeziona con la notifica al
custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento
dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte
dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato è comunicato al
pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle
iscrizioni.
3.
Le disposizioni del presente articolo si applicano all'alienazione dei
veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle
norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2001, n. 189.
3-bis Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici
registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle
operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214
sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo
ed emolumento.
Articolo 215
Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo.
1.
Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione
amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata
dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono
a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione,
sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L'applicazione della
sanzione accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato
a termine dell'art. 201.
2.
I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente
diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e
custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle
dette spese si applica il terzo comma dell'art. 2756 del codice civile.
3.
Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è
disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le
modalità stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta
menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'art.
201. La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell'avente
diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e
rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice
civile.
4.
Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente
la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata
rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del
documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da
cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il
veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite
dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla
soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle
spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene
restituito all'avente diritto.
5.
Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del
blocco del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma dell'articolo
203.
Articolo 216
Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della
targa o della patente di guida.
1.
Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine
agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste,
ovvero della targa, ovvero della patente di guida, il documento è
ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione,
dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi,
al
competente ufficio del D.T.T. se si tratta della carta
di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine
agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla
prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di
detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa
violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei
provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza
del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le
modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi
di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo
ai sensi dell'articolo 214.
2.
La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato
soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione
viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del
compimento delle prescrizioni suddette.
3.
Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di
circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine
agricole, o nella patente.
4.
Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende
anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la
sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di
infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione
accessoria e l'interessato può chiedere immediatamente all'ente
indicato nel comma 1 la restituzione del documento.
5.
L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
6.
Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è
ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si
riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata
ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da €1.754,00 a €7.018,00 applica la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni,
la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La
durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale
sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.
Articolo 217
Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione.
1.
Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria
della sospensione della validità della carta di circolazione, questa è
ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione;
del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. L'agente
accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente
al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di
custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di
contestazione.
2.
L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente
a copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all'ufficio
provinciale del D.T.T., che, nei quindici giorni successivi, emana
l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si estende.
Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma,
è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa,
all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore
circolazione potrebbe apportare. L'ordinanza è notificata
all'interessato e comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione
inizia dal giorno in cui il
documento è ritirato a norma del comma 1. Qualora
l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici
giorni, il titolare può ottenerne la restituzione da parte dell'ufficio
provinciale del D.T.T. Qualora si tratti di carta di circolazione
rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio del D.T.T. ne
sospende la validità ai fini della circolazione sul territorio
nazionale per un determinato periodo, con le stesse modalità.
L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente
dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata
sulla stessa.
3.
Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene
restituita all'interessato dall'ufficio del D.T.T. Della restituzione è
data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per
l'iscrizione nei propri registri.Le modalità per la restituzione del
documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento.
4.
Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può proporre
ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento,
applica la sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone
l'immediata restituzione.
5.
L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
6.
Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di
circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €1.754,00 a
€7.018,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di
reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo
Articolo 218
Sanzione accessoria della sospensione della patente.
1.
Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per
un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di
polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore
rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo
necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato
dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2.
L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a
copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del
luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni
successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui
si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e
massimo fissati nella singola norma, è determinato in relazione alla
gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato,
nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
L'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato e comunicata al
competente ufficio del D.T.T. Essa è iscritta sulla patente. Il periodo
di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di
sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare
della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
3.
Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della
sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più
violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia
che accerta l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente
constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi
del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed
il numero delle sospensioni
precedentemente disposte; si applica altresì il comma 2.
Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti
successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa
immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.
4.
Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene
restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al
competente ufficio del D.T.T., che la iscrive nei propri registri.
5.
Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 205.
6.
Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della
patente, circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €1.754,00 a €7.018,00. Si applicano le
sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di
reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si
applica la confisca amministrativa del veicolo
Articolo 219
Revoca della patente di guida.
1.
Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della
patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del
D.T.T., nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del
luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce
sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art.
120, comma 1.
2.
Nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione
accessoria l’organo, l’ufficio o il comando, che accerta l’esistenza di
una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque
giorni successivi, ne dà comunicazione al Prefetto del luogo della
commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni
predette, emette l’ordinanza di revoca e consegna immediata della
patente alla prefettura, anche tramite l’organo di polizia incaricato
dell’esecuzione. Dell’ordinanza si dà comunicazione al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
3.
Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo
nonché quello disposto ai sensi dell’art.130, comma 1, nell’ipotesi in
cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti
psichici e fisici prescritti è atto definitivo.
3-bis L’interessato non può conseguire una nuova patente se
non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto
definitivo il provvedimento di cui al comma 2.
Capo II: DEGLI ILLECITI PENALI
Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI REATI E RELATIVE SANZIONI
Articolo 220
Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice.
1.
Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo
accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al
pubblico ministero, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura
penale.
2.
La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al
prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il decreto definitivi di
condanna sono annotati a cura della prefettura sulla patente del
trasgressore.
3.
Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato
contro la persona, l'agente od organo accertatore deve dare notizia al
pubblico ministero, ai sensi del comma 1.
4.
L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una
violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che
ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il
trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente
titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della
ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando
suddetti.
Articolo 221
Connessione obiettiva con un reato.
1.
Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una
violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato
il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a
conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta
violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione
stabilita dalla legge per la violazione stessa.
2.
La competenza del giudice penale in ordine alla violazione
amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione
del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica
la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 220.
Sezione II: SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI PENALI
Articolo 222
Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.
1.
Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice
derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di
condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le
sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca
della patente.
2.
Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione
della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi
una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della
patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione
è fino a quattro anni.
2 bis. La sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a
un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli
444 e seguenti del codice di procedura penale.
3.
Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica
verificatasi entro il
periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva
per la prima violazione.
Articolo 223
Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.
1.
Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni
accessorie di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, l'agente o l'organo
che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci
giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata,
tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della
commessa violazione. Copia dello stesso rapporto è trasmessa,
contestualmente, all'ufficio competente del D.T.T.
2.
Il prefetto appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio del
D.T.T., che deve esprimere il parere entro quindici giorni dalla
ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano fondati elementi di una
evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità
della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina all'intestatario
di consegnare la patente, entro cinque giorni dalla comunicazione
dell'ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento è iscritto
sulla patente e comunicato all'ufficio competente del D.T.T.
3.
Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della
patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione
ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al
rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando
o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il
prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della
validità della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il
provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio
competente del D.T.T.. Se il ritiro immediato non è possibile, per
qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza
indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di
consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione
dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.
4.
Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto
divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di
procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia
autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3.
5.
Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma
2, è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di venti
giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede
nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è
comunicato all'interessato ed ai competenti uffici del D.T.T.. Se il
ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato. Avverso il
provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 3, è
ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.
Articolo 224
Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
della sospensione e della revoca della patente
1.
Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di
condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il
prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente,
adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità
giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio del D.T.T.
2.
Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca
della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione
della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il
relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e al
competente ufficio del D.T.T.
3.
La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa
l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di
estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede
all'accertamento della sussistenza
o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione
amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219
nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla
sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione
della sanzione amministrativa accessoria.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza
irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione
della cancelleria, ordina la restituzione della patente
all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata
all'interessato e all'ufficio competente ufficio del D.T.T. Essa è
iscritta nella patente.
Articolo 224 bis
Obblighi del condannato
1.
Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un
delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente
codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa
accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione
di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere
presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
2.
Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a un mese nè
superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell’articolo 99,
secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilità non può
essere inferiore a tre mesi.
3.
Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono
determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d’intesa
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4.
L’attività è svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il
condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro
settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le
esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.
Tuttavia, se il condannato lo richiede, il
giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica
utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
5.
La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare
le otto ore.
6.
In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 56 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo I: DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 225
Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali.
1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile
l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e
degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti: a) presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un archivio nazionale
delle strade; b) presso la Direzione generale del D.T.T. un archivio
nazionale dei veicoli; c) presso la Direzione generale del D.T.T. una
anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche
incidenti e violazioni.
Articolo 226
Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale.
1.
Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito
l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade
distinte per categorie, come indicato nell'art. 2.
2.
Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati
relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico
veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte
dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1,
lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel
rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8.
3.
La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della
strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato
tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilità
da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54,
comma 1, lettera n), nonché i dati risultanti dal censimento del
traffico veicolare, e attraverso la Direzione generale del D.T.T., che
è tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi
agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10.
4.
In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la
circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti
nell'art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non
comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente
sono pubblicati a cura del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle
società concessionarie, per le autostrade in concessione,
dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni,
per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e le
modalità per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la
pubblicazione degli elenchi.
5.
Presso la Direzione generale del D.T.T. è istituito l'archivio
nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui
all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
6.
Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati
relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione,
all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di
proprietà, a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del
veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa
apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri
rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione
relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine
agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico
del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.;
7.
L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con
i dati raccolti dalla Direzione generale del D.T.T., dal P.R.A., dagli
organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui
all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a
trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento,
al C.E.D. competente ufficio del D.T.T.
8.
Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio
nazionale dei veicoli.
9.
Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.
10.
Presso la Direzione generale del D.T.T. è istituita l'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.
11.
Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i
dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti
i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di
sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni previste
dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano
l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse
alla guida di un determinato veicolo che comportano decurtazione del
punteggio di cui all’art.126-bis, agli incidenti che si siano
verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate.
12.
L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed
aggiornata con i dati raccolti dalla Direzione generale del D.T.T.,
dagli Uffici territoriali del Governo, dagli organi addetti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12,
dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati,
con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al
C.E.D. competente ufficio del D.T.T.
13.
Del regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresì
specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di
aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente
articolo.
Articolo 227
Servizio e dispositivi di monitoraggio.
1.
Nell'ambito dell'intero sistema viario devono essere installati
dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i
cui dati sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento
dell'archivio nazionale delle strade di cui all'art.226, comma 1, e per
la individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico.
2.
Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i
dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto
necessario, quelli per il rilevamento dell'inquinamento acustico e
atmosferico, in conformità, per tali ultimi, alle direttive impartite
dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3.
Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su
segnalazione del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale
il Ministero provvede alla installazione d'ufficio dei dispositivi di
monitoraggio
Articolo 228
Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione
delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice.
1.
Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti
nella tabella 3 allegata alla legge 1º dicembre 1986, n. 870, relativi
alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di
competenza degli uffici competente ufficio del D.T.T.
2.
La destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della L. 1º
dicembre 1986, n. 870, è integrata dalla seguente lettera: d) fino al
10 per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato di
conferma di validità della patente di guida di cui all'art. 126. Rimane
identica la destinazione degli importi prevista dall'art. 19 della
medesima legge. Con il regolamento di cui al comma 1 potranno essere,
altresì, aggiornati i limiti di destinazione degli importi medesimi
alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19.
3.
Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e
tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti sono destinati alle seguenti spese: a) per l'acquisto
delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per il funzionamento e la
manutenzione delle attrezzature stesse; b) per la effettuazione di
corsi di qualificazione e aggiornamento o di specializzazione
post-laurea del personale del suindicato dicastero, in merito
all'applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del
personale stesso ai corsi anzidetti; c) per le diverse
operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni, sopralluoghi,
fornitura e provvista di materiali e stampati vari, necessari per
l'espletamento di tutti i servizi di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, magazzinaggio, distribuzione e
spedizione dei materiali e stampati suddetti; d) per la formazione e
l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade e dei
censimenti di traffico di cui all'art. 226.
4.
Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad adottare,
con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, accreditando
gli importi versati nei capitoli del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
5.
Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai
diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative, nonché per
gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti
agli enti proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per i
concessionari di strade nelle convenzioni di concessione.
6.
Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese: a)
per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi,
nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature
stesse; b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e
aggiornamento del personale
o di specializzazione post-laurea, in merito all'applicazione del
presente codice,
nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;
c) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio
nazionale delle
strade di propria competenza e dei censimenti della
circolazione.
Articolo 229
Attuazione di direttive comunitarie.
1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge
comunitaria ai sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le
direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice,
sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le
competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse
indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.
Articolo 230
Educazione stradale.
1.
Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di
comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della
circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della
bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri dei lavori pubblici e
della pubblica istruzione, di intesa con i Ministri dell'interno, dei
trasporti e della navigazione e dell'ambiente, avvalendosi
dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste
riconosciute dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di società
sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata
esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e
della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, predispongono appositi programmi,
corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività
obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli
istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la
conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale, nonché delle strade,
della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei
veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle
regole di comportamento degli utenti.
2.
Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza,
disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle
scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia
municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette
istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza può prevedere
l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano
all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti
sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni medesime
2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza
stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari
competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti.
Articolo 231
Abrogazione di norme precedentemente in vigore.
1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente
codice, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del capo
II del presente titolo, le seguenti disposizioni: - regio decreto 8
dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in vigore ai sensi
dell'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393; - regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2771,
modificato dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1583, articolo 3 (1); -
legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione dell'art. 14; - decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;- decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420; - legge 7 febbraio
1961, n. 59, art. 25, lettera n); - legge 24 luglio 1961, n. 729, art.
9, sesto comma; - legge 12 dicembre 1962, n. 1702; - legge 3 febbraio
1963, n. 74; - legge 11 febbraio 1963, n. 142; - legge 26 giugno 1964,
n. 434; - legge 15 febbraio 1965, n. 106;
- legge 14 maggio 1965, n. 576; - legge 4 maggio 1966, n. 263; - legge
1º giugno 1966, n. 416; - legge 20 giugno 1966, n. 599; - legge 13
luglio 1966, n.
615, limitatamente al Capo VI; - decreto-legge 21 dicembre 1966, n.
1090, convertito dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14; - legge 9 luglio
1967, n. 572; legge 4 gennaio 1968, n. 14; - legge 13 agosto 1969, n.
613; - legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32, limitatamente ai
veicoli; - legge 10 luglio 1970,
n.
579; - decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio
1971, n. 323; legge 31 marzo 1971, n. 201; - legge 3 giugno 1971, n.
437; - legge 22 febbraio 1973, n. 59; - decreto-legge 23 novembre 1973,
n. 741, convertito dalla legge 22 dicembre 1973, n. 842; - legge 27
dicembre 1973, n. 942; legge 14 febbraio 1974, n. 62; - legge 15
febbraio 1974, n. 38; - legge 14 agosto 1974, n. 394; - decreto-legge
11 agosto 1975, n. 367, convertito dalla legge 10 ottobre 1975, n. 486;
- legge 10 ottobre 1975, n. 486; - legge 25 novembre 1975, n. 707; -
legge 7 aprile 1976, n. 125; - legge 5 maggio 1976,
n.
313; - legge 8 agosto 1977, n. 631; - legge 18 ottobre 1978,
n. 625, art. 4, terzo comma; - legge 24 marzo 1980, n. 85; - legge 24
novembre 1981, n. 689, art. 16, secondo comma, per la parte relativa al
testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; - legge
10 febbraio 1982, n. 38; - legge 16 ottobre 1984, n. 719; - legge 11
gennaio 1986, n. 3; - decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito
dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15 e 16; - legge
14 febbraio 1987, n. 37; - legge 18 marzo 1988, n. 111; - legge 24
marzo 1988, n. 112; - legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV; - legge
22 aprile 1989, n. 143; - decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238,
convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 284; - legge 23 marzo 1990, n.
67; - legge 2 agosto 1990, n. 229; - legge 15 dicembre 1990, n. 399; -
legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7, comma 3; - legge 14 ottobre 1991,
n. 336; - legge 8 novembre 1991, n. 376; - legge 5 febbraio 1992, n.
122, art. 12.
2.
Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o
incompatibili con le norme del presente codice.
3.
In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo VI,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Restano, comunque, in vigore le
disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n.27.
Capo II: DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 232
Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di
attuazione.
1.
In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è
demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di
esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le
relative disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini
fissati dal medesimo.
2.
I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'art. 3, comma
2, della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo
sei mesi dalla loro pubblicazione.
3.
Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore
nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo
quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239 .
Articolo 233
Norme transitorie relative al titolo I.
1.
La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art.7 deve essere
effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente
codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
2.
Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni
sportive su strada che avranno luogo dal 1º gennaio 1994. Fino a quella
data si applicano le disposizioni previgenti.
3.
Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2, del
decretolegge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
Articolo 234
Norme transitorie relative al titolo II.
1.
Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 i
comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano
consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento
esistenti.
2.
Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste
dal titolo II ed alle relative formalità di cui agli articoli 26 e 27
si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice.
I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e
concessioni rilasciate anteriormente al detto termine devono essere
iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data
dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini
eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di autorizzazione o
di concessione.
3.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere
emanate le direttive di cui all'articolo 36, comma 6; entro un anno
dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di
traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare
nell'anno successivo.
4.
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la segnaletica
di pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle
norme del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica
deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi
segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del
regolamento. Fino a tale data è consentito il permanere della
segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono
essere realizzate le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a
livello di cui all'articolo 44.
5.
Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente
alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla
classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino
all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti
disposizioni in materia.
Articolo 235
Norme transitorie relative al titolo III.
1.
Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la
determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I del
titolo III si applicano dal 1º ottobre 1993, salvo che per l'attuazione
sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono
emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla
pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata a
richiesta dei soggetti interessati.
2.
Le disposizioni del Capo II del Titolo III relative ai veicoli a
trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1º
ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di
appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo
1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A
decorrere dal 1º aprile 1995 non possono più essere immessi in
circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle
presenti norme.
3.
Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si
applicano a decorrere dal 1º ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione,
sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono
emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla
pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata, a
richiesta dei soggetti interessati. A decorrere dal 1º aprile 1995 non
possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle
disposizioni stabilite dalle presenti norme.
4.
Il Ministro per i trasporti può, con propri decreti, disporre che
determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano
applicati in tempi più brevi di quelli stabiliti nel presente articolo,
in relazione anche all'incidenza di tali requisiti o caratteristiche
sulla sicurezza stradale.
5.
Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III
(Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1º
ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e l'uso delle varie
categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme già in vigore.
6.
Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, alle
loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalità relative al
trasferimento di
proprietà degli autoveicoli e al rilascio della carta
provvisoria di circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonché a
tutti gli adempimenti consequenziali di cui agli articoli 96, 97, 98,
99 e 103, si applicano a partire dal 1º ottobre 1993, salvo che per
l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti
attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il
giorno della pubblicazione. Le procedure per il rilascio e le
annotazioni in corso, secondo le norme già vigenti, continuano e la
carta di circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validità.
Parimenti conservano piena validità le carte di circolazione tuttora
esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui successivamente
alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta
deve essere adeguata alle norme del presente codice. Analoga
disposizione si applica al certificato di proprietà.
7.
Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si
applicano a partire dal 1º ottobre 1993. Fino a tale data le targhe, il
loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme già in
vigore.
8.
Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV,
titolo III (circolazione su strada delle macchine agricole e delle
macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla
costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla
targatura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
presente articolo. Le omologazioni già rilasciate entro la data di
entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo
conservano, ai fini della immissione in circolazione delle macchine
agricole e delle macchine operatrici, la validità fino alla scadenza
temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa è
fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore
dei predetti decreti attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui
alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in
circolazione senza necessità dei successivi adeguamenti, con la
classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza
temporale dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre
il 30 settembre 1997. Per i complessi costituiti da trattrici e
attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera
e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente
codice, si applicano le disposizioni per essi previgenti.
Articolo 236
Norme transitorie relative al titolo IV.
1.
Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano
alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano
rilasciate successivamente al 30 settembre 1993; le disposizioni
dell'articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di
esame superato successivamente al 30 settembre 1993. Le procedure in
corso a quel momento sono osservate e le patenti rilasciate secondo le
norme già vigenti conservano la loro validità. Parimenti conservano
validità le patenti già rilasciate alla predetta data. Tale validità
dura fino alla prima conferma di validità o revisione che si effettua,
ai sensi dell'art. 126 o 128, dopo la detta scadenza; in tal caso si
procederà, all'atto della conferma o della revisione, a conformare la
patente alle nuove norme. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai
titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate
anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli.
2.
Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme
del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a
tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni
previgenti.
Articolo 237
Norme transitorie relative al titolo V.
1.
Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti
imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore. Per
i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di assicurazione sulla
responsabilità civile di cui all'articolo 193 decorre dal 1º ottobre
1993. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 5 della legge 24 dicembre
1969, n. 990. Il contratto di assicurazione per la responsabilità
civile derivante dalla circolazione delle macchine agricole può essere
stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle macchine
sulla strada, anche per periodi infrannuali, non inferiori ad un
bimestre.
2.
Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1
continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative principali ed
accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di
accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle
disposizioni previgenti .
Articolo 238
Norme transitorie relative al titolo VI.
1.
Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1º gennaio 1993.
2.
Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati
previsti dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la
sua entrata in vigore.
3.
Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti, le
cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di entrata in vigore
della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche se attribuite dal presente
codice alla competenza del giudice di pace
Articolo 239
Norme transitorie relative al titolo VII.
1.
Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226
sono impiantati a partire dal 1º ottobre 1993. Da tale data inizierà
l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni
interessati. L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà essere
completato nell'anno successivo.
2.
Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono
installati a partire dal 1º ottobre 1993 e devono essere completati nel
triennio successivo.
Articolo 240
Entrata in vigore delle norme del presente codice.
1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1º gennaio
1993.